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    748.217.1

    Legge federale sul registro aeronautico

    del 7 ottobre 1959 (Stato 1° giugno 2017)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto gli articoli 37ter e 64 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 1959,

    decreta:

    1 [CS 1 3]

    Capo I. Applicazione

    I. Aeromobili svizzeri

    Art. 1

    1 La presente legge è applicabile a tutti gli aeromobili svizzeri intavo­lati nel registro aeronautico.

    2 Gli aeromobili già iscritti nella matricola degli aeromobili sono inta­volati, a domanda del proprietario, nel registro aeronautico.

    II. Aeromobili stranieri

    Art. 2

    1 La presente legge è applicabile per analogia agli aeromobili stranieri, tenuto conto degli accordi internazionali.

    2 Inoltre, l’esistenza e gli effetti dei diritti reali su un aeromobile stra­niero sono retti dalla legge del luogo d’immatricolazione. Per la pro­tezione di un diritto acquisito in buona fede, sono tuttavia applica­bili le disposizioni del Codice civile svizzero2 sulle cose mobili, se l’aero­mobile si trovava in Svizzera al momento della costituzione del diritto.

    Capo II. Del registro aeronautico

    I. Il registro aeronautico

    Art. 3

    L’ Ufficio federale dell’aviazione civile3 tiene un registro aeronautico per la de­terminazione dei diritti reali sugli aeromobili sottoposti alla presente legge.

    3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

    II. Contenuto

    1. Iscrizione

    Art. 4

    La proprietà e i diritti di pegno sugli aeromobili sono iscritti nel regi­stro aeronautico.

    2. Annotazione

    Art. 5

    Nel registro aeronautico possono essere annotati:

    a.4
    le restrizioni della facoltà di disporre in virtù di un ordine dell’au­torità a garanzia di pretese contestate od esecutive e per effetto di un pignoramento;
    b.
    le iscrizioni provvisorie a sicurezza di asserti diritti reali o nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova;
    c.
    il diritto del titolare di un pegno di profittare di un posto anteriore divenuto libero;
    d.
    il diritto di utilizzare l’aeromobile ove ciò sia contemplato in un contratto di locazione o di noleggio di una durata di almeno sei mesi;
    e.5
    la separazione dalla massa e il diritto di pegno della Confederazione conformemente all’articolo 37 della legge del 17 giugno 20166 sull’ap­provvigionamento del Paese.

    4 Nuovo testo giusta il n. 21 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

    5 Introdotta dal n. II 5 dell’all. 2 alla L del 17 giu. 2016 sull’approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105).

    6 RS 531

    3. Menzioni

    Art. 6

    Gli accessori di un aeromobile sono, ove il proprietario lo chieda, menzionati nel registro aeronautico.

    III. Impianto e tenuta

    1. Generalità

    Art. 7

    All’impianto e alla tenuta del registro aeronautico sono applicabili per analogia le disposizioni sul registro fondiario e il registro del naviglio svizzero, in quanto la presente legge o la sua ordinanza d’esecuzione del 2 settembre 19607 non dispongano altrimenti.

    2. Intavolazione

    Art. 8

    1 La notificazione per l’intavolazione di un aeromobile nel registro aeronautico dev’essere presentata per iscritto.

    2 Presentata che sia la notificazione, l’Ufficio federale dell’aviazione civile dif­fida pubblicamente i terzi a presentare le loro eventuali opposizioni e a notificare i loro eventuali diritti.

    3 Dopo l’intavolazione l’Ufficio federale dell’aviazione civile procede all’ac­certamento degli oneri.

    3. Radiazione

    a. Motivi

    Art. 9

    Un aeromobile è radiato dal registro aeronautico se il proprietario, d’intesa con i titolari di diritti reali, ne domanda la cancellazione o, se tale radiazione deve aver luogo d’ufficio, in applicazione delle dispo­sizioni esecutive della legge federale del 21 dicembre 19488 sulla navigazione aerea.

    b. Annotazione

    Art. 10

    1 Non appena constatata l’esistenza di un motivo di radiazone, l’Uffi­cio federale dell’aviazione civile ne fa l’annotazione nel registro aero­nautico.

    2 Il proprietario iscritto nel registro aeronautico non può disporre dell’aeromobile finché sussiste questa annotazione.

    c. Termine d’attesa

    Art. 11

    1 Tre mesi dopo il ricevimento della domanda di cancellazione o dopo l’introduzione di un’eventuale procedura di opposizione, l’aeromobile è radiato dal registro, se nel frattempo non sono intervenuti un pigno­ramento o un’esecuzione in via di realizzazione del pegno.

    2 La dichiarazione di un diritto di pegno legale interrompe il termine d’attesa che ricomincia coll’iscrizione.

    d. Effetti

    Art. 12

    1 Dopo la radiazione, l’aeromobile è sottoposto alle disposizioni del Codice civile svizzero9 sulle cose mobili.

    2 Quando risulti che, al momento della radiazione, l’intavolazione era, in un altro Stato, già richiesta, le iscrizioni e le annotazioni fatte giusta la presente legge, restano valide durante tre mesi, tranne ove vigano, nel luogo della nuova immatricolazione, delle disposizioni contrarie.

    IV. Pubblicità

    Art. 13

    1 Il registro aeronautico è pubblico.

    2 Chiunque può chiedere di prenderne conoscenza o di farsene rila­sciare estratti legalizzati.

    3 Nessuno può valersi dell’eccezione che ignorava un’iscrizione fatta nel registro aeronautico.

    V. Effetti

    1. Effetti della mancata iscri­zione

    Art. 14

    Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista l’iscrizione nel registro aeronautico il diritto reale esiste solo in virtù dell’iscrizione medesima.

    2. Effetti dell’iscrizione

    a. In generale

    Art. 15

    1 I diritti reali nascono e prendono grado e data dall’iscrizione nel li­bro mastro.

    2 Il loro effetto risale al giorno dell’iscrizione nel giornale.

    b. Nei confronti di terzi in buona fede

    Art. 16

    1 Chi, riferendosi in buona fede a un’iscrizione nel registro aeronau­tico, ha acquistato una proprietà o un diritto di pegno deve essere pro­tetto nel suo acquisto.

    2 Se, tuttavia, un aeromobile è stato intavolato nonostante una intavo­lazione anteriore, quella protezione non può essere invocata contro il titolare in buona fede di un diritto reale la cui iscrizione sia fondata su detta intavolazione.

    VI. …

    VII. Responsa­bilità

    Art. 18

    La Confederazione è responsabile di tutti i danni risultanti dalla tenuta del registro aeronautico.

    VIII. Tasse

    Art. 19

    L’Ufficio federale dell’aviazione civile riscuote delle tasse per le ope­razioni ufficiali implicite nella tenuta del registro aeronautico.

    Capo III. Diritti reali sugli aeromobili

    A. Il diritto di proprietà

    I. Ampiezza

    1. Parti costitutive

    Art. 20

    Chi è proprietario di un aeromobile lo è di tutte le sue parti costi­tutive.

    2. Accessori

    Art. 21

    1 Ogni atto di disposizione su un aeromobile si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.

    2 Sono accessori gli oggetti mobili che, secondo gli usi commerciali o per la volontà chiaramente manifesta del proprietario dell’aero­mo­bile, sono adibiti all’esercizio del medesimo e, al momento del­l’atto di disposizione, si trovano sull’aeromobile o ne sono appena stati sepa­rati, ma non sono ancora stati sostituiti né montati su un altro aero­mobile.

    3. Unità di pro­pulsione

    Art. 22

    1 Le unità di propulsione espressamente designate e iscritte nel regi­stro aeronautico con un aeromobile sono considerate parti costitutive anche se non vi sono effettivamente riunite.

    2 Altre unità di propulsione possono essere considerate accessori.

    II. Acquisto

    1. Trasferimento

    Art. 23

    1 Per l’acquisto contrattuale di un aeromobile occorre l’iscrizione nel registro aeronautico.

    2 Il contratto è valido soltanto nella forma scritta.

    2. Prescrizione acquisitiva

    Art. 24

    Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro aeronautico quale proprietario, la sua proprietà non può essergli contestata se egli ha posseduto l’aeromobile in buona fede, pacificamente e senza interru­zione per cinque anni.

    III. Perdita

    Art. 25

    1 La proprietà si estingue con la cancellazione dell’iscrizione e con la perdita totale dell’aeromobile.

    2 Sono riservate le disposizioni sulla radiazione e i casi d’acquisto non registrati.

    B. Ipoteca su aeromobili

    I. Scopo

    Art. 26

    1 Qualsiasi credito presente, futuro od anche solamente eventuale può essere garantito mediante ipoteca su aeromobile.

    2 L’ipoteca su aeromobile anche se costituita per garanzia di crediti di importo indeterminato o variabile riceve un posto di pegno determina­to con l’indicazione di un importo massimo stilato nella moneta nazio­nale.

    II. Ipoteca glo­bale e obbliga­zioni di prestito

    Art. 27

    1 Un diritto di pegno può essere costituito, per il medesimo credito, sopra più aeromobili, se questi appartengono allo stesso proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.

    2 Le obbligazioni di prestito possono essere garantite con una ipoteca su aeromobile per l’intero prestito.

    III. Costituzione

    Art. 28

    1 Il diritto di pegno contrattuale è costituito con l’iscrizione al registro aeronautico.

    2 Il contratto è valido soltanto nella forma scritta.

    IV. Estensione ai pezzi di ricambio

    1. Condizioni

    Art. 29

    Il pegno su un aeromobile può essere esteso ai pezzi di ricambio a condizione:

    a.
    che ne esista un deposito fisso in Svizzera o all’estero;
    b.
    che questo deposito abbia una sede propria;
    c.
    che una scritta ben visibile avverta dell’esistenza del pegno, indi­cando il nome e l’indirizzo del creditore e l’iscrizione del pegno nel registro aeronautico.

    2. Costituzione

    Art. 30

    L’estensione del diritto di pegno può aver luogo successivamente.

    3. Posto del pegno

    Art. 31

    Il posto del pegno sui pezzi di ricambio è indipendente da quello del pegno sull’aeromobile.

    4. Effetti

    Art. 32

    1 Gli effetti del pegno sui pezzi di ricambio sono gli stessi di quelli del pegno sugli accessori dell’aeromobile.

    2 Il pegno sui pezzi di ricambio ha effetto soltanto in favore del credi­tore pignoratizio, cui completa il pegno sull’aeromobile.

    V. Estinzione

    Art. 33

    1 Il pegno si estingue con la cancellazione dell’iscrizione, con la per­dita totale dell’aeromobile e con la qua radiazione dal registro aero­nautico.

    2 In caso di perdita totale dell’aeromobile, il pegno può essere fatto valere ancora per sei mesi sui pezzi di ricambio, cui il pegno fu esteso, e sulle unità di propulsione che erano parte costitutiva dell’aeromobile e che ancora sussistano.

    VI. Effetti

    1. Proprietà e indebitamento

    a. Purgazione e preavviso
    Art. 34

    Il proprietario dell’aeromobile, che non è personalmente debitore pignoratizio, può riscattare il pegno alle stesse condizioni alle quali il debitore è autorizzato all’estinzione del debito; pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei diritti del medesimo.

    b. Alienazione
    Art. 35

    1 Se l’acquirente di un aeromobile costituito in pegno assume il debito, l’Ufficio federale dell’aviazione civile ne avverte il creditore.

    2 Il primo debitore è liberato se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo obbligato.

    2. Prescrizione

    Art. 36

    I crediti garantiti da un pegno iscritto non sono soggetti a prescrizione.

    3. Diritto del creditore

    a. Estensione
    Art. 37

    1 Il pegno grava sull’aeromobile con le sue parti costitutive e i suoi accessori.

    2 Sono eccettuati gli accessori che non appartengono al proprietario dell’aeromobile.

    b. Modificazioni
    Art. 38

    1 Il proprietario ha il diritto, senza che debba avere il consenso del creditore pignoratizio, di modificare l’aeromobile e i suoi accessori e di sostituire delle unità di propulsione iscritte nel registro aeronautico a condizione che il valore del pegno non ne sia manifestamente dimi­nuito.

    2 Il proprietario dell’aeromobile costituito in pegno non può rinunciare validamente a questo diritto.

    4. Diritto di pegno sussidia­rio

    a. In generale
    Art. 39

    Il creditore pignoratizio possiede un diritto di pegno legale sulle pre­tese che il proprietario può far valere in seguito a confisca durevole, deterioramento, distruzione od ogni altra perdita dell’aeromobile co­sti­tuito in pegno.

    b. Autoassicu­razione
    Art. 40

    1 Quando un aeromobile costituito in pegno è confiscato in modo durevole, deteriorato, distrutto o altrimenti perso ma il suo proprietario aveva costituito, in previsione di tali danni, una riserva patrimoniale, il creditore pignoratizio acquista, in seguito alla confisca, al deteriora­mento, alla distruzione o a qualsiasi altra perdita dell’aeromobile, un diritto legale di pegno su questa riserva.

    2 L’estensione del pegno dipende dal grado dell’ipoteca sull’aeromo­bile, dall’importanza del danno e dall’ammontare del credito.

    3 Il grado di questo pegno nei confronti dei pegni sussidiari risultanti da altri danni è determinato dal momento in cui succede il danno.

    c. Purgazione
    Art. 41

    I beni gravati di un diritto di pegno sussidiario devono essere rimessi, mediante adeguate garanzie, al proprietario che ne ha bisogno per riparare o sostituire l’aeromobile.

    VII. Provvedi­menti conserva­tivi

    1. In caso di deprezzamento

    a. Misure di difesa
    Art. 42

    1 Se il proprietario, o l’esercente, di un aeromobile costituito in pegno ne diminuisce il valore, o quello dei beni che potrebbero essere gravati di un diritto di pegno sussidiario, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni atto pregiudizievole.

    2 Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli mede­si­mo le misure opportune e, se c’è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione; egli può pretendere dal proprietario il rim­borso delle spese.

    b. Garanzia, ri­pristino, paga­mento di acconti
    Art. 43

    1 Verificatosi il deprezzamento dell’aeromobile, il creditore, se non è coperto da un diritto di pegno sussidiario, può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.

    2 Egli può chiedere le garanzie anche in caso di pericolo di deprezza­mento.

    3 Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, il creditore può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.

    2. In caso di radiazione

    Art. 44

    Se nel registro aeronautico è annotato un motivo di radiazione di un aeromobile costituito in pegno, il creditore può esigere il rimborso del debito.

    VIII. Garanzia pignoratizia

    1. Estensione della garanzia

    Art. 45

    Il pegno garantisce il creditore per il credito capitale, per le spese di esecuzione e per tre interessi annuali scaduti all’epoca della dichiara­zione di fallimento o della domanda di realizzazione come anche per gli interessi maturati dall’ultima scadenza.

    2. Modo di rea­lizzazione

    Art. 46

    Se il debitore non soddisfa i suoi obblighi, il creditore ha il diritto di pagarsi, mediante esecuzione forzata, sul prezzo di vendita dell’aero­mobile.

    C. Diritti di pe­gno legali

    I. Condizioni

    Art. 47

    Un diritto di pegno legale su un determinato aeromobile può essere iscritto per garantire:

    a.
    i crediti derivanti dall’assistenza o dal ricupero dell’aero­mobile;
    b.
    i crediti derivanti da spese straordinarie indispensabili per con­servare l’aeromobile o far valere dei diritti contro i terzi obbligati a pagare delle indennità in caso di confisca durevole, deteriora­mento, distruzione o altra perdita dell’aeromobile.

    II. Costituzione e effetti

    1. Iscrizione nel registro degli aeromobili

    Art. 48

    Il diritto di pegno legale si estingue se, nei tre mesi seguenti la nascita del suo diritto, il beneficiario:

    a.
    non trasmette all’Ufficio federale dell’aviazione civile un ricono­scimento del debito e del pegno firmato dal debitore e dal pro­prietario o non ha intentato un’azione;
    b.
    non dichiara il diritto di pegno per la sua iscrizione nel registro aeronautico.

    2. Grado

    Art. 49

    1 I diritti di pegno legali sono privilegiati nei confronti di tutti gli altri diritti reali costituiti prima che essi siano stati notificati.

    2 I diritti di pegno legali prendono grado tra loro inversamente all’or­dine cronologico degli avvenimenti che li hanno fatti nascere; rice­vo­no lo stesso grado se i crediti che li hanno fondati derivano dallo stes­so avvenimento.

    3. Effetti

    Art. 50

    1 Gli effetti dei diritti di pegno legali sono gli stessi di quelli dell’ipo­teca su aeromobili.

    2 Il titolare di un diritto di pegno legale non ha nessun diritto di pegno sussidiario in caso di confisca, deterioramento, distruzione o altra per­dita dell’aeromobile.

    D. Esclusione di altre garanzie

    Art. 51

    Su aeromobili e depositi di pezzi di ricambio non possono essere co­sti­tuiti diritti di ritenzione, pegni manuali e diritti di pegno legali di­versi da quelli previsti dalla presente legge.

    Capo IV. Esecuzione forzata su aeromobili

    I. In generale

    Art. 52

    L’esecuzione forzata su aeromobili avviene secondo le regole dell’esecuzione forzata sugli immobili, sempreché non sia disposto altri­menti dalla presente legge o dall’ordinanza d’esecuzione del 2 settembre 196011.

    II. Competenza

    1. Aeromobili svizzeri

    Art. 53

    Per la realizzazione del pegno costituito su un aeromobile svizzero o un deposito di pezzi di ricambio, è competente l’Ufficio di esecuzione del luogo indicato nel registro aeronautico come domicilio del proprie­tario.

    2. Aeromobili stranieri

    Art. 54

    L’Ufficio svizzero d’esecuzione nel cui circondario si trovano l’aero­mobile o il deposito di pezzi di ricambio è competente per l’esecu­zione mediante realizzazione del pegno, ove questo sia costituito su un aeromobile straniero o un deposito di pezzi di ricambio di aziende straniere.

    III. Procedura

    1. Esecuzione, pignoramento, amministrazione

    a. Termine

    Art. 55

    Nell’esecuzione per la realizzazione del pegno il termine di paga­mento da assegnarsi al debitore è di un mese.

    b. Amministra­zione

    Art. 56

    1 Nell’esecuzione per la realizzazione del pegno, l’Ufficio di esecu­zione è incaricato dell’amministrazione del pegno non appena sia stato notificato il precetto esecutivo, a meno che il creditore vi rinunci.

    2 La stessa regola è applicabile dopo il pignoramento dell’aeromobile.

    3 L’aeromobile e il deposito dei pezzi di ricambio possono essere dati in custodia all’autorità o a terzi.

    2. Realizzazione

    a. Domanda di vendita

    Art. 57

    1 La vendita del pegno può essere richiesta, al più presto, un mese e, al più tardi, un anno dopo il pignoramento.

    2 Nell’esecuzione per la realizzazione del pegno, i termini cominciano a decorrere dalla notificazione del precetto esecutivo.

    b. Modo

    Art. 58

    1 La vendita all’incanto ha luogo nel corso del terzo mese dopo la domanda di vendita.

    2 Ove tutti gli interessati lo chiedano, l’incanto può essere sostituito da una vendita volontaria.

    c. Condizioni dell’incanto

    Art. 59

    1 Le condizioni dell’incanto restano deposte, almeno per un mese pri­ma del medesimo, all’Ufficio d’esecuzione, dove tutti possono pren­derne conoscenza.

    2 Esse devono indicare in particolare:

    a.
    che l’aeromobile sarà aggiudicato all’aggiudicatario franco di tutti gli oneri che non sono poziori al credito del creditore istante;
    b.
    che l’aggiudicatario deve assumere gli oneri poziori al credito del creditore istante, ad eccezione dei crediti ipotecari, i quali, in mancanza di intesa contraria tra gli interessati, devono essere pa­gati subito sul prodotto della vendita, anche se il debito non è esigibile.

    d. Ricorso

    Art. 60

    1 L’acquisto della proprietà da parte dell’aggiudicatario può essere impugnato soltanto mediante ricorso per annullamento dell’aggiudica­zione.

    2 Il termine di ricorso è di trenta giorni; per gli aeromobili stranieri, sono riservati eventuali termini più lunghi imposti dagli accordi inter­nazionali.

    Capo V. Disposizioni penali12

    12 Nuovo testo giusta il n. II 26 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

    I. …

    II. Disposizioni penali e giuri­sdizione penale

    1. Contravven­zione

    Art. 63

    Chiunque contravviene al dovere imposto dall’ordinanza di esecu­zione del 2 settembre 196014 della presente legge di fare una dichiarazione all’Ufficio fede­rale dell’aviazione civile,

    chiunque, al momento dell’intavolazione di un aeromobile, o delle relative iscrizioni, nel registro aeronautico, dichiara in modo inesatto o sottace all’Ufficio federale dell’aviazione civile fatti essenziali,

    chiunque, indebitamente, rende irriconoscibile, toglie o sposta l’iscri­zione apposta su un deposito di pezzi di ricambio costituiti in pegno,

    è punito con la multa.15

    14 RS 748.217.11

    15 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

    2. …

    Art. 6416

    16 Abrogato dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

    3. Diritto penale amministrativo; competenza

    Art. 6517

    La legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo è applicabile. L’autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

    17 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

    18 RS 313.0

    Capo VI. Disposizione finale

    Entrata in vigo­re, esecuzione

    Art. 66

    1 Il Consiglio federale stabilisce la data d’entrata in vigore della pre­sente legge.

    2 Esso è incaricato di eseguirla.

    Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 196119

    19 DCF del 2 set. 1960.

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