Art. 1
Il servizio medico aeronautico è competente per tutte le questioni mediche che si pongono nell’ambito dell’aviazione civile. Ad esso incombe, in particolare, il compito di visitare periodicamente persone, che esercitano o desiderano esercitare un attività soggetta ad autorizzazione in seno all’aviazione civile, circa la loro attitudine fisica e mentale, in quanto una simile visita sia prescritta.