Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina le licenze e le abilitazioni necessarie all’esercizio dell’attività del personale aeronautico civile alle quali non sono applicabili i seguenti atti normativi:
- a.
- ordinanza del DATEC del 24 novembre 19942 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS);
- b.
- regolamento (UE) n. 1178/20113;
- c.
- regolamento (UE) 2018/19764;
- d.
- regolamento (UE) 2018/3955.
3 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il n. 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
4 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il n. 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
5 Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il n. 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).