Art. 1
1 Le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono comunicare all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) le modifiche riguardanti:
- a.
- il nome del programma;
- b.
- il nome del responsabile redazionale;
- c.
- il domicilio o la sede dell’emittente;
- d.
- le indicazioni che permettono di prendere contatto con l’emittente;
- e
- la zona della diffusione tecnica;
- f.
- la conclusione dell’emittenza del programma.
2 Le emittenti cui l’UFCOM ha imposto di diffondere un programma su linea ai sensi dell’articolo 60 LRTV devono inoltre informare l’UFCOM delle modifiche del contenuto dei programmi, sempreché esso sia stato definito nella decisione di attivazione.
3 La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla modifica.
4 Le emittenti di programmi della durata di 30 giorni al massimo sono esonerate dalle disposizioni di questo articolo.