Art. 1
1 Il registro aeronautico è tenuto dall’Ufficio federale dell’aviazione civile2.
2 Quest’Ufficio designa un funzionario come ufficiale responsabile.
2 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.