Art. 1
La presente ordinanza si applica:
- a.
- agli aeromobili svizzeri in Svizzera;
- b.
- agli aeromobili svizzeri all’estero, con riserva delle norme imperative di diritto straniero.
748.225.1
del 22 gennaio 1960 (Stato 1° aprile 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 63 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 48 capoverso 2 del Codice civile2,3
ordina:
1 RS 748.0
2 RS 210
3 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
La presente ordinanza si applica:
1 La presente ordinanza s’applica analogicamente agli aeromobili stranieri, per ogni accadimento su territorio svizzero o al di sopra del medesimo.
2 Per gli aeromobili stranieri che non atterrano in Svizzera, sono riservate le norme imperative dello Stato d’immatricolazione, nè sono applicabili le disposizioni della presente ordinanza concernenti gli uffici di stato civile del comandante.
1 Se a bordo d’un aeromobile non c’è che un pilota, questo è considerato comandante.
2 Se a bordo d’un aeromobile i piloti sono parecchi, l’esercente dell’aeromobile designa, prima della partenza, una persona dell’equipaggio come comandante e una come supplente al medesimo. La designazione può essere stabilita in un regolamento di servizio.
3 Se non è stato designato alcun comandante, o se esso o il supplente è impedito, i diritti e i doveri del comandante spettano alla persona più anziana, nel grado più elevato, dell’equipaggio.
4 Chiunque esercita in fatto il comando a bordo d’un aeromobile ha gli stessi doveri e obblighi del comandante.
Il comandante vigila affinchè la preparazione dell’equipaggio al volo e il ricevimento in consegna dell’aeromobile da parte dell’equipaggio siano conformi alle prescrizioni.
1 Il comandante vigila affinchè i documenti di bordo prescritti si trovino a bordo dell’aeromobile e i libri di bordo prescritti siano tenuti come si conviene.
2 L’esercente dell’aeromobile può, mediante un regolamento di bordo, sgravare il comandante di tali uffici, e demandarli ad altre persone.
1 Il comandante prende, nei limiti delle prescrizioni legali, delle istruzioni date dall’esercente dell’aeromobile e delle regole riconosciute della navigazione aerea, tutte le misure acconce a tutelare gli interessi dei passeggeri, dell’equipaggio, degli aventi diritto al carico e del tenutario dell’aeromobile.
2 In caso di necessità, il comandante prende immediatamente tutte le misure occorrenti alla tutela della vita umana, dell’aeromobile e del carico.
Il comandante risponde della condotta dell’aeromobile in conformità delle disposizioni legali, delle prescrizioni contenute nelle pubblicazioni d’informazione aeronautica (AIP), delle regole riconosciute della navigazione aerea e delle istruzioni dell’esercente.
1 Il comandante ha autorità su tutte le persone dell’equipaggio.
2 In caso di necessità, il comandante può commettere alle persone dell’equipaggio degli altri uffici che quelli ad essi demandati dall’esercente e delegare loro degli uffici spettanti a sè stesso. Sono riservate le disposizioni concernenti le licenze del personale aeronavigante.
3 Il comandante vigila sull’esecuzione degli uffici commessi dall’esercente dell’aeromobile alle singole persone dell’equipaggio.
1 Se una persona dell’equipaggio contravviene gravemente ai suoi doveri, il comandante ne avvisa subito l’esercente dell’aeromobile.
2 Il comandante può, par ragioni d’ordine e di sicurezza, sospendere provvisoriamente dai suoi uffici una persona dell’equipaggio, sbarcarla come prima sia possibile, oppure vietarle l’imbarco.
1 L’autorità del comandante principia nel momento in cui egli, innanzi la partenza, aduna l’equipaggio per preparare il volo.
2 Essa finisce con il licenziamento dell’equipaggio, compiuti i lavori attenenti al termine del volo.
1 I passeggeri, a bordo, sono sottoposti all’autorità del comandante.
2 Essi sono tenuti a osservare le istruzioni date per cautelare la sicurezza del volo e mantenere a bordo l’ordine e la disciplina.
3 Il comandante ha la facoltà di sbarcare come prima sia possibile il passeggero che, nonostante sia stato avvertito, non osserva le istruzioni ricevute.
1 L’autorità del comandante rispetto ai passeggeri principia nel momento della chiusura dell’aeromobile innanzi al viaggio.
2 Essa finisce nel momento dell’apertura dell’aeromobile dopo il viaggio, o una parte di esso, e, nel caso d’atterraggio forzato, o di infortunio, nel momento in cui l’obbligo di provvedere ai passeggeri sia assunto da altri.
1 Il comandante dispone dell’aeromobile e del carico, nel limite del suo ufficio.
2 Il suo diritto di disporre principia nel momento in cui riceve in consegna l’aeromobile e il carico e finisce in quello in cui li consegna agli organi designati dall’esercente, oppure, nel caso d’atterraggio forzato, o d’infortunio, nel momento in cui l’obbligo di provvedere all’aeromobile e al carico sia assunto da altri.
Il comandante rappresenta l’esercente dell’aeromobile rispetto agli altri, nei limiti da questo determinati.
1 Se a bordo d’un aeromobile impiegato nel traffico commerciale sia commesso un crimine o un delitto, il comandante prende tutte le misure necessarie a conservarne le prove.
2 Fintanto che non possano intervenire le autorità competenti, egli compie qualunque atto istruttorio che non soffra dilazione.
3 Egli ha in oltre il diritto di perquisire i passeggeri e le persone dell’equipaggio, come anche di sequestrare gli oggetti che possano servire come mezzi di prova, avvertendo affinchè i segreti privati siano al possibile rispettati.
4 Quando sia pericoloso indugiare, il comandante ha il diritto d’arrestare temporaneamente le persone sospette.
5 Sono applicabili per analogia gli articoli 62 a 65, 69, e 74 a 85 della legge federale del 15 giugno 19344 sulla procedura penale.
4 [CS 3 286; RU 1971 777 n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n. II 3 2725 n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3. RU 2010 1881]. Vedi ora il Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).
1 Il comandante notifica, senza indugio, all’autorità competente del luogo del prossimo atterraggio il crimine o il delitto commesso.
2 Se il crimine o il delitto sia stato commesso su un aeromobile svizzero impiegato nel traffico commerciale, il comandante deve:
5 Nuova denominazione giusta l’art. 71 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione (RU 1979 114; FF 1975 I 1441).
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
1 Se un aeromobile atterra fuori d’un aerodromo autorizzato, il comandante deve chiedere immediatamente per mezzo delle autorità locali le istruzioni dell’autorità di polizia aerea.
2 ...7
7 Abrogato dall’art. 45 lett. b dell’O del 20 ago. 1980 concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici (RU 1980 1141).
1 Le nascite avvenute a bordo d’un aeromobile che atterra in Svizzera sono notificate allo stato civile svizzero del circondario in cui la madre ha abbandonato l’aeromobile.
2 Le morti avvenute a bordo d’un aeromobile sono notificate allo stato civile svizzero del circondario in cui il cadavere è stato levato dall’aeromobile.
3 Il comandante accerta se la nascita o la morte è stata notificata, oppure la notifica egli stesso.
1 Su le nascite o le morti avvenute a bordo d’un aeromobile svizzero che atterra all’estero, il comandante compila, al primo atterraggio all’estero, un processo verbale, che firma insieme con due altre persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
2 Per le nascite, il processo verbale deve recare:
3 Per le morti, il processo verbale deve recare:
4 Il processo verbale dev’essere inviato, senza riguardo alle operazioni di stato civile delle autorità straniere, immediatamente dopo il primo atterraggio in Svizzera e per plico raccomandato, all’Ufficio federale dello stato civile in Berna.
1 Se una persona sparisce da un aeromobile in volo, il comandante, al primo atterraggio, interroga tutte le persone che erano a bordo e siano in grado di dare informazioni sulle circostanze della scomparsa.
2 Il comandante compila, e firma, un processo verbale, nel quale sono recate le testimonianze delle persone interrogate e i suoi accertamenti, come anche tutte le indicazioni che siano da darsi qualora la persona scomparsa fosse morta.
3 Il processo verbale dev’essere inviato, senza riguardo alle operazioni di stato civile delle autorità straniere, immediatamente dopo il primo atterraggio in Svizzera e per plico raccomandato, all’Ufficio federale dello stato civile in Berna.
La responsabilità civile del comandante è disciplinata dalle norme del diritto civile.
In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:
8 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1960.
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