783.018 Regolamento sugli emolumenti della Commissione delle poste
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    783.018

    Regolamento sugli emolumenti della Commissione delle poste

    del 26 agosto 2013 (Stato 15  ottobre 2013)

    Approvato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni il 19 settembre 2013

    La Commissione delle poste (PostCom),

    visto l’articolo 77 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste (OPO),

    decreta:

    Art. 1 Oggetto

    1 Il presente regolamento disciplina:

    a.
    gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni rese dalla PostCom e dal segretariato specializzato della PostCom;
    b.
    la tassa di procedura ed emolumento per l’esame del caso da parte dell’organo di conciliazione secondo l’articolo 71 OPO.

    2 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

    Art. 2 Principi

    1 La PostCom fissa l’emolumento caso per caso secondo le aliquote determinanti di cui all’articolo 3. Nel fare ciò, tiene conto delle circostanze concrete e del principio della proporzionalità.

    2 La PostCom può adeguare le aliquote degli emolumenti, per l’inizio dell’anno successivo, all’indice nazionale dei prezzi al consumo senza l’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica­zioni, sempre che, dall’entrata in vigore del presente regolamento o dall’ultimo adeguamento, l’aumento dell’indice sia almeno pari al 5 per cento.

    Art. 3 Aliquote degli emolumenti

    L’aliquota dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta:

    a.
    per i collaboratori amministrativi del segretariato specializzato a:

    fr. 105.–

    b.
    per i collaboratori specializzati del segretariato specializzato a:

    fr. 180.–

    c.
    per il responsabile del segretariato specializzato a:

    fr. 200.–

    d.
    per i membri della commissione a:

    fr. 250.–

    Art. 4 Prestazioni della PostCom soggette a emolumento

    1 La PostCom riscuote emolumenti, in particolare per:

    a.
    la registrazione della notifica dei fornitori e la verifica delle prove necessarie a tal fine:

    a seconda del tempo impiegato

    b.
    le prestazioni e le decisioni relative all’accesso agli impianti di caselle postali:

    a seconda del tempo impiegato

    c.
    le prestazioni e le decisioni relative allo scambio di dati:

    a seconda del tempo impiegato

    d.
    le prestazioni e le decisioni relative alla vigilanza sulla fornitura del servizio universale nel settore dei servizi postali:

    a seconda del tempo impiegato

    e.
    le attività che rientrano nel suo ambito di vigilanza secondo l’articolo 24 della legge del 17 dicembre 20103 sulle poste e che possono essere attribuite a un determinato fornitore:

    a seconda del tempo impiegato

    f.
    le sanzioni amministrative secondo l’articolo 25 della legge 17 dicembre 2010 sulle poste:

    a seconda del tempo impiegato

    g.
    le decisioni relative alle controversie concernenti l’ubicazione delle cassette delle lettere:

    fr. 200.–

    h.
    le decisioni relative alle controversie concernenti la distribuzione a domicilio:

    fr. 200.–

    i.
    le decisioni relative alle fatture non pagate o controverse dell’organo di conciliazione:

    a seconda del tempo impiegato

    2 In tutti gli altri casi riscuote l'emolumento a seconda del tempo impiegato.

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