Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica, nel quadro del campo d’applicazione del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, in particolare:
- a.
- al rilascio, alla proroga, al rinnovo e al ritiro di licenze e abilitazioni per piloti;
- b.
- alla certificazione e alla sorveglianza di persone e organismi responsabili dell’addestramento in volo o dell’addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacità dei piloti;
- c.
- alla certificazione e alla sorveglianza di esaminatori aeromedici e di centri aeromedici;
- d.
- all’esame aeromedico di membri dell’equipaggio, nonché alle qualifiche delle persone e degli organismi competenti per il suddetto esame.