783.03 Ordinanza COVID-19 media stampati
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    783.03

    Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19)

    (Ordinanza COVID-19 media stampati)

    del 20 maggio 2020 (Stato 1° luglio 2021)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 14 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,2

    ordina:

    1 RS 818.102

    2 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall’8 ott. 2020 (RU 2020 3971).

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina il sostegno finanziario ai quotidiani e settimanali in abbonamento a seguito della situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19).

    Art. 2 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza si applica ai seguenti giornali in abbonamento:

    a.
    i giornali secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a della legge del 17 dicembre 20103 sulle poste (LPO) in combinato disposto con l’articolo 36 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 29 agosto 20124 sulle poste (OPO);
    b.
    i quotidiani e i settimanali che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 capoversi 1 e 2 OPO ad eccezione del requisito secondo cui la tiratura autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto non deve oltrepassare i 40 000 esemplari per edizione.
    Art. 3 Importo del sostegno e scopo

    1 Fino al 30 novembre 2020 la Confederazione versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:5

    a.
    12,5 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera a;
    b.
    5 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera b.

    1bis Dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:6

    a.
    14,585 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera a;
    b.
    5,835 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera b.7

    1ter Se la presente ordinanza è abrogata prima del 31 dicembre 2021, gli importi di cui al capoverso 1bis sono ridotti pro rata temporis.8

    2 I contributi sono versati per il finanziamento di misure transitorie temporanee e sono indipendenti dalla riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO9.

    3 Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare dividendi per gli esercizi 2020 e 2021.10

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 409).

    7 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).

    8 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020 (RU 2020 4671). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 409).

    9 RS 783.0

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).

    Art. 4 Misure transitorie

    1 I costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera a sono interamente assunti dalla Confederazione.

    2 La Confederazione partecipa ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei giornali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera b da parte della Posta Svizzera nella misura di 27 centesimi per esemplare di giornale distri­buito.

    3 Non sono compresi nei costi presi a carico dalla Confederazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 quelli per gli inserti di terzi.

    4 Se, in un determinato mese di fatturazione, il numero degli esemplari di un giornale nella distribuzione regolare di cui all’articolo 2 lettere a o b supera di oltre il 10 per cento la media quantitativa dell’anno precedente, i relativi costi non sono assunti dalla Confederazione nel quadro della presente ordinanza.

    Art. 5 Procedura

    1 Gli editori dei giornali di cui all’articolo 2 lettera b presentano all’UFCOM una richiesta scritta per ottenere sostegno ai sensi della presente ordinanza.

    2 Se l’UFCOM accoglie la richiesta, l’editore ha diritto retroattivamente, dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ai contributi ai sensi della presente ordinanza.

    3 L’UFCOM segnala alla Posta Svizzera le testate di cui all’articolo 2 aventi diritto al sostegno.

    4 La Posta Svizzera segnala all’UFCOM i costi di cui all’articolo 4 sostenuti per la distribuzione regolare dei giornali di cui all’articolo 2. Un’eventuale riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO11 va documentata separatamente.

    5 L’UFCOM versa alla Posta Svizzera i contributi conformemente alla presente ordinanza. La Posta Svizzera accredita tali contributi agli editori dei giornali di cui all'articolo 2 sulla fattura successiva.

    Art. 6 Esecuzione

    1 L’UFCOM è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

    2 Verifica se l’editore rispetta la condizione di cui all’articolo 3 capoverso 3. Se questa non viene rispettata, l’UFCOM obbliga l’editore a restituire gli importi ricevuti ai sensi della presente ordinanza.

    Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

    2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

    3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.12

    4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.13

    12 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).

    13 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 409).

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