784.401.11 Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione
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    784.401.11

    Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

    del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2016)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visto l’articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV); visti gli articoli 2 capoverso 4, 9 capoverso 5, 27 capoverso 5, 45 capoverso 2, 46 capoverso 3, 49 capoverso 2, 50 capoverso 2, 54 capoverso 1bis, 74 capoverso 3, 84 capoverso 2 e 85 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla radiotelevisione (ORTV),3

    ordina:

    1 RS 784.40

    2 RS 784.401

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2169).

    Capitolo 1: Modifica della fattispecie sottoposta all’obbligo di notificazione

    (art. 2 cpv. 4 ORTV)

    Art. 1

    1 Le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono comunicare all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) le modifiche riguardanti:

    a.
    il nome del programma;
    b.
    il nome del responsabile redazionale;
    c.
    il domicilio o la sede dell’emittente;
    d.
    le indicazioni che permettono di prendere contatto con l’emittente;
    e
    la zona della diffusione tecnica;
    f.
    la conclusione dell’emittenza del programma.

    2 Le emittenti cui l’UFCOM ha imposto di diffondere un programma su linea ai sensi dell’articolo 60 LRTV devono inoltre informare l’UFCOM delle modifiche del contenuto dei programmi, sempreché esso sia stato definito nella decisione di attivazione.

    3 La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla modifica.

    4 Le emittenti di programmi della durata di 30 giorni al massimo sono esonerate dalle disposizioni di questo articolo.

    Capitolo 1a:4 Obblighi di diffusione

    4 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 297).

    (art. 9 cpv. 1 lett. b ORTV)

    Art. 1a Oggetto

    Il presente capitolo disciplina gli obblighi delle emittenti di cui all’articolo 9 capoverso 1 ORTV in relazione ai comunicati e alle revoche d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo 9 capo­verso 1 dell’ordinanza del 18 agosto 20105 sull’allarme (OAll).

    Art. 1b Definizioni

    Nel presente capitolo si intende per:

    a.
    allerta soggetta all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo 9 capoverso 1 OAll6:
    1.
    allerta di livello 4 e 5 conformemente all’articolo 2 capoverso 2 OAll in combinato disposto con l’articolo 10 capoverso 1 OAll,
    2.
    notifiche di terremoto conformemente all’articolo 2 capoverso 2 OAll in combinato disposto con l’articolo 10 capoverso 3 OAll;
    b.
    revoca dell’allerta: informazioni relative alla revoca dell’allerta soggette all’obbligo di diffusione;
    c.
    ordine di diffusione: ordine contenente tutte le informazioni necessarie per la diffusione o la revoca dell’allerta. In particolare:
    1.
    in caso di allerta
    da diffondere alla prossima occasione: la versione standard del testo dell’allerta
    da diffondere il più presto possibile: anche la versione breve del testo dell’allerta,
    2.
    in caso di revoca dell’allerta: il testo della revoca dell’allerta.
    Art. 1c Prontezza

    Le emittenti assicurano la prontezza necessaria per la diffusione o la revoca dell’allerta. In particolare:

    a.
    definiscono le relative procedure interne;
    b.
    definiscono e aggiornano le coordinate di contatto per l’inoltro degli ordini di diffusione e le trasmettono all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);
    c.
    provvedono alla formazione dei collaboratori incaricati.
    Art. 1d Accettazione dell’ordine di diffusione

    1 Le emittenti accettano l’ordine di diffusione nella misura in cui e non appena le loro redazioni siano operative.

    2 Esse verificano l’autenticità dell’ordine di diffusione.

    3 Esse confermano senza indugio all’UFPP il ricevimento dell’ordine di diffusione.

    Art. 1e Momento della diffusione

    1 Le emittenti diffondono i comunicati di allerta di norma in prossimità di una trasmissione d’informazione.

    2 I comunicati di allerta da diffondere alla prossima occasione sono trasmessi come segue:

    a.
    una prima diffusione di norma entro due ore dal ricevimento dell’ordine di diffusione;
    b.
    due repliche di norma entro le due ore successive alla prima diffusione.

    3 I comunicati di allerta da diffondere il più presto possibile sono trasmessi come segue:

    a.
    una prima diffusione di norma entro 30 minuti dal ricevimento dell’ordine di diffusione;
    b.
    due repliche di norma entro l’ora successiva alla prima diffusione. Nel caso di notifiche di terremoto non sono trasmesse repliche.

    4 La revoca dell’allerta è diffusa alla prossima occasione conformemente al capo­verso 2 lettera a.

    Art. 1f Modalità di diffusione

    1 In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti radiofoniche danno lettura della versione standard invariata del testo dell’allerta.

    2 In caso di comunicato di allerta da diffondere il più presto possibile, danno lettura della versione standard del testo dell’allerta rielaborata dalla redazione qualora l’inserimento in una trasmissione in corso lo giustifichi.

    3 In caso di revoca dell’allerta danno lettura del testo invariato della revoca dell’allerta.

    4 In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti televisive trasmettono una schermata con il testo standard dell’allerta e ne danno contemporaneamente lettura.

    5 In caso di comunicato di allerta da diffondere il più presto possibile, trasmettono la versione breve del testo dell’allerta sotto forma di testo scorrevole sullo schermo oppure danno lettura della versione standard del testo dell’allerta rielaborata dalla redazione qualora l’inserimento in una trasmissione in corso lo giustifichi.

    6 In caso di revoca dell’allerta trasmettono una schermata con il testo della revoca dell’allerta e ne danno contemporaneamente lettura.

    Art. 1g Lingua

    1 In linea di massima le emittenti diffondono il testo dell’allerta nella lingua principale delle loro trasmissioni.

    2 La SSR traduce il testo dell’allerta qualora esso sia trasmesso sul suo canale romancio. Non è responsabile di eventuali errori di traduzione.

    Art. 1h Separazione dal programma redazionale

    1 Un comunicato di allerta deve essere separato dal programma redazionale attra­verso un segnale acustico e/o ottico uniforme.

    2 LʼUfficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sceglie il segnale acustico ed ottico d’intesa con le emittenti.

    3 Il capoverso 1 non si applica nel caso di comunicati di allerta da diffondere il più presto possibile.

    Art. 1i Regioni di diffusione

    1 LʼUFCOM definisce le regioni di diffusione d’intesa con l’UFPP e gli organi specializzati.

    2 Le emittenti trasmettono il comunicato di allerta solo se hanno ricevuto il relativo ordine di diffusione.

    3 La SSR diffonde i comunicati di allerta nei seguenti programmi:

    a.
    nel primo e terzo programma radiofonico7 di ciascuna regione linguistica e nel programma radiofonico di lingua romancia8;
    b.
    nel primo e secondo programma televisivo di ciascuna regione linguistica e nel programma d’informazione della Svizzera tedesca.

    7 Art. 4 cpv. 1 della concessione SSR SRG idée suisse del 28 nov. 2007 (concessione SSR; FF 2007 7709).

    8 Art. 4 cpv. 3 della concessione SSR.

    Art. 1j Mediazione

    L’UFCOM funge da mediatore nelle controversie tra le emittenti e l’UFPP nonché nelle controversie tra le emittenti e gli organi specializzati competenti.

    Capitolo 2: Presentazione dei conti e contabilità di emittenti concessionarie ad eccezione della SSR

    Sezione 1: Prescrizioni generali

    Art. 2 Requisiti per l’allestimento del conto annuale

    (art. 27 cpv. 6 ORTV)

    1 L’allestimento del conto annuale di emittenti concessionarie è retto per analogia dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni9 sulla contabilità commerciale delle società anonime. L’UFCOM può emanare istruzioni complementari, in particolare per garantire la completezza dei dati e per valutare il patrimonio e le transazioni commerciali.

    2 Per la presentazione del conto annuale, l’UFCOM stabilisce un piano contabile vincolante. Esso tiene conto delle specificità del settore.

    Art. 3 Requisiti per la contabilizzazione di prestazioni

    (art. 27 cpv. 6 e 34 cpv. 1 ORTV)

    1 L’emittente deve contabilizzare i proventi effettivamente incassati, incluse eventuali provvigioni, che terzi ricevono per l’acquisizione di pubblicità e sponsorizzazioni. Qualora non sia in grado di comprovare i proventi effettivamente incassati, l’UFCOM stima i proventi nei limiti del suo potere d’apprezzamento.10

    2 Un’operazione di scambio deve essere contabilizzata allo stesso valore di una vendita in contanti a un terzo indipendente.

    3 L’emittente o un terzo da essa designato ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 lettere a–c LRTV deve poter attestare, in base ai conti d’esercizio, i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni che ha diffuso e fatturato. Per ogni cliente e per ogni mandato vanno indicati il tempo di pubblicità effettivamente diffuso nel programma concessionato, i diritti di sponsorizzazione conferiti nonché la retribuzione corrispondente.

    4 Se un’emittente o un terzo da essa designato ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 lettere a–c LRTV propone a un prezzo forfetario pubblicità o sponsorizzazioni associate ad altre prestazioni, la quota dei proventi sottoposta alla tassa di concessione ai sensi dell’articolo 22 LRTV dev’essere calcolata e contabilizzata separatamente.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2169).

    Sezione 2: Prescrizioni supplementari per emittenti con partecipazione al canone

    Art. 5 Costi d’esercizio

    (art. 39 cpv. 1 ORTV)

    1 Sono riconosciute come costi d’esercizio di un’emittente unicamente le spese effettive, economicamente giustificate, sostenute alle condizioni usuali del mercato e necessarie all’adempimento del mandato di prestazioni. I costi delle prestazioni contabilizzate devono corrispondere a quelli praticati da terzi per prestazioni analoghe.

    2 Non sono considerate costi d’esercizio le imposte comunali e cantonali, l’imposta federale diretta e la tassa di concessione.

    3 I requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 sono applicabili anche per le spese sostenute su mandato dell’emittente da persone secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettere b e c LRTV.

    4 Lo scambio di prestazioni tra l’emittente e le persone secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettere a–c LRTV dev’essere concordato per scritto se il valore delle prestazioni supera i 10 000 franchi all’anno. L’accordo deve precisare la natura delle pre­stazioni fornite e ottenute nonché il modo in cui esse sono valutate.

    Art. 612 Contabilità

    (art. 27 cpv. 5 ORTV)

    1 L’attività commerciale prevista nella concessione dev’essere separata nella contabilità e nel conto annuale dalle altre attività dell’emittente.

    2 Il conto annuale deve essere sottoposto a revisione ordinaria. Il rapporto di revisione deve comprendere tutte le attività dell’emittente, ma menzionare separatamente l’attività prevista nella concessione. Il rapporto di revisione conferma espressamente che:

    a.
    l’attività commerciale prevista nella concessione è stata presentata correttamente;
    b.
    non sono state effettuate distribuzioni palesi o occulte di utili o liberalità non giustificate dall’uso commerciale a favore di terzi.

    3 L’emittente provvede affinché i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 siano soddisfatti anche dalle imprese che essa controlla economicamente e che svolgono attività in relazione con il suo programma.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2169). Vedi anche la disp. di detta mod. alla fine del presente testo.

    Capitolo 3: Diffusione di programmi con diritto d’accesso e di servizi abbinati

    Sezione 1: Condizioni di diffusione

    Art. 7 Qualità soddisfacente

    (art. 45 ORTV)

    1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione può ritardare la diffusione di un programma con diritto d’accesso soltanto se è tecnicamente inevitabile.

    2 Nel diffondere un programma con diritto d’accesso, i fornitori di servizi di tele­comunicazione non possono modificarne né il contenuto, né la forma, né i tempi previsti dall’emittente. Fa eccezione la diffusione di comunicazioni necessarie per l’attività e di comunicati ordinati dalle autorità ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LRTV.

    3 Il risultato della valutazione soggettiva della qualità delle immagini e dell’audio di un programma con diritti d’accesso effettuata conformemente alle raccomandazioni UIT-R-BT.500-13 (qualità immagini) e UIT-R-BS.1116-1 (qualità audio) del­l’Unione internazionale delle telecomunicazioni13 deve corrispondere almeno a 3,6. Fanno eccezione i programmi televisivi destinati alla ricezione mobile.14

    4 Se sospetta che i requisiti di qualità di cui al capoverso 3 non siano soddisfatti, l’UFCOM può pretendere che il fornitore di servizi di telecomunicazione misuri la qualità del segnale e presenti i risultati di tale misurazione. L’UFCOM può accordare al fornitore di servizi di telecomunicazione l’uso di un metodo di misurazione della qualità diverso da quello menzionato al capoverso 3 e prescrivere un termine per la presentazione dei risultati.

    5 Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo soltanto nella misura in cui abbia un reale influsso sugli aspetti tecnici della trasmissione.

    13 Il contenuto delle raccomandazioni può essere consultato su: www.itu.int.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6095).

    Art. 8 Servizi abbinati

    (art. 46 cpv. 3 ORTV)

    1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve garantire la totale funzionalità dei servizi abbinati fino al punto di accesso al servizio.

    2 Non vi è alcun obbligo di diffusione di servizi abbinati:

    a.
    nella trasmissione di programmi televisivi destinata alla ricezione su apparecchi mobili;
    b.
    nella trasmissione analogica su linea di programmi radiofonici diffusi originariamente in digitale.

    2bis Su domanda, l’UFCOM può esonerare un fornitore di servizi di telecomunicazione dall’obbligo di diffondere servizi abbinati, nella misura in cui, per motivi tecnici, la diffusione richiede una spesa sproporzionata. Il fornitore di servizi di telecomunicazione esonerato da tale obbligo informa annualmente l’UFCOM sullo stato della tecnica.15

    3 Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo soltanto nella misura in cui abbia un reale influsso sugli aspetti tecnici della trasmissione.

    15 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 12 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010 (RU 2010 1505).

    Art. 8a16 Obbligo di diffusione

    (art. 54 cpv. 1bis ORTV)

    1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in tecnica digitale su linea devono offrire in digitale tutti i programmi televisivi conforme­mente agli articoli 59 e 60 LRTV.

    2 La diffusione analogica dei programmi televisivi su linea non comporta per loro alcun obbligo di diffusione.

    16 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 13 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1347). Vedi anche la disp. di detta mod. alla fine del presente testo.

    Sezione 2: Contributi alla diffusione di programmi radiofonici

    Art. 10

    (art. 49 cpv. 2 ORTV)

    1 Ha diritto a un contributo secondo l’articolo 57 capoverso 1 LRTV l’emittente le cui spese d’esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d’emissione superano 0.57 franchi per utente.18

    2 Queste spese d’esercizio comprendono i costi sostenuti dall’emittente per:

    a.
    il trasporto del segnale d’emissione dallo studio agli impianti di trasmissione;
    b.
    l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasmissione;
    c.
    l’affitto e l’ammortamento degli impianti di trasmissione.

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4737).

    Sezione 3:19 Promozione di nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2169).

    Art. 11 Periodo di promozione di nuove tecnologie di diffusione

    (art. 50 cpv. 2 ORTV)

    1 La tecnologia di diffusione «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)» è ritenuta finanziabile ai sensi dell’articolo 50 capoverso 2 ORTV nella rispettiva regione linguistica, se nella regione in questione:

    a.
    almeno la metà dei radioutenti ricorre alla tecnologia T-DAB; e
    b.
    oltre i tre quarti delle economie domestiche di tipo privato e le collettività dispone di un apparecchio di ricezione T-DAB.

    2 Per i valori di cui al capoverso 1 sono determinanti:

    a.
    per la quota di utilizzo T-DAB: la rilevazione di GfK Switzerland AG;
    b.
    per la quota delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività con un apparecchio idoneo alla ricezione T-DAB: la rilevazione della Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva.

    3 Il contributo viene versato per l’ultima volta nell’anno in cui sono raggiunti i valori limite fissati nel capoverso 1.

    Art. 13 Tecniche di produzione televisiva degne di promozione

    (art. 85 cpv. 2 ORTV)

    1 Sono ritenuti degni di promozione gli investimenti in mezzi di produzione che servono alla fabbricazione (produzione) e all’elaborazione (postproduzione) di contenuti di programmi televisivi in immagini e suoni, nonché di servizi abbinati.

    2 I segnali dei programmi e i servizi così prodotti devono essere conformi alle tecnologie usuali del mercato e soddisfare gli standard vigenti, riconosciuti a livello internazionale.

    3 Gli investimenti devono:

    a.
    contribuire all’adempimento del mandato di prestazioni;
    b.
    essere commisurati all’utilità; ed
    c.
    essere in relazione diretta con il processo di produzione.

    Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati delle ricerche sull’utenza radiotelevisiva

    Art. 15 Dati sulla ricezione

    (art. 74 cpv. 2 lett. a ORTV)

    1 La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva deve pubblicare il numero di persone che, in Svizzera, dispongono di apparecchi adatti alla ricezione di programmi radiotelevisivi.

    2 I dati pubblicati devono essere classificati per modalità di trasmissione e tecnologia di diffusione, per l’intera Svizzera e per ognuna delle regioni delle tre lingue uffi­ciali.

    Art. 16 Dati sul consumo di programmi

    (art. 74 cpv. 2 lett. b ORTV)

    1 La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva deve pubblicare i dati relativi al consumo di programmi radiotelevisivi per ognuna delle regioni delle tre lingue ufficiali.

    2 I dati pubblicati devono essere espressi in penetrazione, assoluta e relativa, durata di utilizzazione e quota di mercato e ripartiti secondo caratteristiche sociodemografiche quali il sesso, l’età e la formazione.

    3 Per i programmi radiotelevisivi locali e regionali che dispongono di una concessione devono inoltre essere presentati i dati della penetrazione, assoluta e relativa, della durata di utilizzazione e della quota di mercato ripartiti per zona di copertura, ma non per caratteristiche sociodemografiche.

    4 L’allegato 1 stabilisce le combinazioni di unità di misura e caratteristiche per le quali devono essere pubblicati i valori di determinati programmi.

    5 Nel limite del possibile dev’essere indicato anche il consumo differito di programmi radiotelevisivi.

    Capitolo 5: Avvenimenti di grande importanza sociale

    Art. 17

    (art. 73 cpv. 2 LRTV)

    1 L’elenco degli avvenimenti di grande importanza sociale è riportato nell’allegato 2.

    2 L’UFCOM provvede a notificare l’elenco e le relative modifiche al Comitato permanente del Consiglio d’Europa.

    Capitolo 6: Entrata in vigore

    Art. 18

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2007.

    Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 200920

    20 RU 2009 4737. Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6095).

    Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 201221

    21 RU 2012 6095. Abrogato dal n. II dell’O del DATEC del 10 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2169).

    Disposizione transitoria della modifica del 13 maggio 201322

    22 RU 2013 1347. Abrogato dal n. II dell’O del DATEC del 10 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2169).

    Disposizione transitoria relativa alla modifica del 10 giugno 201623

    La revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 si applica a partire dal 1° gennaio 2017.

    Allegato 1

    (art. 16 cpv. 4)

    Dati da pubblicare sul consumo dei programmi

    La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva pubblica i valori, sotto forma di tabelle secondo il modello qui appresso, per regione linguistica e, se specificato, anche per zona di copertura. Nelle unità di misura indicate ad inizio riga vanno inseriti i valori in base alla caratteristica 1 e ad ogni caratteristica 2 menzio­nata. Salvo indicazioni diverse, i valori si riferiscono a un giorno medio della settimana. Nell’intestazione delle tabelle pubblicate devono essere riportati la regione geografica, il periodo di rilevazione, l’unità di misura, l’universo di base e il campione.

    1. Decorso della giornata (sondaggio)

    Unità di misura

    Caratteristica 1

    Caratteristica 2

    Penetrazione in %

    Intervalli di un quarto d’ora

    Attività in casa (singole e totali) / attività fuori casa (singole e totali) / TV totale / radio totale / lettura totale

    2. Televisione (misura)

    Unità di misura

    Caratteristica 1

    Caratteristica 2

    Penetrazione

    giornaliera

    in migliaia

    Penetrazione giornaliera in %

    Consumo in minuti

    Quote di mercato in %

    Anno civile

    (dal 1985)

    TV totale / programmi SSR (singoli e totali) / svizzeri privati (singoli e totali) / esteri (singoli principali raggruppati per programmi pubblici e privati, totale) / svizzeri privati con concessione (singoli per zona di copertura)

    Rating in migliaia

    Rating in %

    Consumo in minuti

    Quote di mercato in %

    Intervalli di un quarto d’ora

    TV totale/programmi SSR (singoli e totali)/ svizzeri privati (totale)/esteri (singoli principali raggruppati per programmi pubblici e privati, totale)

    Penetrazione giornaliera in %

    Consumo in minuti

    Singoli giorni della settimana / lu–ve /sa–do /

    lu–do

    Totale persone / sesso / età / (5 gruppi) / formazione conclusa (4 gruppi) / totale economie domestiche

    3. Radio (misura)

    Unità di misura

    Caratteristica 1

    Caratteristica 2

    Penetrazione giornaliera in migliaia

    Penetrazione giornaliera in %

    Consumo in minuti

    Quote di mercato in %

    Anno civile (dal 2001)

    Radio totale / programmi SSR (singoli e totali) / svizzeri privati (singoli commerciali, totale) / esteri (singoli principali raggruppati per programmi pubblici e privati, totale) / svizzeri privati con concessione (singoli per zona di copertura)

    Penetrazione in migliaia

    Penetrazione in %

    Consumo in minuti

    Quote di mercato in %

    Intervalli di un quarto d’ora

    Radio totale / programmi SSR (singoli e totali) / svizzeri privati (singoli commerciali, totale) / esteri (singoli principali raggruppati per programmi pubblici e privati, totale)

    Penetrazione giornaliera in %

    Consumo in minuti

    Singoli giorni della settimana / lu–ve / sa–do /

    lu–do

    Totale persone / sesso / età / (5 gruppi) / formazione conclusa (4 gruppi) / totale economie domestiche

    Allegato 2

    (art. 17 cpv. 1)

    Avvenimenti di grande importanza sociale

    1.  Olimpiadi estive e invernali

    2.  Calcio

    Campionati mondiali (semifinali e finali nonché tutte le partite della squadra nazionale svizzera)
    Campionati europei (semifinali e finali nonché tutte le partite della squadra nazionale svizzera)
    Partite di qualificazione della squadra nazionale svizzera per i campionati mondiali e i campionati europei di calcio
    Finale della coppa svizzera di calcio
    Finali dei tornei europei di calcio per squadre di club (Champions League, Coppa Uefa24), in caso di partecipazione di una squadra svizzera

    24 Ora: Europa League

    3.  Hockey su ghiaccio

    Campionati mondiali (tutte le partite della squadra nazionale svizzera)
    Finali dei play-off del campionato svizzero, a partire dalla quarta partita

    4.  Atletica leggera

    Athletissima Losanna
    Meeting LCZ di Zurigo
    Campionati mondiali e campionati europei

    5.  Tennis

    Coppa Davis (semifinali e finali, in caso di partecipazione della Svizzera)
    Fed Cup (finale, in caso di partecipazione della Svizzera)

    6.  Sci alpino

    Gare di coppa del mondo in Svizzera
    Campionati mondiali di sci alpino

    7.  Ciclismo

    Tour de Suisse

    8.  Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri

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