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    748.216.1

    Ordinanza dell’UFAC sui contrassegni degli aeromobili1

    (OCA)

    del 6 settembre 1984 (Stato 1° aprile 2011)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1163).

    L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC),

    visto l’articolo 59 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 14 novembre 19733 sulla navigazione aerea,4

    ordina:

    2 RS 748.0

    3 RS 748.01

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1163).

    Sezione 1: Contrassegni degli aeromobili immatricolati5

    5 Introdotto dall’art. 22 n.3 dell’O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3076).

    Art. 16 Contrassegni

    Al momento della domanda di intavolazione nella matricola svizzera degli aero­mobili UFAC attribuisce un contrassegno di nazionalità e di immatricolazione.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1163).

    Art. 2 Contrassegno di nazionalità

    1 Il contrassegno di nazionalità degli aeromobili svizzeri si compone delle lettere HB e dello stemma della Confederazione svizzera.

    2 Su richiesta fondata, l’UFAC7 può dispensare l’esercente di un aeromobile svizzero dall’apposizione dello stemma.8

    3 Con l’accordo dell’autorità dello Stato d’immatricolazione, l’UFAC può autoriz­zare l’apposizione dello stemma svizzero su un aeromobile che non è intavolato nella matricola svizzera:

    a.
    se questo provvedimento rientra negli interessi della Confederazione; o
    b.
    se l’aeromobile è messo in servizio da un’impresa svizzera di traffico aereo commerciale.

    7 Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1163). Di detta mod. è tenuta conto in tutto il presente testo.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

    Art. 3 Contrassegno d’immatricolazione

    1 Il contrassegno d’immatricolazione dei velivoli, elicotteri e palloni consiste in un gruppo di tre lettere.

    2 Il contrassegno d’immatricolazione degli altri aeromobili consiste in un gruppo di quattro cifre al massimo.

    Art. 4 Identificazione

    I contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione saranno apposti in modo da resi­stere alle intemperie; dovranno distinguersi nettamente dal colore originario del­l’aeromobile. Dovranno essere conservati intatti e puliti.

    Art. 5 Apposizione delle lettere e delle cifre

    1 Le lettere e le cifre devono essere apposte verticalmente o inclinate di 30 gradi al massimo verso la destra o la sinistra ed essere sprovviste di ornamenti (allegato, fig. 1 e 2). Esse possono essere di forma rotonda o quadrata.9

    1bis Le lettere e le cifre devono essere di una grandezza e di un colore uniformi.10

    2 Le lettere e le cifre dovranno essere distanti 5 cm almeno dal bordo di qualsiasi elemento dell’aeromobile; saranno apposte su superfici piane. La loro leggibilità non sarà sminuita da traverse, giunti o convessità di elementi.

    3 Un trattino figurerà tra il contrassegno di nazionalità HB e quello d’immatri­cola­zione.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

    10 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

    Art. 611 Apposizione dello stemma

    1 Lo stemma dev’essere apposto con i colori ufficiali ed essere sprovvisto di qual­siasi ornamento. La croce dello stemma è di colore bianco, verticale e isolata; i suoi bracci sono di un sesto più lunghi che larghi. Il campo rosso dello stemma deve avere un’altezza di almeno 15 cm e distinguersi dai colori dell’aeromobile; all’oc­correnza, lo stemma dovrà avere un bordo nero o bianco. Il modello che si trova nell’allegato alla presente ordinanza è determinante per la forma e la grandezza dello stemma (allegato, fig. 3).

    2 Sui velivoli, gli elicotteri con impennaggio verticale, i motoveleggiatori, gli alianti e i dirigibili, lo stemma può essere apposto sull’impennaggio verticale, nei seguenti modi:

    a.
    isolato (allegato, fig. 4a);
    b.
    ricoprire interamente la parte superiore dell’impennaggio verticale; la croce de­v’essere equidistante dai bordi anteriori e posteriori di quest’ultimo ed essere distante almeno 5 cm dal bordo di qualsiasi elemento dell’aeromobile (allegato, fig. 4b);
    c.
    avere la forma di una striscia parallela all’asse longitudinale su tutta la lun­ghezza dell’impennaggio verticale; la croce dev’essere situata nel mezzo ed equidistante dai bordi anteriori e posteriori dell’impennaggio verticale; dev’es­sere distante almeno 5 cm dal bordo di qualsiasi elemento del­l’aero­mobile (allegato, fig. 4c).

    3 Lo stemma può anche essere apposto unicamente sulla fusoliera nel prolungamento del contrassegno d’immatricolazione, distaccato però dallo stesso;12 questi due ele­menti devono formare un’unità; l’altezza dello stemma dev’essere identica a quella delle lettere del contrassegno d’immatricolazione (allegato, fig. 5).

    4 I palloni devono portare una bandiera svizzera di almeno 100 cm di lato, ben visibile dal basso. Essa va fissata alla rete o all’involucro, oppure può essere integrata a quest’ultimo (allegato, fig. 6).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2488).

    Art. 713 Apposizione sui velivoli, motoveleggiatori, alianti e dirigibili

    1 I contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione devono essere apposti paralle­lamente all’asse longitudinale dell’aeromobile.

    2 Le lettere e le cifre vanno apposte sia su ogni lato della fusoliera, tra il bordo d’uscita dell’ala e il bordo d’attacco dell’impennaggio di coda, sia sui due lati dell’impennaggio di coda verticale. Se si tratta di un impennaggio a derive multiple, vanno apposte unicamente sul lato esterno delle derive esterne. Sui velivoli e gli elicotteri, a fusoliera tubolare o a traliccio, vanno apposte sui due lati e su una superfi­cie adeguata. È parimenti ammessa l’iscrizione sul lato esterno delle carenature dei propulsori. L’altezza delle iscrizioni dev’essere di almeno 30 cm per i velivoli e gli elicotteri la cui massa massima al decollo è superiore ai 5700 kg e di almeno 20 cm per gli altri velivoli ed elicotteri nonché per i motoveleggiatori, gli alianti e i dirigi­bili. Se, a causa della particolare configurazione dell’aeromobile, le lettere e le cifre non possono essere apposte in quest’ordine di grandezza, i caratteri devono almeno corrispondere ai 3/5 del diametro della fusoliera o della sua altezza, misurati a uguale distanza dal bordo di uscita dell’ala e dal bordo d’attacco dell’impen­naggio. Sugli elicotteri di particolare costruzione, si prende come riferimento il centro della su­per­ficie fissa o della trave di coda. L’altezza dei caratteri non dev’es­sere inferiore ai 15 cm (allegato, fig. 7).

    3 Le lettere e le cifre devono figurare tra l’altro sull’intradosso dell’ala sinistra, pos­sibilmente ad uguale distanza dai bordi d’attacco e di uscita alari. L’estremità supe­riore dei caratteri dev’essere diretta verso il bordo d’attacco. Sui velivoli, l’altezza minima dei caratteri dev’essere di 50 cm, sui motoveleggiatori ed alianti di 40 cm. Se a causa della particolare configurazione dell’aeromobile, le lettere e le cifre non possono essere apposte in quest’ordine di grandezza, i caratteri devono corrispon­dere almeno ai 3/5 della profondità dell’ala, misurati a uguale distanza dalla radice e dall’estremità alare. L’altezza dei caratteri non dev’essere inferiore ai 30 cm. Sugli elicotteri, le lettere devono essere apposte anche sulla parte inferiore della fusoliera; l’estremità superiore delle lettere dev’essere diretta verso il bordo anteriore della fusoliera. L’altezza minima dei caratteri dev’essere di 40 cm (allegato, fig. 8).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

    Art. 8 Apposizione sui palloni

    1 Sui palloni, i caratteri saranno apposti, di norma orizzontalmente, su due punti opposti, laddove la sezione orizzontale è più grande. Avranno almeno un’altezza di 50 cm.

    2 ...14

    14 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993 (RU 1993 976).

    Art. 10 Casi particolari

    1 Se il tipo particolare o le dimensioni dell’aeromobile non permettono d’apporre i contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione al posto regolamentare o nelle dimensioni prescritte, l’UFAC determina la maniera d’esecuzione.

    2 L’UFAC può prevedere deroghe alla presente ordinanza per gli aeromobili classi­ficati nella categoria speciale, sottocategoria «aeromobili storici» giusta l’articolo 7 dell’ordinanza dell’8 luglio 198515 concernente l’ammissione e la manutenzione de­gli aeromobili.16

    15 [RU 1985 1567 2230, 1993 2322, 1994 3076 art. 22 n. 2, 1995 125. RU 1995 4897 art. 53]. Vedi ora l’O del DATEC del 18 set. 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili ( 748.215.1).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

    Art. 11 ... 17

    1 Ogni aeromobile, salvo gli alianti, saranno muniti di una placca d’identità.

    2 La placca d’identità dovrà essere di una materia il cui punto di fusione sia supe­riore ai 1300° C.

    3 La placca d’identità misurerà almeno 10 cm di lunghezza e 3 cm di larghezza e mostrerà le lettere HB ed i contrassegni d’immatricolazione dell’aeromobile. I ca­rat­teri saranno incisi ad una profondità di 1 mm ed avranno almeno 1,5 cm di al­tezza.

    4 La placca d’identità dev’essere ben visibile e fissata vicino all’entrata o in coda su una parte fissa dell’aeromobile.18

    5 Sui palloni, la placca d’identità va fissata alla navicella. Se la navicella è utilizzata per diversi palloni, si fisserà la corrispondente placca d’identità a ogni contrassegno d’immatricolazione.19

    17 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAC del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1163).

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

    19 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

    Sezione 2: Contrassegni degli aeromobili non immatricolati20

    20 Introdotto dall’art. 22 n.3 dell’O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3076).

    Art. 11a21 Alianti da pendio

    1 Gli alianti da pendio devono essere muniti di un contrassegno d’identificazione ben visibile, costituito di cinque cifre al massimo, di un’altezza di 40 cm, da applicare sulla parte inferiore della superficie portante.

    2 Il contrassegno deve essere conforme all’iscrizione che figura nell’attestato dell’as­sicurazione responsabilità civile dell’esercente dell’aliante da pendio.

    3 L’attribuzione e la gestione dei contrassegni d’identificazione è di competenza di un organismo riconosciuto dall’UFAC.

    4 Gli alianti da pendio devono essere inoltre muniti di una targa ben visibile che re­chi le seguenti indicazioni:

    a.
    costruttore;
    b.
    tipo;
    c.
    anno di costruzione;
    d.
    carico minimo e massimo fissati dal costruttore.

    21 Introdotto dall’art. 22 n.3 dell’O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3076).

    Sezione 3: Disposizioni finali22

    22 Introdotto dall’art. 22 n.3 dell’O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3076).

    Art. 13 Disposizione transitoria

    Tutti i contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione apposti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, giusta le disposizioni vigenti finora, continueranno ad essere ammessi.

    Allegato24

    24 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993 (RU 1993 976 1790). Aggiornato giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2488).

    (art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 a 4, 7 cpv. 2 e 3)

    Figura 1

    Dettaglio A

    Dettaglio B

    Dettaglio C

    Misure obbligatorie:

    Larghezza del carattere: 2/3 dell’altezza
    Larghezza della lettera «I» e della cifra «1»: 1/6 dell’altezza
    Larghezza del trattino: 1/6 dell’altezza
    Lunghezza del trattino: da 1/2 fino a 2/3 dell’altezza del carattere
    Distanza tra i caratteri: 1/6 dell’altezza del carattere
    Distanza tra il trattino e il contrassegno di nazionalità o d’immatricolazio­ne:1/4 dell’altezza del carattere
    La larghezza delle lettere «M» e «W» non deve essere superiore all’altezza del carattere

    Figura 2

    Inclinazione massima di 30° verso sinistra rispetto alla verticale

    Inclinazione massima di 30° verso destra rispetto alla verticale

    Altre indicazioni come per le lettere e cifre verticali

    Figure 4–8:

    Le figure non sono riprodotte in scala.

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