814.012 OPIR
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    814.012

    Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

    (OPIR)

    del 27 febbraio 1991 (Stato 1° agosto 2019)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque,3

    ordina:

    1 RS 814.01

    2 RS 814.20

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

    1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l’ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.

    2 Essa si applica:

    a.4
    alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell’allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
    b.5
    alle aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneti­camente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza del 9 maggio 20126 sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
    c.7
    agli impianti ferroviari di cui all’allegato 1.2a;
    d.
    alle strade di grande transito ai sensi dell’ordinanza del 6 giugno 19838 con­cernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbor­date merci pericolose secondo l’ordinanza del 17 aprile 19859 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;
    e.
    al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 197010 per il trasporto di materie perico­lose sul Reno (ADNR);
    f.11
    agli impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza del 26 giugno 201912 sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.

    2bis L’autorità esecutiva può eccettuare dal campo d’applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che:

    a.
    eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all’alle­gato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente; e
    b.
    in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente.13

    3 L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente:14

    a.15
    aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;
    b.16
    aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);
    c.
    vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o tra­s­bordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2;
    d.17
    impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.18

    4 La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l’ambiente a causa delle loro radiazioni.19

    5 Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l’ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell’articolo 10 LPAmb.20

    4 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    6 RS 814.912

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    8 [RU 1983 678. RU 1992 341 art. 7]. Ora: ai sensi dell’O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

    9 [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 419 1183. RU 2002 4212 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 29 nov. 2002 (RS 741.621).

    10 [RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Vedi ora: l’O del 2 mar. 2010 (RS 747.224.141).

    11 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2205).

    12 RS 746.11

    13 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    17 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2205).

    18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2783).

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Art. 2 Definizioni

    1 Un’azienda comprende gli impianti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell’azienda).

    2 ...21

    3 Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.22

    4 Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un’azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli:23

    a.
    fuori dell’area dell’azienda;
    b.
    sulla o fuori della via di comunicazione;
    c.24
    fuori dell’impianto di trasporto in condotta.

    5 Il rischio è determinato dall’entità dei danni che un incidente rilevante può provo­care alla popolazione o all’ambiente e dalla probabilità che tale incidente capiti.

    21 Abrogato dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    24 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    Sezione 2: Principi per la prevenzione

    Art. 3 Misure di sicurezza25

    1 Per ridurre i rischi, il detentore di un’azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.26

    2 Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrin­seche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di per­sone non autorizzate.

    3 Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell’allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.2–2.5.27

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Art. 5 Rapporto del detentore

    1 Il detentore di un’azienda deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

    a.
    la descrizione succinta dell’azienda con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
    b.29
    l’elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell’azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell’allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;
    c.30
    la determinazione e la valutazione del rischio ai sensi degli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 201231 sull’impiego confinato;
    d.
    le basi di eventuali contratti di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile o materiale dell’azienda;
    e.
    indicazioni sulle misure di sicurezza;
    f.
    la valutazione dell’entità di eventuali danni alla popolazione o all’ambiente in seguito ad incidente rilevante.

    2 Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

    a.
    la descrizione succinta della struttura edile e tecnica della via di comunica­zione con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vici­nanze;
    b.
    indicazioni sulla quantità e sulla struttura del traffico nonché sulla natura e fre­quenza degli incidenti;
    c.
    indicazioni sulle misure di sicurezza;
    d.
    la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all’ambiente.

    3 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

    a.
    la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell’impianto di tra­sporto in condotta con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
    b.
    indicazioni sul tipo, sulla composizione e sullo stato di aggregazione delle sostanze e dei preparati trasportati come pure sulla pressione di servizio autorizzata e sulla frequenza degli incidenti;
    c.
    indicazioni sulle misure di sicurezza;
    d.
    la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all’ambiente.32

    4 ...33

    5 L’autorità esecutiva esonera il detentore di una strada di grande transito dall’obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l’ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente piccola.34

    29 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

    30 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

    31 RS 814.912

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    33 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Abrogato dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    34 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi

    1 L’autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.

    2 Essa controlla in particolare che:

    a.
    per l’azienda in questione, la valutazione dell’entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile;
    b.
    per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile;
    c.35
    per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile.

    3 Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l’ipotesi che:

    a.
    per l’azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all’ambiente in seguito ad incidente rilevante;
    b.
    per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un inci­dente rilevante sia sufficientemente piccola;
    c. 36
    per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.

    3bis L’autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.37

    4 Se l’ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un’analisi dei rischi conformemente all’allegato 4.38

    35 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    36 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    37 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Art. 7 Valutazione dell’analisi dei rischi

    1 L’autorità esecutiva esamina l’analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39

    2 Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è:

    a.40
    la necessità di proteggere la popolazione o l’ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all’interesse pubblico o privato per un’azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta;
    b.
    l’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente.

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    Art. 8 Misure supplementari di sicurezza

    1 Se il rischio non è sopportabile, l’autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l’at­tività aziendale od il traffico.

    2 Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l’autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l’applicazione delle misure.

    Art. 8a41 Mutamento delle circostanze

    1 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un’analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all’autorità esecutiva.

    2 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un’analisi dei rischi deve:

    a.
    completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva l’analisi dei rischi;
    b.
    completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva il breve rapporto invece dell’analisi dei rischi se:
    1.
    si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all’ambiente in seguito a incidenti rilevanti,
    2.
    per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente piccola.

    41 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Art. 8b42 Controlli

    1 Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordi­nanza, l’autorità esecutiva effettua sopralluoghi regolari. Annota la sua valutazione per iscritto.

    2 L’autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell’azienda, della via di comunicazione o dell’impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti.

    42 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Sezione 3: Comportamento in caso di incidente rilevante

    Art. 11

    1 Il detentore deve fare di tutto per far fronte all’incidente rilevante.

    2 In particolare deve:

    a.
    combattere immediatamente l’incidente e avvisare il posto d’annuncio;
    b.
    circoscrivere immediatamente il luogo dell’evento e prevenire ulteriori effetti;
    c.
    eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.

    3 Entro tre mesi dall’incidente deve inviare all’autorità esecutiva un rapporto com­prendente:

    a.
    la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fron­teggiato l’incidente;
    b.
    le indicazioni sull’efficacia delle misure di sicurezza;
    c.
    l’analisi dell’incidente.

    4 Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all’autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.

    Sezione 3a:44 Coordinamento con attività d’incidenza territoriale45

    44 Originaria Sez. 4.

    45 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

    Art. 11a46 ...47

    1 I Cantoni tengono conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani direttori e di utilizzazione, nonché nell’ambito delle altre attività d’incidenza territoriale.48

    2 Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l’autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio.

    3 Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione nel settore di cui al capoverso 2, l’autorità competente chiede il parere dell’autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.

    46 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    47 Abrogata dal n. I dell’O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

    48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

    Sezione 4:49 Compiti dei Cantoni

    49 Originario avanti art. 11a.

    Art. 12 Posto d’annuncio

    1 I Cantoni designano un posto d’annuncio. Quest’ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l’annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente l’organizzazione di catastrofe.

    2 I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l’annuncio dell’incidente rilevante al posto d’allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d’allarme (CENAL).50

    50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    Art. 1351 Informazione e allarme

    1 I Cantoni informano il pubblico su:

    a.
    la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione;
    b.
    i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.

    2 I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi.

    3 Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l’incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.

    51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Art. 1552 Coordinamento dei controlli

    Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordi­nanza e di altri atti normativi.

    52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Art. 16 Informazione dell’UFAM53

    1 I Cantoni informano periodicamente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.54

    2 A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.

    3 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

    53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Sezione 5: Compiti della Confederazione

    Art. 17 Raccolta di dati dell’UFAM55

    1 Su richiesta dell’UFAM, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all’Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.

    2 L’UFAM provvede all’elaborazione delle indicazioni e le mette a disposi­zione dei competenti uffici, nella misura necessaria all’esecuzione della presente ordinanza.

    3 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

    55 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 2057 Informazione

    1 I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:

    a.
    la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta;
    b.
    i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.

    2 In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all’estero e le autorità estere interessate.

    57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Art. 22 Direttive

    Se necessario, l’UFAM pubblica direttive per commentare le disposizioni principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concer­nenti il campo d’applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rappor­to, la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 2359 Esecuzione

    1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

    2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposi­zioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.

    3 L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200860 sulla geoinformazione.61

    59 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    60 RS 510.620

    61 Introdotto dal n. 5 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

    Art. 23a62 Modifica degli allegati

    1 Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a della presente ordinanza.

    2 Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale dell’interno e previa consultazione della CFSB, adegua l’elenco dell’allegato 1.4 se acquisisce nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi.

    62 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Art. 25a65 Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013

    1 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all’autorità esecutiva al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

    2 Se dispone già delle relative indicazioni, l’autorità esecutiva lo esonera dall’ob­bligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.

    65 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    Art. 25b66 Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015

    I detentori di aziende che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza in seguito alla modifica del 29 aprile 2015 devono inoltrare il breve rapporto all’autorità esecutiva entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica dell’ordi­nanza.

    66 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Allegato 1

    Allegato 1.167

    67 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337).Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

    (art. 1 e 5)

    Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

    1 …

    2 Determinazione dei quantitativi soglia

    21 Sostanze o preparati

    1 Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

    2 Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4 secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/200868 e dei criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.

    3 Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

    68 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, p. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 1179/2016, GU L 195 del 20.7.2016, p. 11.

    22 Rifiuti speciali

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 200569 sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di:

    a.
    pericoli per la salute;
    b.
    pericoli fisici;
    c.
    pericoli per l’ambiente;
    d.
    altri pericoli.

    3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia

    N.

    Designazione della sostanza

    N. CAS1

    QS (kg)2

    1

    Acetilene

    74-86-2

    5 000

    2

    4-ammino-difenile e i suoi sali3

    500

    3

    Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 %

    20 000

    4

    Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 % e un risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all’ossidazione

    200 000

    5

    Ossido di arsenico (III), acido (III) arsenioso e i loro sali

    1327-53-3

    100

    6

    Ossido di arsenico (V), acido (V) arsenioso e/o i loro sali

    1303-28-2

    1 000

    7

    Benzidina e i suoi sali3

    500

    8

    Benzina (normale, super)

    200 000

    9

    Cloro

    7782-50-5

    200

    10

    Cromo (VI) e i suoi sali

    200

    11

    1,2-dibromo-3-cloropropano3

    96-12-8

    500

    12

    1,2-dibromoetano3

    106-93-4

    500

    13

    Dietisolfato3

    64-67-5

    500

    14

    Dimetilcarbamoil cloruro3

    79-44-7

    500

    15

    1,2-dimetilidrazina3

    540-73-8

    500

    16

    Carburanti a base di etanolo4

    200 000

    17

    Olio da riscaldamento, olio diesel

    500 000

    18

    Acido esametilfosforico triammide3

    680-31-9

    500

    19

    Idrazina3

    302-01-2

    500

    20

    Cherosene

    200 000

    21

    Metilisocianato

    624-83-9

    150

    22

    2-naftilammina e i suoi sali3

    500

    23

    Composti di nichel in polvere per inalazione

    1 000

    24

    4-nitrodifenile3

    92-93-3

    500

    25

    1,3-propansultone3

    1120-71-4

    500

    26

    Dicloruro di zolfo

    10545-99-0

    1 000

    27

    Idrogeno

    1333-74-0

    5 000

    1
    Numero d’identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System
    2
    QS (kg) = quantitativo soglia in kg
    3
    Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso
    4
    Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina

    4 Criteri per determinare i quantitativi soglia

    41 Pericoli per la salute

    Criteri

    Valori per i criteri

    QS1 = 200 kg

    QS1 = 2000 kg

    QS1 = 20 000 kg

    QS1 = 200 000 kg

    Classificazione / etichettatura2

    H330

    H3003, H310, H331, H370

    H3013, H3023, H311, H 312, H3144, H 332, H371

    1
    QS = quantitativo soglia
    2
    Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
    3
    Se è dimostrato che la sostanza o il preparato non è tossico né in caso di inalazione né per via cutanea, per le categorie CLP 1+2 (H300) si applica un quantitativo soglia di 20 000 kg e per le categorie CLP 3+4 (H301/H302) un quantitativo soglia di 200 000 kg.
    4
    Per le sostanze e i preparati corrosivi (H314) classificati ed etichettati anche come «gas sotto pressione» (H280/H281) e/o gas, liquidi o solidi ossidativi (H270/H271/H272) si applica un quantitativo soglia di 2000 kg, a meno che non si applichi un quantitativo soglia più basso in virtù di un altro criterio.

    42 Pericoli fisici

    Criteri

    Valori per i criteri

    QS1 = 200 kg

    QS1 = 2000 kg

    QS1 = 20 000 kg

    QS1 = 50 000 kg

    Classificazione/ etichettatura2

    H2003, H2013, H2023, H2033, H240, H241

    H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272,

    H2224, H2234, H228

    1
    QS = quantitativo soglia
    2
    Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
    3
    Il quantitativo soglia si riferisce alla quantità netta di esplosivo attivo.
    4
    Per stabilire se è superato un quantitativo soglia bisogna sommare le quantità stoccate di aerosol combustibili delle relative categorie CLP riferite al peso netto.

    43 Pericoli per l’ambiente

    Criteri

    Valori per i criteri

    QS1 = 200 kg

    QS1 = 2000 kg

    QS1 = 20 000 kg

    QS1 = 200 000 kg

    Classificazione/ etichettatura2

    H400, H410

    H411

    1
    QS = quantitativo soglia
    2
    Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

    44 Altri pericoli

    Criteri

    Valori per i criteri

    QS1 = 200 kg

    QS1 = 2000 kg

    QS1 = 20 000 kg

    QS1 = 200 000 kg

    Classificazione/ etichettatura2

    EUH032

    EUH014, EUH029, EUH031

    1
    QS = quantitativo soglia
    2
    Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

    5 Sostanze ad alta attività (HAS)

    Criteri1

    Valori per i criteri

    QS2= 20 kg

    a.
    Valori limite di esposizione professionale per inalazione nell’aria3

    < 10 μg/m3

    b.
    Dose efficace (ED50)4

    ≤ 10 mg

    c.
    Sostanze CMR con potenziale di incidenti rilevanti

    Categorie 1A e 1B

    1
    I criteri applicabili sono enumerati in ordine di priorità: in presenza di un valore secondo il criterio a, i criteri b e c sono irrilevanti.
    Se per una sostanza o un preparato che soddisfa uno dei criteri, il detentore giunge alla conclusione, in base alla sua autovalutazione, che in caso di esposizione unica sono esclusi danni alla popolazione o che l’effetto peggiore della sostanza o del preparato è irrilevante ai fini degli incidenti rilevanti, la sostanza o il preparato non è considerato HAS ai sensi dell’OPIR. Per valutare se un effetto è rilevante ai fini degli incidenti rilevanti si applica la definizione dei «Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2)».
    Non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR le aziende che utilizzano HAS solo sotto forma di prodotti pronti per l’uso (prodotti finiti) destinati al consumo proprio oppure alla consegna a utilizzatori professionali o commerciali o al pubblico.
    2
    QS = quantitativo soglia
    3
    MAK, TLV, OEL, IOEL ecc.
    4
    Corrisponde a una dose efficace ED50 di 0,17 mg/kg per un peso corporeo di 60 kg. La dose efficace si riferisce all’effetto peggiore della sostanza o del preparato in base all’autovalutazione del detentore.

    Allegato 1.270

    70 Abrogato dal n. 2 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato (RU 1999 2783).

    Allegato 1.2a71

    71 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

    (art. 1)

    Campo d’applicazione per gli impianti ferroviari

    1 Tratte

    Sono sottoposte all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le tratte comprese tra i seguenti punti d’esercizio (senza le tratte su territorio estero). I punti d’esercizio si basano sull’indicatore 98.1 dei geodati di base secondo l’ordinanza del 21 maggio 200872 sulla geoinformazione (OGI).

    Linea di chilo­metraggio

    dal punto d’esercizio

    al punto d’esercizio

    Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d’esercizio

    100

    LS

    STDG

    Lausanne – Simplon Tunnel I – Iselle

    109

    BRTU

    STDG(109)

    Simplon Tunnel II

    131

    PDS

    MTH

    Les Paluds – St-Gingolph (Frontière)

    150

    LS

    SJ

    Lausanne – Genève-Aéroport

    151

    SJ

    LPFR

    Genève St-Jean – La Plaine-Frontière

    152

    SJ

    GEPB

    St-Jean – Genève-Eaux-Vives – Annemasse

    154

    FUBI

    JON

    Furet – Jonction

    160

    RENO

    LTSE

    Renens VD Ouest – Lausanne-Triage sect.

    161

    LTF

    LONA

    Lausanne-Triage F – Lonay A (bif)

    162

    LTP

    LONB

    Lausanne-Triage P1 – Lonay B

    164

    LECR

    DENA

    Lécheires – Denges A

    166

    RENO

    LT

    Renens VD Ouest – Lausanne Triage Est

    169

    LTSE

    BY

    Lausanne-Triage sect. – Bussigny

    170

    LTE

    LTS

    Lausanne-Triage (Est – Sud)

    200

    RENO

    DAIB

    Renens VD Ouest – Vallorbe

    206

    RENO

    BYE(206)

    Renens VD Ouest – Bussigny Est

    210

    DAIB

    BI

    Daillens – Biel/Bienne

    260

    ZOLN

    BIAE

    Zollikofen Nord – Biel/Bienne Aebistr.

    265

    BIMA

    BIO

    Biel Mett Abzweigung – Biel/Bienne Ost

    266

    MAD

    BIRW

    Madretsch – Biel/Bienne RB West

    290

    WKD

    THEG

    Bern Wylerfeld – Thun

    291

    LGUS

    WKD

    Löchligut – Wankdorf

    299

    THAB

    THSC

    Thun Abzweigung – Thun GB – Thun Schadau

    300

    SPNI

    BRLO

    Spiez – Kandersteg – Brig

    302

    MGTN

    MGTN(302)

    Zweiter Mittalgrabentunnel

    310

    THEG

    SPNI

    Thun – Spiez – Interlaken Ost

    330

    WENE

    STGE

    Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (Ost)

    331

    FERD

    STGE(331)

    Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (West)

    332

    FRS

    FRNP

    Frutigen – Frutigen Nordportal (Ost)

    400

    LGUT

    RTRW

    Löchligut – Wanzwil – Rothrist West

    410

    OL

    BI

    Olten – Solothurn – Biel/Bienne

    450

    OLS

    LGUS

    Olten Süd – Bern

    451

    ABO

    RTR(451)

    Aarburg-Oftringen – Rothrist Gleis 1

    453

    BFG

    RTR(453)

    Rothrist Ost – Rothrist Gleis 4

    455

    UHDB

    AESP

    Unterhalden BE – Aespli

    456

    OHBD

    AESP

    Oberhard BE – Aespli

    457

    OHBD

    MAT

    Hardfeld (Spw) – Mattstetten

    459

    RUTT

    LGUT(459)

    Rütti – Löchligut

    500

    MU

    RBG

    Basel SBB – Olten – Luzern

    510

    BSFR

    BSW

    Mulhouse-Ville – Basel SBB

    511

    BSO

    BSNK

    Basel SBB – Basel GB – Basel RB

    514

    BSW

    BSO

    SNCF Verbindungslinie

    518

    8519315

    BAD

    Müllheim (Baden) – Basel Bad Bhf

    520

    GELN

    BAD

    Gellert – Basel Bad DB

    521

    BSNK

    MU

    Umfahrung Süd: Basel SBB RB I – Muttenz

    522

    GELN

    BSNK

    Umfahrung Nord: Gellert – Pratteln

    523

    BAD

    BSKE

    Basel Bad RB – Kleinhünigen Hafen

    525

    BSNK

    BSAU

    Basel SBB RB – Basel Auhafen

    531

    OLN

    OLO

    Olten Verbindungslinie

    540

    OL

    WOES

    Olten – Wöschnau

    594

    RYSP

    POZZ

    GBT West

    595

    RYSP

    GIDI

    GBT Ost

    600

    IMW

    CHIE

    Immensee – Bellinzona – Chiasso

    601

    RYAB

    ERNA(601)

    Rynächt – Erstfeld Nord Gleis links

    604

    BRUA

    SKN(604)

    Brunnen – Sisikon (Gleis links)

    605

    SK

    GRUO(605)

    Sisikon – Gruonbach (Gleis links)

    606

    ALSA

    ALME(606)

    Al Sasso – Al Motto (binario sinistro)

    607

    MCEN

    RIBN(607)

    Mt. Ceneri – Rivera (binario destro)

    608

    MASN

    LGN(608)

    Massagno – Lugano (binario destro)

    630

    GIUS

    CDO

    Giubiasco – Locarno

    631

    CDO

    PINC

    Cadenazzo – Pino confine

    638

    BASM

    CHSM

    Balerna SM – Chiasso Smistamento

    639

    CHIE

    CHSM

    Monte Olimpino II – Chiasso Smistamento

    640

    BG

    RU

    Brugg – Rupperswil

    641

    RUO

    RU(641)

    Rupperswil Ost – Rupperswil Gleis rechts

    647

    BG

    HDKN

    Brugg – Hendschiken Nord

    648

    BGS

    BGN

    Brugg Süd – Brugg Nord (VL)

    649

    AA

    WOET(649)

    Aarau – Wöschnau Tunnel alt

    650

    KLWW

    WOES

    Killwangen West – Lenzburg – Däniken Ost

    653

    GEXO

    IMW

    Gexi Ost – Rotkreuz – Immensee West

    691

    RBL

    KLWW

    RBL Kopf Zürich – Killwangen West

    692

    RBLZ

    RBLD

    RBL Nord

    693

    RBLD

    RBLE

    RBL Mitte

    698

    KLWW

    HBLO(698)

    Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost

    699

    SDO

    EFG(699)

    Neuer Bözbergtunnel

    700

    BG

    PRO

    Brugg – Pratteln Ost

    701

    EGL

    STSO

    Eglisau – Koblenz – Stein Säckingen Ost

    703

    ZSEO

    GMT

    ZH Oerlikon Nord – Wettingen – Gruemet

    704

    WUER

    KLWW

    Würenlos – Killwangen West (RBL)

    706

    ZSEO

    OPS

    Zürich Seebach – Glattbrugg Süd

    710

    ZASO

    BG

    Zürich HB – Brugg AG

    711

    ZASN

    ZASS

    ZH Hardbrücke – Kollermühle

    715

    ZASO

    HRD

    Zürich Altstetten Ost – Zürich Hard

    718

    ZAU

    ZASS

    ZH Aussersihl – ZH Altstetten Süd

    720

    ZAU

    ZB

    ZH Langstrasse – Thalwil – Ziegelbrücke

    721

    TW

    TWS(721)

    Thalwil – Thalwil Süd

    722

    ZAU

    NIDS

    ZH Langstrasse – Nidelbad – Litti

    723

    NIDS

    TWNO

    Nidelbad Süd – Thalwil Nord

    725

    NIDB

    NIDO

    Nidelbad – Nidelbad Ost

    751

    HUER

    WNO

    ZH Langstr. – Wallisellen – Winterthur

    752

    ZOEN

    HUER

    Zürich Oerlikon Nord – Hürlistein (Abzw)

    757

    KL

    DORF

    Kloten – Dorfnest (Überwerfung)

    760

    ZHDB

    BUE

    Zürich Hardbrücke – Bülach

    762

    NH

    SH

    Winterthur Nord – Schaffhausen RB Ost

    763

    BAD

    8519316

    Basel Bad Bhf – Waldshut – Schaffhausen

    764

    SH

    EULG

    Schaffhausen – Singen – Konstanz

    770

    BUE

    NH

    Bülach – Eglisau – Neuhausen

    824

    RH

    KGHR

    Romanshorn – Konstanz

    830

    WIL

    WF

    Wil – Weinfelden

    840

    WF

    RH

    Winterthur Nord – Romanshorn

    850

    GSS

    WNO

    St.Gallen – Winterthur Nord

    880

    TRUE

    HAG

    Sargans Ost – St.Gallen

    881

    SASL

    TRUE

    Sargans Schl. West – Schleife – Trübbach

    890

    SASO

    ZB

    Sargans Ost – Ziegelbrücke

    900

    SASO

    CHW

    Sargans Ost – Chur West (Gleisende)

    2 Impianti del traffico merci

    Sono sottoposti all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti i seguenti impianti del traffico merci:

    Basel SBB RB (BSRB)
    Zürich RB Limmattal (RBL)
    Lausanne-Triage (LT)
    Chiasso Smistamento (CHSM)
    Genève-La-Praille

    Allegato 1.373

    73 Introdotto dal n. II dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    (art. 1)

    Criteri per gli impianti di trasporto in condotta

    1 Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri:

    a.
    la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione); o
    b.
    la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

    2 Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

    Allegato 1.474

    74 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

    (art. 1 cpv. 2bis)

    Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente

    Deutscher Name

    Nom français

    Nome italiano

    English name

    Osservazioni

    Östliche Pferde­enzephalomyelitis

    Virus de l’encéphalite équine de l’Est

    Virus dell’encefalite equina dell’Est

    Eastern equine encephalitis virus

    Solo se non si lavora con insetti vettori

    Hepatitis B Virus

    Virus de l’hépatite B

    Virus dell’epatite B

    Hepatitis B virus

    Hepatitis C Virus

    Virus de l’hépatite C

    Virus dell’epatite C

    Hepatitis C virus

    Hepatitis D Virus

    Virus de l’hépatite D

    Virus dell’epatite D

    Hepatitis D virus

    Hepatitis E Virus

    Virus de l’hépatite E

    Virus dell’epatite E

    Hepatitis E virus

    Hepatitis G Virus

    Virus de l’hépatite G

    Virus dell’epatite G

    Hepatitis G virus

    Humane Immun­defizienz‑Virus

    Virus de l’immuno­déficience humaine

    Virus dell’immuno­deficienza umana

    Human immuno­deficiency virus

    Gelbfieber-Virus

    Virus de la fièvre jaune

    Virus della febbre gialla

    Yellow fever virus

    Solo se non si lavora con insetti vettori

    Trypanosomen

    Trypanosoma

    Trypanosoma

    Trypanosoma

    Se si lavora con insetti vettori

    Plasmodien

    Plasmodium

    Plasmodium

    Plasmodium

    Se si lavora con insetti vettori

    Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2

    Virus T-lymphotropique humain 1 et 2

    Virus T-linfotropico dell’uomo 1 e 2

    Human T-lymphotropic virus 1 and 2

    Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)  

    Virus de la méningo-encéphalite à tiques, (VMET)  

    Virus meningoencefalite da zecche (FSME)

    Tick-borne encephalitis virus (TBE)

    Solo se non si lavora con insetti vettori

    Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)

    Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

    Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

    Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

    Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE)

    Encéphalopathies spongi­formes transmissibles (EST) 

    Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

    Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)

    Louping ill Virus

    Louping ill Virus

    Louping ill Virus

    Louping ill Virus

    Solo se non si lavora con insetti vettori

    Allegato 275

    75 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Allegato 2.1

    (art. 3)

    Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta

    Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono:

    a.
    scegliere un’ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
    b.
    definire l’organizzazione;
    c.
    disciplinare la formazione del personale e l’informazione di terzi;
    d.
    stabilire le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di incidenti rilevanti;
    e.
    stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure;
    f.
    disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell’impianto;
    g.
    stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi;
    h.
    disciplinare il controllo sistematico dell’organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all’interno e all’esterno degli impianti);
    i.
    documentare i principali risultati di cui alle lettere b–h.

    Allegato 2.2

    (art. 3)

    Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

    Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono:

    a.
    nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi;
    b.
    concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
    c.
    munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
    d.
    munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
    e.
    munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
    f.
    sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d’impianto importanti per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, controllarli periodicamente e documentare i controlli;
    g.
    stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco aggiornato con l’indicazione delle quantità e dell’ubicazione;
    h.
    impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda, istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale;
    i.
    allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
    j.
    disciplinare l’accesso all’azienda;
    k.
    tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.

    Allegato 2.3

    (art. 3)

    Misure per le aziende con organismi

    Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono:

    a.
    nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;
    b.
    munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
    c.
    munire gli impianti dei dispositivi di sicurezza necessari e adottare le misure di protezione edili, tecniche e organizzative necessarie;
    d.
    sorvegliare le installazioni e il funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza dell’impianto, effettuare manutenzioni periodiche e documentare i controlli;
    e.
    munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
    f.
    stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenere un elenco aggiornato con l’indicazione delle relative quantità e dei luoghi di lavoro e di conservazione;
    g.
    informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;
    h.
    allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
    i.
    tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.

    Allegato 2.4

    (art. 3)

    Misure per le vie di comunicazione

    Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:

    a.
    concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
    b.
    munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
    c.
    munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
    d.
    sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunicazione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;
    e.
    prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose;
    f.
    raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose;
    g.
    elaborare insieme all’organizzazione di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.

    Allegato 2.5

    (art. 3)

    Misure per gli impianti di trasporto in condotta

    Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono:

    a.
    munire l’impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell’ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
    b.
    raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.

    Allegato 376

    76 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    Allegato 4

    Allegato 4.177

    77 Aggiornato dal n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

    (art. 6)

    Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

    1 Principi

    1 L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità ese­cutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell’articolo 7 il rischio che l’azienda rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte in particolare tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

    2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

    3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circo­stanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

    4 I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareg­giate, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità esecutiva.

    2 Dati di base

    21 Azienda e adiacenze

    Designazione dell’azienda con piano topografico, comprese eventuali auto­rizza­zioni, approvazioni di piani o concessioni
    Descrizione dell’azienda (attività principali, struttura organizzativa, effettivo del personale, ecc.)
    Informazioni su adiacenze con piano della situazione
    Suddivisione dell’azienda in unità d’indagine e motivazione

    22 Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d’indagine

    Designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale, ecc.)
    Quantità massima
    Ubicazione
    Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

    23 Descrizione degli impianti per unità d’indagine

    Struttura edilizia
    Procedure e metodi
    Deposito, immagazzinamento
    Fornitura e trasporto
    Approvvigionamento e smaltimento
    Incidenti rilevanti specifici all’impianto

    24 Misure di sicurezza per unità d’indagine

    Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
    Misure per diminuire il potenziale di pericolo
    Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
    Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

    3 Analisi per unità d’indagine

    31 Metodi

    Descrizione dei metodi impiegati

    32 Potenziale di pericolo

    Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

    33 Principali scenari di incidente rilevante

    331 Emanazioni
    Cause possibili
    Illustrazione dei più importanti casi di emanazione
    Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

    332 Ripercussioni dell’emanazione

    Illustrazione delle ripercussioni sulla base di ipotesi di propagazione
    Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

    333 Conseguenze per la popolazione e l’ambiente

    Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente
    Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

    4 Conclusioni

    Illustrazione dei rischi per unità d’indagine, tenendo conto delle misure di sicu­rezza
    Valutazione dei rischi esistenti nell’intera azienda

    5 Riassunto dell’analisi del rischi

    Descrizione dell’azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
    Descrizione delle misure di sicurezza
    Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
    Valutazione dei rischi esistenti nell’intera azienda

    Allegato 4.278

    78 Aggiornato giusta il n. 2 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato (RU 1999 2783), dal n. 7 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato (RU 2012 2777) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

    (art. 6)

    Aziende con organismi

    1 Principi

    1 L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità ese­cutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell’articolo 7 il rischio che l’azienda rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

    2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

    3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circo­stanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli e delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. Le informazioni contrassegnate con un asterisco (*) valgono di regola soltanto per gli impianti di produzione.

    4 I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particola­reg­giate, devono essere tenuti alla disposizione dell’autorità esecutiva.

    2 Dati di base

    21 Azienda e adiacenze

    Determinazione e valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 201279 sull’impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi, nonché tipo e portata dell’attività
    Descrizione dell’azienda
    Nome e cognome delle persone responsabili
    Informazioni sulle adiacenze con piano della situazione

    22 Attività con organismi

    Analisi e valutazione dei rischi secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 201280 sull’impiego confinato, segnatamente identità e proprietà degli organismi, nonché tipo e portata dell’attività
    Scopo dell’impiego in sistema chiuso
    Volumi di coltura
    *
    Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l’attività

    23 Impianti

    Descrizione delle parti dell’impianto
    *
    Numero massimo delle persone che lavorano nell’impianto e delle persone che lavorano direttamente con gli organismi

    24 Rifiuti, acque reflue e aria di scarico

    Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall’im­piego degli organismi
    Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

    25 Misure di sicurezza

    Classe dell’attività secondo l’ordinanza sull’impiego confinato
    Misure secondo l’ordinanza sull’impiego confinato
    Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti
    Misure di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti

    3 Analisi

    31 Metodi

    Descrizione dei metodi impiegati

    32 Potenziale dei pericoli

    Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

    33 Principali scenari di incidente rilevante

    Cause possibili
    Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
    Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente
    Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

    4 Conclusioni

    Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
    Valutazione dei rischi esistenti nell’azienda

    5 Riassunto dell’analisi dei rischi

    Descrizione dell’azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
    Descrizione delle misure di sicurezza
    Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
    Valutazione dei rischi esistenti nell’azienda

    Allegato 4.3

    (art. 6)

    Vie di comunicazione

    1 Principi

    1 L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità ese­cutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell’articolo 7 il rischio che la via di comunicazione rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

    2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

    3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circo­stanze; in particolare occorre tener conto delle particolarità, della situazione e delle adiacenze della via di comunicazione, del volume di traffico, della struttura del traf­fico, della natura e della frequenza degli incidenti stradali come pure delle mi­su­re di sicurezza.

    4 I documenti di base, che hanno servito per l’analisi dei rischi, in particolare i ri­sul­tati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell’autorità ese­­cu­tiva.

    2 Dati di base

    21 Via di comunicazione e adiacenze

    Designazione della via di comunicazione con piano topografico
    Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa della via di comu­ni­cazione
    Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
    Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

    22 Volume e struttura del traffico e natura e frequenza degli incidenti

    Informazioni sul traffico come volume totale del traffico, percentuale del traffico pesante
    Informazioni sulla percentuale del trasporto di merci pericolose rispetto al traffi­co merci totale
    Informazioni sulla percentuale degli incidenti, sui tratti più pericolosi e sulla natu­ra e frequenza degli incidenti

    23 Misure di sicurezza

    Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
    Misure per diminuire il potenziale di pericolo
    Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
    Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

    3 Analisi

    31 Metodi

    Descrizione dei metodi impiegati
    Descrizione dei metodi di rilevamento impiegati per stabilire la percentuale dei trasporti di merci pericolose

    32 Potenziale di pericolo

    Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

    33 Principali scenari di incidente rilevante

    Cause possibili
    Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
    Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente
    Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicu­rezza

    4 Conclusioni

    Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
    Valutazione dei rischi della via di comunicazione

    5 Riassunto dell’analisi dei rischi

    Descrizione della via di comunicazione e dei potenziali di pericolo più importanti
    Descrizione delle misure di sicurezza
    Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
    Valutazione dei rischi derivanti dalla via di comunicazione

    Allegato 4.481

    81 Introdotto dal n. II dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

    (art. 6)

    Impianti di trasporto in condotta

    1 Principi

    1 L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l’articolo 7 il rischio che l’impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

    2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

    3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

    4 I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareg­giate, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità esecutiva.

    2 Dati di base

    21 Impianto di trasporto in condotta e adiacenze

    Designazione dell’impianto di trasporto in condotta con piano del tracciato o topografico
    Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa dell’impianto di trasporto in condotta
    Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
    Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

    22 Misure di sicurezza

    Norme tecniche
    Misure per diminuire il potenziale di pericoli
    Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
    Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

    3 Analisi

    31 Metodi

    Descrizione dei metodi impiegati

    32 Potenziali di pericoli

    Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

    33 Principali scenari di incidente rilevante

    Cause possibili
    Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e dei relativi effetti sulla base di ipotesi di propagazione
    Illustrazione dell’entità dei possibili danni alla popolazione o all’ambiente
    Valutazione delle probabilità di accadimento, tenendo conto delle misure di sicurezza

    4 Conclusioni

    Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
    Valutazione dei rischi derivanti dall’impianto di trasporto in condotta

    5 Riassunto dell’analisi dei rischi

    Descrizione dell’impianto di trasporto in condotta e dei potenziali di pericoli più importanti
    Descrizione delle misure di sicurezza
    Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
    Valutazione dei rischi derivanti dall’impianto di trasporto in condotta

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