Art. 1 Sede, vicepresidenza, comitati
1 L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha sede a Berna.
2 L’autorità designa il vicepresidente.
3 Essa ha la facoltà di istituire comitati.
784.409
del 1° marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2012)
approvato dal Consiglio federale il 16 marzo 2007
L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva,
visto l’articolo 85 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV),
decreta:
1 L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha sede a Berna.
2 L’autorità designa il vicepresidente.
3 Essa ha la facoltà di istituire comitati.
1 Il presidente assume le seguenti incombenze:
2 In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
1 Il responsabile della segreteria è nominato dal presidente, previa consultazione degli altri membri.
2 Il presidente e il responsabile della segreteria scelgono il restante personale della segreteria.
1 La segreteria assicura la gestione tecnica e amministrativa degli incarti dell’organo.
2 La segreteria si occupa in particolare dei seguenti compiti:
3 La segreteria rappresenta l’AIRR nei confronti dell’Amministrazione federale e costituisce il punto di riferimento per il pubblico.
2 RS 152.3
1 Il presidente convoca le sedute d’intesa con la segreteria. Di regola, l’ordine del giorno va comunicato quattordici giorni prima della seduta.
2 Di norma, gli incarti relativi ai punti dell’ordine del giorno vanno trasmessi unitamente alla convocazione.
1 L’AIRR allestisce il proprio preventivo e lo presenta alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).4
2 La segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni tiene la contabilità dell’AIRR.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AIRR del 2 dic. 2011, approvato dal Consiglio federale il 9 dic. 2011 e in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6249).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AIRR del 2 dic. 2011, approvato dal Consiglio federale il 9 dic. 2011 e in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6249).
I membri dell’AIRR e il personale della segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio.
1 Il presidente designa un relatore per ogni ricorso.
2 I relatori compilano un rapporto e presentano una proposta.
3 La segreteria può essere incaricata di collaborare nell’ambito della procedura d’allestimento della relazione.
I membri sono tenuti ad informare l’AIRR su eventuali motivi di ricusazione. Se la ricusazione è contestata, spetta all’AIRR decidere, escludendo il membro interessato secondo l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA).
L’AIRR può far capo a periti.
1 L’AIRR stabilisce se sussistono interessi privati degni di protezione che si contrappongono ad una deliberazione pubblica, secondo l’articolo 97 capoverso 1 LRTV.
2 Almeno dieci giorni prima della seduta l’AIRR pubblica sul proprio sito Internet i temi delle trattative, oggetto della deliberazione pubblica.
3 I rappresentanti dei mass media e i partecipanti alla procedura hanno a disposizione posti a sedere riservati.
4 Sono vietate le riprese visive e sonore. Il presidente può tuttavia ammettere eccezioni alla regola, d’intesa con gli altri membri.
1 L’AIRR può deliberare qualora siano presenti almeno sei membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, decide il presidente.
2 I membri sono tenuti a votare.
1 Se almeno tre membri dissentono dalla decisione presa dalla maggioranza, possono stilare una presa di posizione. Il documento, pubblicato in allegato alla decisione, deve essere sintetico e concentrarsi sui punti cardini della motivazione.
2 Il presidente può stabilire un termine per la redazione delle opinioni divergenti.
L’AIRR approva le motivazioni delle decisioni scritte.
1 Le decisioni di non entrata in materia, le approvazioni delle motivazioni delle decisioni e le decisioni sull’esclusione del pubblico dalle deliberazioni, secondo l’articolo 11 capoverso 1, possono essere adottate, a discrezione del presidente, tramite circolazione degli atti.
2 Su richiesta di un membro o della segreteria, è possibile deliberare e decidere in merito all’incarto nel quadro di una seduta ordinaria.
Le decisioni sono redatte nella lingua nazionale in cui è stata diffusa la trasmissione oggetto del reclamo, ovvero nella lingua nazionale prevalente nella regione di diffusione dell’emittente.
Se al termine della procedura di mediazione un organo di mediazione o un’emittente inoltra all’AIRR la richiesta di addossare le spese di procedura al reclamante, perché trattasi di un reclamo temerario (art. 93 cpv. 5 LRTV), sono applicabili per analogia le disposizioni sulla procedura di ricorso secondo gli articoli 8 e 9, nonché 12 a 16 del presente regolamento.
1 L’AIRR designa un comitato che prepara e propone la nomina dei tre organi di mediazione rappresentanti le regioni linguistiche, nonché dei loro membri, secondo l’articolo 91 capoverso 1 LRTV.
2 Di norma, l’AIRR nomina gli organi di mediazione per quattro anni. Una rielezione è possibile. I posti vacanti sono assegnati solo fino alla scadenza della durata della carica.
3 La capacità di deliberare nonché la presa di decisione sono regolate ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 del presente regolamento.
1 Gli organi di mediazione trattano le procedure di reclamo secondo gli articoli 92 e 93 LRTV.
2 Essi presentano un rapporto annuale sulle loro attività all’AIRR.
3 Gli organi di mediazione informano il pubblico sulla loro funzione e sulle loro attività.
1 Quale autorità di vigilanza, l’AIRR esercita la sorveglianza sugli organi di mediazione d’ufficio e in base all’inoltro di denunce o di reclami.
2 Statuisce sulle denunce sporte contro gli organi di mediazione secondo l’articolo 71 PA6.
3 Per analogia, sono applicabili le regole stabilite per la procedura di ricorso giusta gli articoli 8 e 9, nonché 12 a 16 del presente regolamento.
1 L’AIRR informa il pubblico sulla propria funzione e sulle proprie attività.
2 Essa pubblica sul suo sito Internet le decisioni rese, nella forma integrale e anonima. L’accesso all’apposita banca dati è gratuito.
1 L’AIRR approva il rapporto annuale redatto all’attenzione del Consiglio federale.
2 Previa approvazione del Consiglio federale, il rapporto annuale è pubblicato nelle quattro lingue nazionali.
Il regolamento dell’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva del 5 novembre 19937 è abrogato.
7 [RU 1994 3085]
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2007.
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