748.217.11 Ordinanza di esecuzione della legge federale sul registro aeronautico
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    748.217.11

    Ordinanza di esecuzione della legge federale sul registro aeronautico

    del 2 settembre 1960 (Stato 1° gennaio 2007)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto la legge federale del 7 ottobre 19591 sul registro aeronautico,

    ordina:

    A. Registro aeronautico

    I. Norma genera­le

    Art. 1

    1 Il registro aeronautico è tenuto dall’Ufficio federale dell’aviazione civile2.

    2 Quest’Ufficio designa un funzionario come ufficiale responsabile.

    2 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

    II. Impianto

    1. Mastro

    a. Rubriche

    Art. 2

    Il mastro comprende tre rubriche:

    a.
    aeromobili iscritti;
    b.
    aeromobili radiati a cagione di perdita;
    c.
    aeromobili radiati per altri motivi.

    b. Fogli

    Art. 3

    1 Ogni aeromobile intavolato nel registro aeronautico riceve il suo foglio nel mastro.

    2 Il foglio comprende le seguenti colonne:

    a.
    numero d’ordine;
    b.
    contrassegni;
    c.
    eventuali contrassegni anteriori;
    d.
    descrizione dell’aeromobile;
    e.
    menzioni (accessori);
    f.
    depositi di pezzi di ricambio compresi nel pegno;
    g.
    designazione dei motori e dei reattori;
    h.
    designazione delle eliche;
    i.
    intavolazione;
    j.
    radiazione;
    k.
    proprietà;
    l.
    annotazioni;
    m.
    diritti di pegno legali;
    n.
    diritti di pegno contrattuali;
    o.
    osservazioni.

    2. Giornale

    Art. 4

    La notificazione è iscritta nel giornale e comprende:

    a.
    numero d’ordine;
    b.
    data;
    c.
    contrassegni dell’aeromobile;
    d.
    nome e domicilio del richiedente;
    e.
    contenuto;
    f.
    data e natura dell’esito.

    3. Fascicolo dei documenti giu­stificativi

    Art. 5

    1 Per ogni foglio del mastro è costituito un fascicolo dei documenti giustificativi.

    2 Nel fascicolo dei documenti giustificativi sono conservati, nell’or­di­ne cronologico, tutti i documenti sul fondamento dei quali è stata fatta un’iscrizione nel mastro.

    4. Elenchi ausi­liari

    Art. 6

    1 Sono tenuti, in forma di cartelle, i seguenti elenchi ausiliari:

    a.
    un elenco dei motori e dei reattori iscritti come parti integranti;
    b.
    un elenco delle eliche iscritte come parti integranti;
    c.
    un elenco dei depositi dei pezzi di ricambio;
    d.
    un elenco dei proprietari;
    e.
    un elenco dei creditori.

    2 L’ufficiale decide sulla forma e la tenuta di altri elenchi ausiliari.

    5. Formulari

    Art. 7

    L’Ufficio federale dell’aviazione civile stabilisce i formulari necessari per la tenuta del registro aeronautico.

    III. Tenuta

    1. In generale

    a. Firma

    Art. 8

    1 La notificazione per un’iscrizione nel registro aeronautico deve esse­re fatta per iscritto.

    2 Se la notificazione non è presentata da un’autorità pubblica o se il richiedente non la presenta personalmente, l’ufficiale può esigere la legalizzazione della firma.

    b. Domicilio giuridico

    Art. 9

    1 Chi dev’essere iscritto al registro aeronautico come titolare di un diritto deve dichiarare all’ufficiale un domicilio giuridico in Svizzera.

    2 Le comunicazioni che s’avverassero impossibili a questo domicilio, saranno fatte mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

    2. Intavolazione

    a. Notificazione

    Art. 10

    1 La notificazione per l’intavolazione di un aeromobile nel registro aeronautico è fatta dal proprietario.

    2 Alla notificazione devono essere allegati:

    a.
    il titolo di proprietà sull’aeromobile;
    b.
    la descrizione dell’aeromobile su formulario ufficiale;
    c.
    il certificato d’immatricolazione.

    3 Se l’aeromobile era immatricolato in un Paese straniero, deve essere presentato un certificato dell’ufficio competente che attesti che esso non figura più nemmeno nel registro aeronautico di quel Paese.

    b. Pubblicazione

    Art. 11

    1 Quando la notificazione è completa, l’Ufficio federale dell’aviazione civile pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, come anche in un quotidiano del domicilio del proprietario, l’intimazione:

    a.
    di presentare per iscritto, nel termine di trenta giorni, le eventuali opposizioni motivate all’intavolazione dell’aeromobile;
    b.
    di annunciare per iscritto, nel termine di trenta giorni, i diritti reali esistenti e le pretese di costituire diritti reali o di procedere a un’annotazione, con i mezzi di prova e gli eventuali documenti giustificativi, ammettendosi, in caso contrario, la rinuncia al dirit­to reale o alla annotazione.

    2 Se l’aeromobile era iscritto in una matricola straniera, o senza essere immatricolato in nessun luogo, era stato costruito all’estero, l’intima­zione sarà pubblicata contemporaneamente nel luogo in cui è tenuta la pertinente matricola.

    c. Opposizione

    Art. 12

    1 Se è fatta opposizione all’intavolazione, l’Ufficio federale dell’avia­zione civile intima al proprietario di pronunciarsi, in merito, nel ter­mine di dieci giorni.

    2 Se l’opposizione è contestata, l’Ufficio federale dell’aviazione civile impartisce all’oppositore un termine di trenta giorni per fare appello al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni3, in caso contrario l’aeromobile è intavolato nel registro aeronautico.

    3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

    d. Iscrizione

    Art. 13

    1 Terminata la procedura d’opposizione, l’aeromobile è intavolato nel registro aeronautico nel quale sono contemporaneamente iscritti le an­notazioni e i diritti notificati.

    2 I pegni manuali, i diritti di pegno senza possesso dell’oggetto o le garanzie reali analoghe costituiti all’estero, sono iscritti come ipoteche su aeromobili.

    e. Annotazione nella matricola

    Art. 14

    1 Se un aeromobile è notificato per l’intavolazione nel registro aero­nautico, l’ufficiale inserisce immediatamente una nota in merito nel certificato d’immatricolazione e vigila che una nota analoga sia conte­nuta nella matricola.

    2 Dopo l’intavolazione, queste note saranno completate; se l’intavola­zione non ha luogo, esse sono cancellate.

    f. Accertamento degli oneri

    Art. 15

    1 Dopo l’intavolazione nel registro aeronautico, l’Ufficio federale dell’aviazione civile consegna al proprietario e a tutti quanti hanno notifi­cato pretese a diritti o ad annotazioni, una copia completa del foglio del mastro.

    2 Se i diritti notificati sono documentati, l’Ufficio federale dell’avia­zione civile impartisce al proprietario un termine di dieci giorni per intentare un’azione intesa ad accertarne l’inesistenza, in caso contrario essi saranno definitivamente iscritti nel registro.

    3 Se non esistono documenti, il proprietario è invitato a pronunciarsi nel termine di dieci giorni; in caso di contestazione, l’Ufficio federale dell’aviazione civile impartisce al richiedente un termine di trenta giorni per intentare un’azione d’accertamento del suo diritto, in caso contrario esso sarà considerato perento.

    4 Chi fa valere una sua pretesa e si ritiene leso da un’iscrizione a favo­re di un’altra persona deve intentare, nel termine di trenta giorni a contare dalla comunicazione, un’azione contro di essa, in caso contra­rio la sua pretesa perderà ogni effetto verso detta persona.

    3. Accessori

    Art. 16

    Gli accessori sono enunciati, indicandone la natura, il numero e il valore, in elenchi speciali e menzionati nel mastro mediante rinvio al do­cumento giustificativo.

    4. Pegno su de­positi di pezzi di ricambio

    a. Notificazione

    Art. 17

    Se è notificata, per iscrizione, l’estensione di un’ipoteca su un aero­mobile a un deposito di pezzi di ricambio, dev’essere compilato un elenco concernente la natura e il numero approssimativo dei pezzi di ricambio contenuti nel deposito.

    b. Scritta

    Art. 18

    L’Ufficio federale dell’aviazione civile stabilisce, nel singolo caso, il contenuto e la presentazione della scritta che dev’essere apposta, nella lingua ufficiale locale, sul deposito di pezzi di ricambio, e ne indica il luogo di affissione.

    c. Depositi di stranieri

    Art. 19

    1 Gli stranieri che hanno in Svizzera depositi di pezzi di ricambio e costituiscono su di essi diritti reali conformi al diritto straniero, rico­nosciuti dalla Svizzera in virtù di accordi internazionali, devono annunciarlo all’Ufficio federale dell’aviazione civile.

    2 La scritta affissa sul deposito dei pezzi di ricambio deve, in ogni caso, essere conforme anche al diritto svizzero.

    5. Modificazioni

    Art. 20

    Ogni due anni, l’ufficiale invita il proprietario dell’aeromobile a comunicargli, nel termine di un mese, le modificazioni importanti appor­tate all’aeromobile, come anche a tutti gli accessori e ai depositi dei pezzi di ricambio compresi nel pegno.

    6. Radiazione

    Art. 21

    1 Se la cancellazione di un aeromobile dalla matricola deve avvenire d’ufficio, l’ufficiale comunica immediatamente agli aventi diritto iscritti al registro l’annotazione che indica il motivo della radiazione. La procedura di ricorso contro la radiazione è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.4

    2 L’Ufficiale procede alla radiazione dopo aver accertato che l’aero­mobile è cancellato anche dalla matricola.

    4 Nuovo testo giusta il n. II 76 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

    7. Conserva­zione degli atti

    Art. 22

    I fogli del mastro concernenti aeromobili radiati e i corrispondenti documenti giustificativi sono conservati per venti anni.

    Art. 23 a 385

    5 Abrogati dall’art. 35 lett. b dell’O del 19 ott. 1983 sulle tasse dell’Ufficio federale dell’avia­zione civile [RU 1983 1526].

    B. Esecuzione forzata su aeromobili

    I. Norma genera­le

    Art. 39

    L’esecuzione forzata su aeromobili o depositi di pezzi di ricambio, iscritti nel registro aeronautico, avviene secondo le regole dell’esecu­zione forzata sugli immobili, semprechè non sia disposto altrimenti dalla legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico né dalla presente ordinanza.

    II. Esecuzione

    1. Procedura

    Art. 40

    1 Nell’esecuzione per la realizzazione del pegno, costituito su un aero­mobile, un motore d’aviazione, un reattore, una elica o un deposito di pezzi di ricambio, il creditore deve allegare, alla domanda di esecu­zione, o un estratto del registro aeronautico o un attestato dell’Ufficio federale dell’aviazione civile provante che non esiste nessuna iscri­zione.

    2 Se un aeromobile, un motore d’aviazione, un reattore, una elica o un deposito di pezzi di ricambio è pignorato, l’estratto o l’attestato deve essere chiesto, dopo pignoramento, per il tramite dell’Ufficio di esecu­zione.

    3 L’attestato concernente un motore d’aviazione, un reattore, o un’eli­ca indica soltanto che l’oggetto non è iscritto come parte integrante di un aeromobile.

    2. Noleggio

    Art. 41

    L’ufficio d’esecuzione non è tenuto a comunicare al noleggiatore di un aeromobile costituito in pegno l’inizio dell’esecuzione per la rea­lizzazione del pegno.

    III. Realizza­zione

    1. Bando

    a. In generale

    Art. 42

    1 Il luogo e la data della vendita all’incanto saranno stabiliti almeno sei settimane prima e annunciati pubblicamente almeno un mese prima.

    2 Il bando sarà comunicato a tutti gli interessati iscritti nel registro aeronautico.

    b. Aeromobili stranieri

    Art. 43

    1 La vendita all’incanto di un aeromobile straniero dev’essere annun­ciata, a nome del creditore istante, anche al luogo nel quale è tenuta la matricola degli aeromobili.

    2 La comunicazione agli interessati iscritti nel registro aeronautico è fatta in nome del creditore istante e, possibilmente, per posta aerea.

    2. Attrezzatura dell’aeromobile

    Art. 44

    1 A domanda del creditore, l’aeromobile venduto all’incanto sarà, se possibile, attrezzato, a spese del proprietario, con le unità di propul­sione iscritte con esso nel registro aeronautico.

    2 Il creditore istante può essere tenuto a fare un anticipo adeguato.

    C. Disposizioni finali

    I. Ordinanza d’esecuzione della legge sulla navigazione ae­rea

    Art. 45

    L’articolo 9 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza d’esecuzione della legge sulla navigazione aerea, del 5 giugno 19506, è modificata come se­gue:

    ...

    6 [RU 1950 I 505, 1951 996 art. 15, 1958 720, 1960 374 art. 37 cpv. 2 1297 art. 45 1331, 1964 321, 1966 1544 art. 5 cpv. 2, 1967 906 935 art. 33 n. 1, 1968 888 art. 8 cpv. 2 1305, 1969 1161, 1972 1244. RS 1973 1856 art. 143 lett. a]

    II. Entrata in vigore

    Art. 46

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1961.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?