1 La Posta deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti nelle società del gruppo Posta alle quali demanda l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali.
2 La Posta può demandare l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali soltanto alle società che controlla direttamente.
3 Nel consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta a cui è stato demandato l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti i rappresentanti della Posta devono detenere la maggioranza. Il consiglio d’amministrazione di queste società deve essere composto di un numero dispari di membri.
1 D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni provvede affinché gli statuti della Posta contengano disposizioni in materia di gestione e controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale.
2 La Posta assicura la gestione e il controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale demandato alle società del gruppo Posta attraverso:
a.
disposizioni negli statuti delle società del gruppo Posta interessate;
b.
contratti di prestazioni con i rappresentati da lei nominati in seno al consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta interessate;
c.
contratti scritti stipulati tra le società del gruppo Posta interessate.
3 Il consiglio d’amministrazione della Posta deve dapprima sottoporre per parere gli statuti di cui al capoverso 2 lettera a e le relative modifiche al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e all’Amministrazione federale delle finanze.
In seno alla Posta e alle società del gruppo Posta, i membri degli organi direttivi, i quadri dirigenti e il personale con retribuzione analoga sono assoggettati, per analogia, all’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale e alle disposizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 20033 sulla retribuzione dei quadri.
1 A partire dalla sua trasformazione rispettivamente dal suo scorporo, la Posta e PostFinance sono assoggettate integralmente all’imposta. Nel quadro della trasformazione, gli attivi e i passivi sono rivalutati, senza alcuna incidenza fiscale, fino a raggiungere il valore delle riserve latenti. Gli utili derivanti dalla rivalutazione non sono ripartiti secondo l’attribuzione adottata sinora tra servizi universali e servizi liberi.
2 In vista dell’allestimento del bilancio d’apertura della Posta e dello scorporo di PostFinance si applica quanto segue:
a.
i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti versata dalla Cassa pensioni Posta devono essere attribuiti alla Posta e alle società del gruppo Posta;
b.
PostFinance deve mettere a bilancio secondo lo standard contabile «Swiss GAAP FER 16» gli impegni di previdenza per il proprio personale e per i beneficiari di rendite che le sono attribuiti.
4 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6089.
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