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    748.222.0

    Ordinanza del DATEC concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronavigante regolamentate a livello europeo

    (OLAE)

    del 18 dicembre 2020 (Stato 1° febbraio 2021)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visti gli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea; in esecuzione del regolamento (UE) n. 1178/20112, del regolamento (UE) 2018/3953 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/19764 ,

    ordina:

    1 RS 748.01

    2 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    3 Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    4 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    Art. 1 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza si applica, nel quadro del campo d’applicazione del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, in particolare:

    a.
    al rilascio, alla proroga, al rinnovo e al ritiro di licenze e abilitazioni per piloti;
    b.
    alla certificazione e alla sorveglianza di persone e organismi responsabili dell’addestramento in volo o dell’addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacità dei piloti;
    c.
    alla certificazione e alla sorveglianza di esaminatori aeromedici e di centri aeromedici;
    d.
    all’esame aeromedico di membri dell’equipaggio, nonché alle qualifiche delle persone e degli organismi competenti per il suddetto esame.
    Art. 2 Norme per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976

    1 Le disposizioni del regolamento UE n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 sono considerate rispettate se sono osservate le seguenti norme5 emanate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC):

    a.
    le specifiche relative alla certificazione (Certification Specifications; CS);
    b.
    i metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance; AMC);
    c.
    i metodi alternativi di rispondenza (Alternative Means of Compliance, AltMoC).

    2 Chi deroga alle norme di cui al capoverso 1 deve poter dimostrare all’UFAC di adempiere in altro modo i requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regola­mento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976.

    5 Queste norme non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell’AESA (http://easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) e su quello dell’UFAC (www.bazl.admin.ch). Inoltre possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.

    Art. 3 Esame della competenza linguistica

    1 L’UFAC effettua gli esami per l’ottenimento, la proroga o il rinnovo di una specializzazione linguistica secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 allegato 1 sezione A, FCL.055. Gli esami sono effettuati più volte l’anno e organizzati a livello regionale.

    2 L’UFAC può delegare lo svolgimento degli esami a un’organizzazione idonea.

    3 Gli esami per la proroga o il rinnovo di una specializzazione linguistica di livello 4 secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 allegato 1 appendice 2 possono anche essere effettuati dal titolare di un’abilitazione quale esaminatore linguistico, a condizione che la specializzazione linguistica non sia scaduta da più di tre anni.

    4 Gli esaminatori linguistici conducono gli esami autonomamente durante un volo secondo le istruzioni dell’UFAC.

    5 L’esaminatore linguistico trasmette il risultato dell’esame all’UFAC. Se l’esame è superato registra una specializzazione linguistica provvisoria nella licenza di pilota.

    Art. 4 Ottenimento, proroga e rinnovo dell’abilitazione quale esaminatore linguistico

    1 L’UFAC rilascia l’abilitazione quale esaminatore linguistico se il candidato:

    a.
    dimostra di possedere una competenza linguistica almeno di livello 5 secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 allegato 1 appendice 2;
    b.
    ha seguito una formazione per l’ottenimento di un’abilitazione quale esaminatore linguistico secondo l’allegato;
    c.
    ha superato l’esame di capacità secondo l’allegato.

    2 L’abilitazione ha una validità di tre anni. È prorogata per altri tre anni se l’esami­na­tore linguistico:

    a.
    possiede una specializzazione linguistica almeno di livello 5;
    b.
    ha seguito una formazione per la proroga di un’abilitazione quale esaminatore linguistico secondo l’allegato e l’ha portata a termine da non più di dodici mesi.

    3 Un’abilitazione quale esaminatore linguistico può essere rinnovata entro cinque anni dalla sua scadenza alle condizioni di cui al capoverso 2. Se è scaduta da più tempo, l’abilitazione deve essere nuovamente richiesta.

    4 L’UFAC svolge le formazioni per l’ottenimento, la proroga e il rinnovo dell’abilita­zione quale esaminatore linguistico; può delegarle a organizzazioni idonee.

    Art. 5 Provvedimenti amministrativi

    Se un esaminatore linguistico viola ripetutamente o gravemente i suoi doveri, l’UFAC può adottare provvedimenti amministrativi secondo l’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 19486 sulla navigazione aerea.

    Art. 6 Lingue dell’esame teorico

    Gli esami teorici per l’ottenimento di licenze per piloti commerciali e di linea e di abilitazioni al volo strumentale secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 sono svolti obbligatoriamente in lingua inglese.

    Allegato

    (art. 5 cpv. 1–3)

    Formazioni per l’ottenimento, la proroga e il rinnovo di un’abilitazione quale esaminatore linguistico

    1 Generalità

    a.
    Per l’ottenimento di un’abilitazione è necessario seguire una formazione teorica e una formazione pratica secondo i numeri 2 e 3 e superare un esame di capacità secondo il numero 4.
    b.
    Per la proroga o il rinnovo di un’abilitazione è necessario seguire una forma­zione teorica e una formazione pratica abbreviata secondo i numeri 2 e 3.

    2 Formazione teorica

    La formazione teorica comprende i seguenti elementi:

    a.
    basi legali;
    b.
    valutazione della competenza linguistica secondo i seguenti criteri:
    1.
    pronuncia,
    2.
    fluenza,
    3.
    vocabolario,
    4.
    struttura,
    5.
    comprensione,
    6.
    interazioni.

    3 Formazione pratica

    La formazione pratica comprende i seguenti elementi:

    a.
    addestramento degli elementi necessari per la comprensione della lingua conformemente alla formazione teorica;
    b.
    determinazione della competenza linguistica con l’ausilio di registrazioni.

    4 Esame di capacità

    a.
    L’esame di capacità consiste in un esame pratico che viene svolto una volta seguite le formazioni di cui ai numeri 2 e 3.
    b.
    Oggetto dell’esame di capacità è la valutazione della competenza linguistica.

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