Art. 1
La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
- a.
- regolamento (CE) n. 1592/2002;
- b.
- regolamento (CE) n. 2042/2003;
- c.
- regolamento (CE) n. 1702/2003.
5 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).