Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai fornitori di servizi postali che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata (art. 3 e 8 OPO).
2 Essa si applica ai rapporti di lavoro tra:
- a.
- i fornitori e i rispettivi lavoratori;
- b.
- i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d’affari annua con i servizi postali e i rispettivi lavoratori nel settore dei servizi postali.