Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto
1 La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea:
- a.
- supervisori dei fornitori di servizi della sicurezza aerea (Supervisor, SPVR);
- b.
- addetti del servizio d’informazione di volo (Flight Information Service Officer, FISO) delle seguenti categorie:
- 1.
- servizio d’informazione di volo (Flight Information Service, FIS),
- 2.
- servizio d’informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Service, AFIS);
- c.
- addetti alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (Air Traffic Flow and Capacity Management, ATFCM).
2 Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1:
- a.
- il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze;
- b.
- la formazione e gli esami;
- c.
- il riconoscimento delle licenze straniere;
- d.
- la certificazione di organizzazioni che offrono corsi di formazione e di perfezionamento (organizzazioni di formazione);
- e.
- il riconoscimento di autorizzazioni straniere (certificazioni) di organizzazioni di formazione.
3 Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/20082 e dal regolamento (UE) 2015/3403. I controllori del traffico aereo sottostanno comunque alle disposizioni penali di cui all’articolo 8 della presente ordinanza.
2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
3 Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).