Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il sostegno finanziario ai quotidiani e settimanali in abbonamento a seguito della situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19).
783.03
del 20 maggio 2020 (Stato 1° luglio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 14 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall’8 ott. 2020 (RU 2020 3971).
La presente ordinanza disciplina il sostegno finanziario ai quotidiani e settimanali in abbonamento a seguito della situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19).
La presente ordinanza si applica ai seguenti giornali in abbonamento:
1 Fino al 30 novembre 2020 la Confederazione versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:5
1bis Dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:6
1ter Se la presente ordinanza è abrogata prima del 31 dicembre 2021, gli importi di cui al capoverso 1bis sono ridotti pro rata temporis.8
2 I contributi sono versati per il finanziamento di misure transitorie temporanee e sono indipendenti dalla riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO9.
3 Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare dividendi per gli esercizi 2020 e 2021.10
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 409).
7 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).
8 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020 (RU 2020 4671). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 409).
9 RS 783.0
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).
1 I costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera a sono interamente assunti dalla Confederazione.
2 La Confederazione partecipa ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei giornali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera b da parte della Posta Svizzera nella misura di 27 centesimi per esemplare di giornale distribuito.
3 Non sono compresi nei costi presi a carico dalla Confederazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 quelli per gli inserti di terzi.
4 Se, in un determinato mese di fatturazione, il numero degli esemplari di un giornale nella distribuzione regolare di cui all’articolo 2 lettere a o b supera di oltre il 10 per cento la media quantitativa dell’anno precedente, i relativi costi non sono assunti dalla Confederazione nel quadro della presente ordinanza.
1 Gli editori dei giornali di cui all’articolo 2 lettera b presentano all’UFCOM una richiesta scritta per ottenere sostegno ai sensi della presente ordinanza.
2 Se l’UFCOM accoglie la richiesta, l’editore ha diritto retroattivamente, dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ai contributi ai sensi della presente ordinanza.
3 L’UFCOM segnala alla Posta Svizzera le testate di cui all’articolo 2 aventi diritto al sostegno.
4 La Posta Svizzera segnala all’UFCOM i costi di cui all’articolo 4 sostenuti per la distribuzione regolare dei giornali di cui all’articolo 2. Un’eventuale riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO11 va documentata separatamente.
5 L’UFCOM versa alla Posta Svizzera i contributi conformemente alla presente ordinanza. La Posta Svizzera accredita tali contributi agli editori dei giornali di cui all'articolo 2 sulla fattura successiva.
11 RS 783.0
1 L’UFCOM è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 Verifica se l’editore rispetta la condizione di cui all’articolo 3 capoverso 3. Se questa non viene rispettata, l’UFCOM obbliga l’editore a restituire gli importi ricevuti ai sensi della presente ordinanza.
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.
2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.12
4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.13
12 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 409).
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