Art. 14 Oggetto
1 La presente ordinanza dichiara applicabili i seguenti regolamenti JAR emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)5 concernenti la certificazione di simulatori di volo (JAR-FSTD):
- a.
- JAR-FSTD (A) – Aeroplane Flight Simulation Training Devices;
- b.
- JAR-FSTD (H) – Helicopter Flight Simulation Training Devices.
1bis La presente ordinanza si applica unicamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/20116.7
2 Nel campo d’applicazione della presente ordinanza i diritti e gli obblighi degli esercenti di simulatori sono disciplinati dai regolamenti JAR-FSTD.8
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565).
5 Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi (www.jaa.nl).
6 Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
7 Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).
8 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).