Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli:
- a.
- aeromobili con occupanti di categorie speciali di aeromobili: alianti da pendio senza motore o a propulsione elettrica, cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati e paracadute;
- b.
- aeromobili senza occupanti: cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi, aeromodelli e altri aeromobili senza occupanti.