Art. 1
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti della Commissione delle poste (PostCom) di cui agli articoli 20 e 22 LPO, nonché del segretariato specializzato di cui all’articolo 21 LPO.
783.024
dell’11 ottobre 2012 (Stato 15 gennaio 2013)
Approvato dal Consiglio federale il 7 dicembre 2012
La Commissione delle poste,
visto l’articolo 20 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 20101 sulle poste (LPO),
decreta:
1 RS 783.0
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti della Commissione delle poste (PostCom) di cui agli articoli 20 e 22 LPO, nonché del segretariato specializzato di cui all’articolo 21 LPO.
La PostCom ha sede a Berna.
La PostCom può costituire comitati per l’esame di determinati affari.
La PostCom può ricorrere a specialisti per adempiere i compiti di cui all’articolo 22 LPO.
1 Il segretariato specializzato si compone di:
2 Il rapporto di lavoro è retto dalla legislazione sul personale della Confederazione.
3 La PostCom nomina il responsabile del segretariato specializzato.
4 Il responsabile è subordinato al presidente della PostCom.
5 Su mandato della PostCom, il segretariato specializzato redige rapporti, in particolare il rapporto d’attività.
1 La PostCom disciplina i principi della sua politica d’informazione.
2 Le decisioni sono di regola pubblicate.
1 La PostCom approva il rapporto d’attività su proposta del presidente.
2 Il rapporto riguarda in particolare le questioni e le decisioni importanti trattate nel corso dell’anno, nonché gli obiettivi della PostCom.
3 La PostCom decide la forma e la portata della pubblicazione.
1 La PostCom assume i compiti regolamentari a livello internazionale che rientrano nei suoi ambiti di competenza e rappresenta la Svizzera nei confronti delle corrispondenti organizzazioni internazionali.
2 A tal fine, può far capo al personale del segretariato specializzato.
1 La PostCom allestisce il preventivo e lo presenta alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
2 Il segretariato specializzato prepara il preventivo.
1 Il presidente o il vicepresidente della PostCom può emanare:
2 Informa immediatamente gli altri membri della PostCom e il responsabile del segretariato specializzato.
3 Le decisioni di cui al capoverso 1 sono comunicate e verbalizzate durante la seduta successiva.
Le decisioni sono pubblicate nel rispetto del segreto d’affari e del segreto professionale di cui all’articolo 27 LPO. Esse sono rese anonime per quanto lo esiga la protezione della personalità.
1 Il presidente convoca la PostCom secondo le esigenze.
2 Egli nomina un relatore per ogni affare.
3 Su richiesta del presidente, per ogni seduta il segretariato specializzato trasmette ai membri l’ordine del giorno, la documentazione necessaria e i nomi dei relatori.
4 Se la PostCom deve prendere una decisione la presidenza, il relatore o il segretariato specializzato le presenta una proposta.
5 Le sedute non sono pubbliche.
Il responsabile del segretariato specializzato partecipa di regola alle sedute della PostCom con voto consultivo. Previo accordo del presidente, può delegare la partecipazione e avvalersi di impiegati del segretariato specializzato.
1 La PostCom delibera validamente se sono presenti almeno quattro membri.
2 Prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri votanti. Il presidente partecipa alla votazione e decide in caso di parità.
3 Può prendere decisioni per circolazione degli atti se nessun membro chiede la convocazione di una seduta. I membri e il segretariato specializzato devono essere immediatamente informati sull’esito della circolazione degli atti. La decisione per circolazione degli atti è comunicata e verbalizzata in occasione della seduta successiva.
4 In casi urgenti può decidere anche in merito ad affari che non figurano all’ordine del giorno. La PostCom deve deliberare all’unanimità l’inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno.
1 Le sedute della PostCom sono verbalizzate dal segretariato specializzato. Dopo che è stato approvato dalla PostCom, il verbale è firmato dal presidente o dal vicepresidente e dal verbalista.
2 Il verbale contiene in particolare i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto delle motivazioni. Su richiesta, sono verbalizzati anche i pareri contrari alle decisioni di maggioranza.
Le decisioni della PostCom sono firmate dal presidente e dal responsabile del segretariato specializzato.
1 L’obbligo di ricusazione dei membri della PostCom e degli specialisti interpellati è retto rispettivamente dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa e dall’articolo 29 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.
2 Se la ricusazione è contestata, decide la PostCom senza il concorso del membro interessato.
1 Le sedute, i verbali e i documenti di lavoro della PostCom e dei suoi comitati sono confidenziali.
2 I membri della PostCom, il personale del segretariato specializzato e gli specialisti interpellati sottostanno al segreto d’ufficio.
I membri della PostCom, il personale del segretariato specializzato e gli specialisti interpellati non possono in particolare:
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2013.
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