748.215.2 Ordinanza dell’UFAC concernente l’esame degli aeromobili 1
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    748.215.2

    Ordinanza dell’UFAC concernente l’esame degli aeromobili1

    del 15 aprile 1970 (Stato 1° agosto 2008)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC),

    visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA),3

    dispone:

    2 RS 748.0

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    Sezione 1:4 Campo d’applicazione e diritto applicabile

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    Art. 1

    La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:

    a.
    regolamento (CE) n. 1592/2002;
    b.
    regolamento (CE) n. 2042/2003;
    c.
    regolamento (CE) n. 1702/2003.

    5 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

    Sezione 2:6 Estensione dell’esame

    6 Introdotta dal n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    Art. 1a

    1 L’Ufficio federale dell’avia­zione ci­vi­le (UFAC) accerta mediante esami la conformità dell’aeromobile all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19957 concernente la navigabilità degli aeromobili e all’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 19968 sulle emissioni di aeromobili.

    2 Gli esami comprendono:

    a.
    l’esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;
    b.
    l’esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.

    Sezione 3: Genere d’esame9

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    Art. 2

    1 Gli esami sono fatti sotto forma di primi esami o di esami completivi:

    a.
    i primi esami comprendono:
    l’esame del tipo per conseguire il certificato di tipo,
    l’esame parziale di tipo, dopo una modificazione d’un tipo ammesso,
    10
    l’esame di serie (esame di riproduzione, esame parziale di riproduzione, esame d’entrata) per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.
    b.
    gli esami completivi comprendono:
    l’esame dello stato, inteso a controllare lo stato dell’aeromobile, periodica­mente, secondo gli intervalli stabiliti UFAC11,
    gli esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile, ordinati dall’UFAC fra due esami periodici o in occasione di lavori di manutenzione dopo riparazioni gravi o difetti tecnici,
    gli esami all’esportazione per il controllo dello stato dell’aeromobile prima dell’esportazione.

    2 A titolo eccezionale, l’UFAC può rinunciare, total­mente o parzialmente, agli esami completivi, qualora non nutra dubbi circa la navi­gabilità e se l’aeromobile è alle cure d’un’organizzazione di manutenzione appro­vata e sorvegliata permanentemente da detto Ufficio.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    11 Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Sezione 4: Procedura d’esame12

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    Art. 3 Domanda

    1 Le domande d’organizzazione dei primi esami e di quelli completivi precedenti l’esportazione devono essere presentate all’UFAC. Gli altri esami completivi sono ordinati dall’UFAC.13

    1bis In caso di esame per il rilascio di un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità limitato o un’autorizzazione di volo, il richiedente deve indicare per che tipo di operazioni verrà impiegato l’aeromobile.14

    2 Il proprietario e l’esercente iscritto possono designare un rappresentante per la collaborazione prevista agli articoli 4 a 8.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    14 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    Art. 4 Luogo, data e programma d’esame

    1 L’UFAC stabilisce il luogo e la data dell’esame, possibilmente tenendo conto dei desideri motivati del proprietario o dell’esercente iscritto.

    2 L’UFAC emana il programma d’esame.

    3 Di norma, l’esame inizia, al più presto, due settimane dopo la ricezione della documentazione completa e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera. Su domanda scritta, l’UFAC può prevedere deroghe a questa disposizione.15

    4 Soltanto per motivi speciali l’esame può essere fatto all’estero.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    Art. 516 Trasferimento dell’esame

    1 L’UFAC può affidare gli esami ad organizzazioni specializzate, o far capo ad esperti o ad organismi di prova appropriati.

    2 Può affidare a un’autorità straniera l’esame di un aeromobile svizzero che si trova all’estero.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 24 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3074).

    Art. 6 Collaborazione del proprietario o dell’esercente iscritto

    1 Il proprietario o l’esercente iscritto deve assistere all’esame dell’aeromobile o farsi rappresentare.

    2 Egli deve prendere tutti i provvedimenti atti ad agevolare l’esame.

    3 Il proprietario o l’esercente iscritto è autorizzato a proporre i membri responsabili dell’equipaggio per i voli d’esame. Ove non è fatto ricorso a questo diritto o se i membri dell’equipaggio proposti non risultano idonei per i voli previsti, l’UFAC stabilisce la composizione dell’equipaggio. In ogni caso, il rappresentante di detto Ufficio deve avere libero accesso alle cabine di pilo­taggio.

    4 Durante i primi esami di volo non sono ammessi passeggeri; durante gli esami completivi, i passeggeri sono ammessi soltanto con l’approvazione dell’UFAC.

    Art. 7 Proroga dell’esame

    L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si infor­mano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.

    Art. 917 Rapporto d’esame

    1 Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’av­venuto esame.

    2 Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini d’esecuzione dei lavori necessari. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.

    3 Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.

    4 La conferma dell’avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    Art. 10 Tasse e spese

    1 Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell’ordinanza del 28 settembre 200718 sugli emolumenti dell’UFAC.19

    2 Il proprietario o l’esercente iscritto sopporta le spese speciali d’esame, segnata­mente quelle per i voli d’esame e le indennità di trasferta per esami all’estero.

    18 RS 748.112.11

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

    Entrata in vigore

    Art. 11

    1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

    2 Alla stessa data è abrogato il regolamento del 31 ottobre 195320 concernente l’esame degli apparecchi aeronautici.

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