784.409 Regolamento AIRR
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    784.409

    Regolamento dell’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

    (Regolamento AIRR)

    del 1° marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2012)

    approvato dal Consiglio federale il 16 marzo 2007

    L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva,

    visto l’articolo 85 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV),

    decreta:

    Sezione 1: Organizzazione

    Art. 1 Sede, vicepresidenza, comitati

    1 L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha sede a Berna.

    2 L’autorità designa il vicepresidente.

    3 Essa ha la facoltà di istituire comitati.

    Art. 2 Presidente

    1 Il presidente assume le seguenti incombenze:

    a.
    dirige le sedute;
    b.
    vigila sull’operato della segreteria;
    c.
    cura le pubbliche relazioni e i contatti con le autorità svizzere ed estere;
    d.
    svolge i compiti elencati nel presente regolamento.

    2 In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

    Art. 3 Nomina della segreteria

    1 Il responsabile della segreteria è nominato dal presidente, previa consultazione degli altri membri.

    2 Il presidente e il responsabile della segreteria scelgono il restante personale della segreteria.

    Art. 4 Compiti della segreteria

    1 La segreteria assicura la gestione tecnica e amministrativa degli incarti dell’organo.

    2 La segreteria si occupa in particolare dei seguenti compiti:

    a.
    istruisce le procedure di ricorso;
    b.
    organizza le sedute e stila i verbali;
    c.
    redige la motivazione e notifica le decisioni;
    d.
    allestisce il rapporto annuale;
    e.
    esercita il controllo sulle pratiche;
    f.
    gestisce il sito web;
    g.
    d’intesa con il presidente decide in merito alle richieste di accesso a documenti ufficiali, secondo gli articoli 10 e seguenti della legge federale del 17 dicembre 20042 sul principio della trasparenza dell’amministrazione.

    3 La segreteria rappresenta l’AIRR nei confronti dell’Amministrazione federale e costituisce il punto di riferimento per il pubblico.

    Art. 5 Sedute

    1 Il presidente convoca le sedute d’intesa con la segreteria. Di regola, l’ordine del giorno va comunicato quattordici giorni prima della seduta.

    2 Di norma, gli incarti relativi ai punti dell’ordine del giorno vanno trasmessi unitamente alla convocazione.

    Art. 6 Preventivo e contabilità3

    1 L’AIRR allestisce il proprio preventivo e lo presenta alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica­zioni (DATEC).4

    2 La segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni tiene la contabilità dell’AIRR.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AIRR del 2 dic. 2011, approvato dal Consiglio federale il 9 dic. 2011 e in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6249).

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AIRR del 2 dic. 2011, approvato dal Consiglio federale il 9 dic. 2011 e in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6249).

    Sezione 2: Procedura di ricorso

    Art. 8 Ripartizione dei compiti

    1 Il presidente designa un relatore per ogni ricorso.

    2 I relatori compilano un rapporto e presentano una proposta.

    3 La segreteria può essere incaricata di collaborare nell’ambito della procedura d’allestimento della relazione.

    Art. 9 Ricusazione

    I membri sono tenuti ad informare l’AIRR su eventuali motivi di ricusazione. Se la ricusazione è contestata, spetta all’AIRR decidere, escludendo il membro interessato secondo l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA).

    Art. 11 Deliberazione pubblica

    1 L’AIRR stabilisce se sussistono interessi privati degni di protezione che si contrappongono ad una deliberazione pubblica, secondo l’articolo 97 capoverso 1 LRTV.

    2 Almeno dieci giorni prima della seduta l’AIRR pubblica sul proprio sito Internet i temi delle trattative, oggetto della deliberazione pubblica.

    3 I rappresentanti dei mass media e i partecipanti alla procedura hanno a disposizione posti a sedere riservati.

    4 Sono vietate le riprese visive e sonore. Il presidente può tuttavia ammettere eccezioni alla regola, d’intesa con gli altri membri.

    Art. 12 Votazioni

    1 L’AIRR può deliberare qualora siano presenti almeno sei membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, decide il presidente.

    2 I membri sono tenuti a votare.

    Art. 13 Opinione divergente

    1 Se almeno tre membri dissentono dalla decisione presa dalla maggioranza, possono stilare una presa di posizione. Il documento, pubblicato in allegato alla decisione, deve essere sintetico e concentrarsi sui punti cardini della motivazione.

    2 Il presidente può stabilire un termine per la redazione delle opinioni divergenti.

    Art. 15 Decisione tramite circolazione degli atti

    1 Le decisioni di non entrata in materia, le approvazioni delle motivazioni delle decisioni e le decisioni sull’esclusione del pubblico dalle deliberazioni, secondo l’articolo 11 capoverso 1, possono essere adottate, a discrezione del presidente, tramite circolazione degli atti.

    2 Su richiesta di un membro o della segreteria, è possibile deliberare e decidere in merito all’incarto nel quadro di una seduta ordinaria.

    Art. 16 Lingua delle decisioni

    Le decisioni sono redatte nella lingua nazionale in cui è stata diffusa la trasmissione oggetto del reclamo, ovvero nella lingua nazionale prevalente nella regione di diffusione dell’emittente.

    Art. 17 Reclamo temerario

    Se al termine della procedura di mediazione un organo di mediazione o un’emittente inoltra all’AIRR la richiesta di addossare le spese di procedura al reclamante, perché trattasi di un reclamo temerario (art. 93 cpv. 5 LRTV), sono applicabili per analogia le disposizioni sulla procedura di ricorso secondo gli articoli 8 e 9, nonché 12 a 16 del presente regolamento.

    Sezione 3: Organi di mediazione delle regioni linguistiche

    Art. 18 Nomina degli organi di mediazione

    1 L’AIRR designa un comitato che prepara e propone la nomina dei tre organi di mediazione rappresentanti le regioni linguistiche, nonché dei loro membri, secondo l’articolo 91 capoverso 1 LRTV.

    2 Di norma, l’AIRR nomina gli organi di mediazione per quattro anni. Una rielezione è possibile. I posti vacanti sono assegnati solo fino alla scadenza della durata della carica.

    3 La capacità di deliberare nonché la presa di decisione sono regolate ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 del presente regolamento.

    Art. 19 Compiti

    1 Gli organi di mediazione trattano le procedure di reclamo secondo gli articoli 92  e 93 LRTV.

    2 Essi presentano un rapporto annuale sulle loro attività all’AIRR.

    3 Gli organi di mediazione informano il pubblico sulla loro funzione e sulle loro attività.

    Art. 20 Sorveglianza

    1 Quale autorità di vigilanza, l’AIRR esercita la sorveglianza sugli organi di mediazione d’ufficio e in base all’inoltro di denunce o di reclami.

    2 Statuisce sulle denunce sporte contro gli organi di mediazione secondo l’arti­colo 71 PA6.

    3 Per analogia, sono applicabili le regole stabilite per la procedura di ricorso giusta gli articoli 8 e 9, nonché 12 a 16 del presente regolamento.

    Sezione 4: Informazione

    Art. 21 Principio dell’informazione

    1 L’AIRR informa il pubblico sulla propria funzione e sulle proprie attività.

    2 Essa pubblica sul suo sito Internet le decisioni rese, nella forma integrale e anonima. L’accesso all’apposita banca dati è gratuito.

    Art. 22 Rapporto annuale

    1 L’AIRR approva il rapporto annuale redatto all’attenzione del Consiglio federale.

    2 Previa approvazione del Consiglio federale, il rapporto annuale è pubblicato nelle quattro lingue nazionali.

    Sezione 5: Disposizioni finali

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