748.225.1 Ordinanza su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile
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    748.225.1

    Ordinanza su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile

    del 22 gennaio 1960 (Stato 1° aprile 2011)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 63 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 48 capoverso 2 del Codice civile2,3

    ordina:

    1 RS 748.0

    2 RS 210

    3 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    I. Applicazione:
    1. aeromobili svizzeri
    Art. 1

    La presente ordinanza si applica:

    a.
    agli aeromobili svizzeri in Svizzera;
    b.
    agli aeromobili svizzeri all’estero, con riserva delle norme impe­rative di diritto straniero.
    2. aeromobili stranieri
    Art. 2

    1 La presente ordinanza s’applica analogicamente agli aeromobili stra­nieri, per ogni accadimento su territorio svizzero o al di sopra del medesimo.

    2 Per gli aeromobili stranieri che non atterrano in Svizzera, sono riser­vate le norme imperative dello Stato d’immatricolazione, nè sono applicabili le disposizioni della presente ordinanza concernenti gli uffici di stato civile del comandante.

    II. Designazione del comandante
    Art. 3

    1 Se a bordo d’un aeromobile non c’è che un pilota, questo è conside­rato comandante.

    2 Se a bordo d’un aeromobile i piloti sono parecchi, l’esercente del­l’aeromobile designa, prima della partenza, una persona dell’equipag­gio come comandante e una come supplente al medesimo. La designa­zione può essere stabilita in un regolamento di servizio.

    3 Se non è stato designato alcun comandante, o se esso o il supplente è impedito, i diritti e i doveri del comandante spettano alla persona più anziana, nel grado più elevato, dell’equipaggio.

    4 Chiunque esercita in fatto il comando a bordo d’un aeromobile ha gli stessi doveri e obblighi del comandante.

    III. Diritti e doveri del comandante
    1. Volo
    a. Preparazione
    Art. 4

    Il comandante vigila affinchè la preparazione dell’equipaggio al volo e il ricevimento in consegna dell’aeromobile da parte dell’equipaggio siano conformi alle prescrizioni.

    b. Documenti e libri di bordo
    Art. 5

    1 Il comandante vigila affinchè i documenti di bordo prescritti si tro­vino a bordo dell’aeromobile e i libri di bordo prescritti siano tenuti come si conviene.

    2 L’esercente dell’aeromobile può, mediante un regolamento di bordo, sgravare il comandante di tali uffici, e demandarli ad altre persone.

    c. Sicurezza
    Art. 6

    1 Il comandante prende, nei limiti delle prescrizioni legali, delle istru­zioni date dall’esercente dell’aeromobile e delle regole riconosciute della navigazione aerea, tutte le misure acconce a tutelare gli interessi dei passeggeri, dell’equipaggio, degli aventi diritto al carico e del tenutario dell’aeromobile.

    2 In caso di necessità, il comandante prende immediatamente tutte le misure occorrenti alla tutela della vita umana, dell’aeromobile e del carico.

    d. Condotta dell’aeromobile
    Art. 7

    Il comandante risponde della condotta dell’aeromobile in conformità delle disposizioni legali, delle prescrizioni contenute nelle pubblica­zioni d’informazione aeronautica (AIP), delle regole riconosciute della navigazione aerea e delle istruzioni dell’esercente.

    2. Comando di bordo
    a. Rispetto all’equipaggio:
    aa. in generale
    Art. 8

    1 Il comandante ha autorità su tutte le persone dell’equipaggio.

    2 In caso di necessità, il comandante può commettere alle persone dell’equipaggio degli altri uffici che quelli ad essi demandati dall’eser­cente e delegare loro degli uffici spettanti a sè stesso. Sono riservate le disposizioni concernenti le licenze del personale aeronavigante.

    3 Il comandante vigila sull’esecuzione degli uffici commessi dall’eser­cente dell’aeromobile alle singole persone dell’equipaggio.

    bb. misure nel caso d’infrazioni
    Art. 9

    1 Se una persona dell’equipaggio contravviene gravemente ai suoi doveri, il comandante ne avvisa subito l’esercente dell’aeromobile.

    2 Il comandante può, par ragioni d’ordine e di sicurezza, sospendere provvisoriamente dai suoi uffici una persona dell’equipaggio, sbar­carla come prima sia possibile, oppure vietarle l’imbarco.

    cc. principio e fine
    Art. 10

    1 L’autorità del comandante principia nel momento in cui egli, innanzi la partenza, aduna l’equipaggio per preparare il volo.

    2 Essa finisce con il licenziamento dell’equipaggio, compiuti i lavori attenenti al termine del volo.

    b. Rispetto ai passeggeri:
    aa. ambito
    Art. 11

    1 I passeggeri, a bordo, sono sottoposti all’autorità del comandante.

    2 Essi sono tenuti a osservare le istruzioni date per cautelare la sicu­rezza del volo e mantenere a bordo l’ordine e la disciplina.

    3 Il comandante ha la facoltà di sbarcare come prima sia possibile il passeggero che, nonostante sia stato avvertito, non osserva le istru­zioni ricevute.

    bb. principio e fine
    Art. 12

    1 L’autorità del comandante rispetto ai passeggeri principia nel momento della chiusura dell’aeromobile innanzi al viaggio.

    2 Essa finisce nel momento dell’apertura dell’aeromobile dopo il viag­gio, o una parte di esso, e, nel caso d’atterraggio forzato, o di infortu­nio, nel momento in cui l’obbligo di provvedere ai passeggeri sia assunto da altri.

    c. Rispetto all’aeromobile e al carico
    Art. 13

    1 Il comandante dispone dell’aeromobile e del carico, nel limite del suo ufficio.

    2 Il suo diritto di disporre principia nel momento in cui riceve in con­segna l’aeromobile e il carico e finisce in quello in cui li consegna agli organi designati dall’esercente, oppure, nel caso d’atterraggio forzato, o d’infortunio, nel momento in cui l’obbligo di provvedere all’aero­mobile e al carico sia assunto da altri.

    3. Rappresen- tanza dell’eser- cente
    Art. 14

    Il comandante rappresenta l’esercente dell’aeromobile rispetto agli altri, nei limiti da questo determinati.

    4. Uffici pubblici del comandante
    a. Nel caso di crimine o delitto a bordo:
    aa. conserva- zione delle prove
    Art. 15

    1 Se a bordo d’un aeromobile impiegato nel traffico commerciale sia commesso un crimine o un delitto, il comandante prende tutte le misu­re necessarie a conservarne le prove.

    2 Fintanto che non possano intervenire le autorità competenti, egli compie qualunque atto istruttorio che non soffra dilazione.

    3 Egli ha in oltre il diritto di perquisire i passeggeri e le persone dell’equipaggio, come anche di sequestrare gli oggetti che possano servire come mezzi di prova, avvertendo affinchè i segreti privati siano al possibile rispettati.

    4 Quando sia pericoloso indugiare, il comandante ha il diritto d’ar­re­stare temporaneamente le persone sospette.

    5 Sono applicabili per analogia gli articoli 62 a 65, 69, e 74 a 85 della legge federale del 15 giugno 19344 sulla procedura penale.

    4 [CS 3 286; RU 1971 777 n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n. II 3 2725 n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3. RU 2010 1881]. Vedi ora il Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).

    bb. obbligo di fare rapporto
    Art. 16

    1 Il comandante notifica, senza indugio, all’autorità competente del luogo del prossimo atterraggio il crimine o il delitto commesso.

    2 Se il crimine o il delitto sia stato commesso su un aeromobile sviz­zero impiegato nel traffico commerciale, il comandante deve:

    a.
    quando il luogo del prossimo atterraggio sia all’estero, avvisare immediatamente, all’intenzione dell’Ufficio federale della poli­zia5, il console svizzero territorialmente competente e chiederne le istruzioni;
    b.
    terminato il viaggio, fare immediatamente all’Ufficio federale dell’aviazione civile6 un rapporto scritto su il crimine o delitto e le misure prese.

    5 Nuova denominazione giusta l’art. 71 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione (RU 1979 114; FF 1975 I 1441).

    6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

    b. Nel caso d’atterraggio forzato o d’infortunio
    Art. 17

    1 Se un aeromobile atterra fuori d’un aerodromo autorizzato, il coman­dante deve chiedere immediatamente per mezzo delle autorità locali le istruzioni dell’autorità di polizia aerea.

    2 ...7

    7 Abrogato dall’art. 45 lett. b dell’O del 20 ago. 1980 concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici (RU 1980 1141).

    c. Fatti di stato civile:
    aa. atterraggio in Svizzera
    Art. 18

    1 Le nascite avvenute a bordo d’un aeromobile che atterra in Svizzera sono notificate allo stato civile svizzero del circondario in cui la madre ha abbandonato l’aeromobile.

    2 Le morti avvenute a bordo d’un aeromobile sono notificate allo stato civile svizzero del circondario in cui il cadavere è stato levato dal­l’aeromobile.

    3 Il comandante accerta se la nascita o la morte è stata notificata, oppure la notifica egli stesso.

    bb. atterraggio all’estero
    Art. 19

    1 Su le nascite o le morti avvenute a bordo d’un aeromobile svizzero che atterra all’estero, il comandante compila, al primo atterraggio all’estero, un processo verbale, che firma insieme con due altre per­sone aventi l’esercizio dei diritti civili.

    2 Per le nascite, il processo verbale deve recare:

    a.
    il giorno, il mese, l’anno, l’ora, i minuti, scritti in lettere per disteso, e il luogo (longitudine e latitudine) della nascita;
    b.
    il cognome, i nomi e il sesso del neonato (figlio legittimo o natu­rale, figlia legittima o naturale);
    c.
    il cognome (compreso quello che la madre aveva da nubile), i nomi, la cittadinanza (per gli Svizzeri, il luogo d’attinenza), il luogo di domicilio dei genitori e la professione del padre;
    d.
    nel caso di filiazione naturale, vanno in oltre indicati la data di nascita e i genitori della madre; se questa è vedova o divorziata, si indicherà, in luogo della filiazione, il suo stato civile, il nome del coniuge del quale è vedova, o dal quale è divorziata, e la data dello scioglimento del matrimonio;
    e.
    se il parto è gemello o plurimo, l’ordine cronologico esatto delle nascite;
    f.
    per gli stranieri, la cittadinanza e, se è possibile, il luogo di ori­gine o d’immatricolazione. L’apolide è indicato come tale, con la menzione della cittadinanza anteriore e del luogo di nascita. Se la madre possiede la cittadinanza svizzera, l’indicazione del suo luogo di attinenza;
    g.
    i documenti dei quali sono desunte le indicazioni previste nelle lettere c e d;
    h.
    il cognome, i nomi e il luogo di domicilio delle persone che hanno assistito alla nascita.

    3 Per le morti, il processo verbale deve recare:

    a.
    il giorno, il mese, l’anno, l’ora, i minuti, scritti in lettere per disteso, e il luogo (longitudine e latitudine) della morte;
    b.
    il cognome, i nomi e, se occorra, i soprannomi, la professione, il luogo di domicilio, la cittadinanza (per gli Svizzeri, il luogo di attinenza), come anche il luogo e la data di nascita del defunto;
    c.
    il cognome (compreso quello che la madre aveva da nubile), e i nomi dei genitori del defunto; per le persone adottate, anche il cognome, i nomi e il luogo d’attinenza dei genitori adottivi;
    d.
    lo stato civile del defunto (celibe, coniugato, vedovo, divorziato), con il cognome e i nomi del coniuge superstite, morto o divor­zia­to, come anche il luogo di attinenza svizzera della vedova d’uno straniero o d’un apolide;
    e.
    la causa probabile della morte;
    f.
    per gli stranieri, la cittadinanza e, se è possibile, il luogo di ori­gine o d’immatricolazione. L’apolide è indicato come tale, con la menzione della cittadinanza anteriore;
    g.
    i documenti dai quali è desunto lo stato civile;
    h.
    il cognome, i nomi e il luogo di domicilio delle persone che hanno assistito alla morte e del medico chiamato ad accertare la morte. Il certificato compilato da quest’ultimo dev’essere allegato al processo verbale del comandante.

    4 Il processo verbale dev’essere inviato, senza riguardo alle operazioni di stato civile delle autorità straniere, immediatamente dopo il primo atterraggio in Svizzera e per plico raccomandato, all’Ufficio federale dello stato civile in Berna.

    cc. scomparsa d’una persona
    Art. 20

    1 Se una persona sparisce da un aeromobile in volo, il comandante, al primo atterraggio, interroga tutte le persone che erano a bordo e siano in grado di dare informazioni sulle circostanze della scomparsa.

    2 Il comandante compila, e firma, un processo verbale, nel quale sono recate le testimonianze delle persone interrogate e i suoi accertamenti, come anche tutte le indicazioni che siano da darsi qualora la persona scomparsa fosse morta.

    3 Il processo verbale dev’essere inviato, senza riguardo alle operazioni di stato civile delle autorità straniere, immediatamente dopo il primo atterraggio in Svizzera e per plico raccomandato, all’Ufficio federale dello stato civile in Berna.

    IV. Responsa- bilità civile
    Art. 21

    La responsabilità civile del comandante è disciplinata dalle norme del diritto civile.

    V. Disposizioni penali
    Art. 228

    In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:

    a.
    viola uno degli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 2, 8 capoverso 3, 9 capoverso 1 e 17;
    b.
    in qualità di comandante di un aeromobile, omette di eseguire tutti o parte dei compiti al momento della pianificazione e della preparazione di un volo o al momento dell’assunzione del comando di un aeromobile compromettendo la sicurezza del volo.

    8 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

    VI. Entrata in vigore
    Art. 23

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1960.

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