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    783.11

    Ordinanza sull’organizzazione della Posta Svizzera

    (OOP)

    del 24 ottobre 2012 (Stato 1° dicembre 2012)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 9 capoverso 4 e 12 della legge federale del 17 dicembre 20101 sull’organizzazione della Posta Svizzera (LOP),

    ordina:

    Art. 1 Definizioni

    Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    Posta: Posta Svizzera secondo l’articolo 1 LOP;
    b.
    PostFinance: PostFinance SA secondo l’articolo 14 capoverso 1 LOP;
    c.
    società del gruppo Posta: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali.
    Art. 2 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: maggioranze richieste

    1 La Posta deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti nelle società del gruppo Posta alle quali demanda l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali.

    2 La Posta può demandare l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali soltanto alle società che controlla direttamente.

    3 Nel consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta a cui è stato demandato l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti i rappresentanti della Posta devono detenere la maggioranza. Il consiglio d’amministrazione di queste società deve essere composto di un numero dispari di membri.

    Art. 3 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: gestione e controllo

    1 D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni provvede affinché gli statuti della Posta contengano disposizioni in materia di gestione e controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale.

    2 La Posta assicura la gestione e il controllo dell’adempimento dell’obbligo di for­nire il servizio universale demandato alle società del gruppo Posta attraverso:

    a.
    disposizioni negli statuti delle società del gruppo Posta interessate;
    b.
    contratti di prestazioni con i rappresentati da lei nominati in seno al consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta interessate;
    c.
    contratti scritti stipulati tra le società del gruppo Posta interessate.

    3 Il consiglio d’amministrazione della Posta deve dapprima sottoporre per parere gli statuti di cui al capoverso 2 lettera a e le relative modifiche al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e all’Amministra­zione federale delle finanze.

    Art. 5 Retribuzioni dei quadri

    In seno alla Posta e alle società del gruppo Posta, i membri degli organi direttivi, i quadri dirigenti e il personale con retribuzione analoga sono assoggettati, per analogia, all’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale e alle disposizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 20033 sulla retribuzione dei quadri.

    Art. 6 Disposizioni transitorie

    1 A partire dalla sua trasformazione rispettivamente dal suo scorporo, la Posta e PostFinance sono assoggettate integralmente all’imposta. Nel quadro della trasformazione, gli attivi e i passivi sono rivalutati, senza alcuna incidenza fiscale, fino a raggiungere il valore delle riserve latenti. Gli utili derivanti dalla rivalutazione non sono ripartiti secondo l’attribuzione adottata sinora tra servizi universali e servizi liberi.

    2 In vista dell’allestimento del bilancio d’apertura della Posta e dello scorporo di PostFinance si applica quanto segue:

    a.
    i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti versata dalla Cassa pensioni Posta devono essere attribuiti alla Posta e alle società del gruppo Posta;
    b.
    PostFinance deve mettere a bilancio secondo lo standard contabile «Swiss GAAP FER 16» gli impegni di previdenza per il proprio personale e per i beneficiari di rendite che le sono attribuiti.

    Allegato

    (art. 7)

    Modifica del diritto vigente

    Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

    ....4

    4 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6089.

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