814.014 OE-UFAM
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    814.014

    Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente

    (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM; OE-UFAM)1

    del 3 giugno 2005 (Stato 1° gennaio 2022)

    1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque; visto l’articolo 25 della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,6

    ordina:

    2 RS 814.01

    3 RS 814.20

    4 RS 814.91

    5 RS 172.010

    6 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, i controlli e le prestazioni (atti amministrativi):7

    a.
    dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)8 e
    b.
    delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico e privato incaricate dall’UFAM dell’esecuzione (organi esecutivi terzi)

    2 Sono eccettuati gli atti amministrativi concernenti la concessione di contributi federali.

    3 Sono fatte salve le disposizioni speciali sugli emolumenti.

    7 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 12 mag. 2021 sul commercio di legno, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 306).

    8 Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 3 Riscossione di emolumenti da parte di altri organi di esecuzione

    1 Se l’UFAM delega un compito a un organo esecutivo terzo, gli emolumenti sono fatturati da quest’ultimo, che decide in caso di controversie sulla fattura e provvede alla riscossione. All’atto della delega di un compito di esecuzione, l’UFAM può decidere di fatturare esso stesso gli emolumenti, segnatamente se l’organo esecutivo terzo non è in grado di riscuoterli.

    2 L’UFAM e l’organo esecutivo terzo concordano la percentuale degli emolumenti che spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.

    Art. 4 Calcolo degli emolumenti

    1 Gli emolumenti sono calcolati:

    a.
    secondo le tariffe definite nell’allegato;
    b.
    secondo il dispendio, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’alle­gato;
    c.
    negli altri casi secondo il dispendio.
    2 Se l’emolumento è calcolato in base al dispendio impiegato, si applica una tariffa oraria di fr. 140.–.
    Art. 5 Adeguamento al rincaro

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua, all’inizio dell’anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento. Gli importi adeguati sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

    Art. 6 Supplemento dell’emolumento

    1 Un supplemento massimo del 100 per cento dell’emolumento ordinario può essere riscosso se l’atto amministrativo:

    a.
    è eseguito, su richiesta, in modo urgente; oppure
    b.
    richiede un dispendio insolitamente elevato.

    2 Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell’emolumento ordinario. Se sono necessarie conoscenze speciali, può essere riscosso un supplemento amministrativo di 100 franchi l’ora al massimo.10

    3 I supplementi degli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

    10 Nuovo testo giusta il n. III dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

    Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

    Sono abrogate:

    a.
    l’ordinanza del 29 novembre 199511 sul tariffario dell’Ufficio federale dell’ambiente per prestazioni e decisioni secondo l’ordinanza sulle sostanze;
    b.
    l’ordinanza del 15 ottobre 200112 relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente.

    Allegato15

    15 Aggiornato dall’all. 3 n. II 3 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti (RU 2005 4199), dall’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE (2006 4889, 2007 2267), dall’all. 5 n. 4 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (RU 2008 4377), dai n. II delle O dell’11 mar. 2011 (RU 2011 1063), dall’all. n. II 1 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201), dal n. I 1 dell’O del 1° mag. 2019 (RU 2019 1615), dal n. I dell’O del 27 set. 2019 (RU 2019 3129), dal n. III dell’O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335) e dall’all. 3 n. 1 dell’O del 12 mag. 2021 sul commercio di legno, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 306).

    (art. 4 cpv. 1 lett. a e b)

    Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

    franchi

    1.

    Pareri in caso di consultazione e approvazioni

    Per pareri e approvazioni secondo gli atti normativi sotto elencati valgono le aliquote e i quadri tariffari seguenti:

    a.
    pareri che richiedono poco dispendio

    200

    b.
    pareri che richiedono un certo dispendio

    2 000

    c.
    pareri che richiedono molto dispendio

    secondo il dispendio, ma al massimo

    20 000

    legge federale del 1° luglio 196616 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 3 cpv. 4)

    legge federale del 21 dicembre 194817 sulla navigazione aerea (art. 42 cpv. 3)

    ordinanza del 14 novembre 197318 sulla navigazione aerea (art. 86 cpv. 1)

    legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (art. 41 cpv. 2)

    ordinanza del 19 ottobre 198819 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 12 cpv. 2)

    legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (art. 35 cpv. 3 e 48 cpv. 1)

    legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (art. 21 cpv. 1)

    ordinanza del 10 settembre 200820 sull’emissione deliberata nell’ambiente (art. 44 cpv. 1)

    ordinanza del 9 maggio 201221 sull’impiego confinato (art. 19 cpv. 1 e 2, 20 cpv. 1 nonché 21 cpv. 1)

    ordinanza del 18 maggio 200522 sui prodotti fitosanitari (art. 56 cpv. 1–4)

    ordinanza del 10 gennaio 200123 sui concimi (art. 18 cpv. 3 e 30 cpv. 1 e 2)

    ordinanza del 26 maggio 199924 sugli alimenti per animali (art. 26 cpv. 2 e 3)

    ordinanza del 27 giugno 199525 sulle epizozie (art. 279 cpv. 1)

    legge del 4 ottobre 199126 sulle foreste (art. 49 cpv. 2)

    legge del 21 giugno 199127 sulla pesca (art. 21 cpv. 4)

    2.

    Revoca di decisioni di sussidi federali

    500

    2a.

    Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 22 giugno 200528 sul traffico di rifiuti

    a. autorizzazione per l’esportazione di rifiuti

    350–2 500

    b. consenso per l’importazione di rifiuti

    350–2500

    c.
    ordinazione di 50 o più moduli di accompagnamento elettronici per anno civile, per ogni modulo di accompagnamento

    0.40

    3.

    Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente:

    a.
    autorizzazione di disseminazioni sperimentali

    1000–20 000

    b.
    sorveglianza di disseminazioni sperimentali, per mezza giornata e per persona

    600–     900

    c.
    autorizzazione di immissione sul mercato

    2000–40 000

    d.
    decisione relativa ad altre misure

    1000–  5 000

    3a.

    Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201829 sulla salute dei vegetali (OSalV):

    a.
    controlli periodici delle condizioni di omologazione per il trattamento o la marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 91 cpv. 1):

    1.
    Importo forfettario di trasferta

    100

    2.
    Esecuzione dei controlli

    secondo il dispendio

    b.
    controlli effettuati nell’ambito di una misura preventiva (art. 10 cpv. 4) durante i quali sono state riscontrate violazioni dell’OSalV:

    1.
    Importo forfettario di trasferta

    100

    2.
    Esecuzione dei controlli

    secondo il dispendio

    c.
    controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato soggetti a notifica (Accordo del 21 giugno 199930 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli):

    1.
    Importo forfettario di trasferta

    100

    2.
    Emolumento minimo per invio

    50

    3.
    Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi

    200

    d.
    controlli per campionatura concernenti il rispetto delle esigenze dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (art. 35), durante i quali sono state riscontrate violazioni dell’OSalV:

    1.
    Importo forfettario di trasferta

    100

    2.
    Emolumento minimo per invio

    50

    3.
    Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi

    200

    e.
    riconoscimento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (art. 53):

    1.
    Importo forfettario di trasferta

    100

    2.
    Emolumento minimo

    50

    3.
    Collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell’azienda del destinatario autorizzato

    secondo il dispendio

    f.
    rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione come pure rilascio di un certificato di pre-esportazione (art 57, 58 e 59):

    1.
    Importo forfettario di trasferta

    100

    2.
    Emolumento minimo

    50

    3.
    Ulteriori accertamenti amministrativi e tecnici per completare la domanda

    secondo il dispendio

    4.
    Esecuzione dei controlli

    secondo il dispendio

    g.
    rilascio di un’autorizzazione eccezionale:

    1.
    per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2)

    50

    2.
    per l’importazione di merci (art. 37)

    50

    3.
    per il trasferimento di merci in zone protette (art. 42)

    50

    4.
    per merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62)

    50

    h.
    omologazione delle aziende che trattano o marcano legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 89 e 90)

    50

    i.
    corrispondenza ufficiale relativa ai requisiti fitosanitari

    50

    4.

    Controllo della gestione del materiale forestale di riproduzione secondo l’ordinanza del 30 novembre 199231 sulle foreste

    200–  1 000

    5.

    Autorizzazioni secondo l’ordinanza del 29 febbraio 198832 sulla caccia

    500

    6.

    Autorizzazione per l’introduzione di pesci e gamberi non indigeni secondo l’ordinanza del 24 novembre 199333 relativa alla legge federale sulla pesca

    500

    7.

    Sedute di informazione e di perfezionamento, per persona e per giorno

    200

    8.

    Atti amministrativi nel settore dell’idrologia (art. 57 della LF del 24 gen. 199134 sulla protezione delle acque, art. 13 della LF del 21 giu. 199135 sulla sistemazione dei corsi d’acqua e art. 26 dell’O del 2 nov. 199436 sulla sistemazione dei corsi d’acqua):

    8.1

    Invio diretto di dati dalle stazioni di misura

    8.1.1

    Installazione del sistema di avvertimento di piena (una tantum)

    se l’apparecchiatura è disponibile

    500

    se occorre installare l’apparecchiatura in loco

    1500

    8.1.2

    Sistema di avvertimento di piena: abbonamento per stazione e anno (inclusa la gestione di tre criteri di attivazione e di tre destinatari dell’avviso)

    800

    8.1.3

    Uso in comune di stazioni di misura con apparecchiature del cliente e fornitura del segnale di misura

    invio per stazione e anno per un sensore

    1100

    ogni sensore supplementare, per stazione e anno

    500

    8.2

    Idrometrie

    8.2.1

    Idrometria secondo il dispendio e supplemento per idrometria

    equipaggiamento per idrometria, a seconda del metodo

    130–800

    analisi e foglio dei risultati, a seconda del metodo

    160–450

    8.2.2

    Supplemento per giorno

    rimorchio di misura completo

    200

    9.

    Esame della domanda di fideiussione secondo l’ordinanza del 30 novembre 201237 sul CO2

    3000

    10.

    Atti amministrativi e controlli secondo l’ordinanza del 12 maggio 202138 sul commercio di legno (OCoL):

    a.
    controlli sull’applicazione del sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori (art. 15 cpv. 2 OCoL):

    1.
    Importo forfettario di trasferta

    100

    2.
    Esecuzione del controllo del sistema di dovuta diligenza

    secondo il dispendio

    3.
    Accertamenti su legno e prodotti da esso derivati

    secondo il dispendio

    4.
    Decisione in caso di constatazione di violazioni

    secondo il dispendio ma al massimo

    5 000

    5.
    Costi per il deposito e il trasporto in caso di sequestro o confisca

    secondo i costi effettivi

    b.
    controlli dell’obbligo di tracciabilità dei commercianti (art. 15 cpv. 2 OCoL):

    1.
    Importo forfettario di trasferta

    100

    2.
    Accertamenti su singole forniture

    secondo il dispendio

    3.
    Decisione in caso di constatazione di violazioni

    secondo il dispendio ma al massimo

    2 000

    c.
    servizi di ispezione (art. 11 e 15 cpv. 2 OCoL):

    1.
    Riconoscimento di un servizio di ispezione

    2 000 – 15 000

    2.
    Controllo di un servizio di ispezione riconosciuto

          –  Importo forfettario di trasferta

    100

          –  Esecuzione del controllo

    secondo il dispendio

          –  Decisione in caso di constatazione di violazioni

    secondo il dispendio ma al massimo

    2 000

    3.
    Revoca del riconoscimento

    secondo il dispendio ma al massimo

    2 000

    16 RS 451

    17 RS 748.0

    18 RS 748.01

    19 RS 814.011

    20 RS 814.911

    21 RS 814.912

    22 [RU 2005 3035 4097 5211, 2006 4851, 2007 821 n. III 1469 all. 4 n. 54 1843 4541 6291, 2008 2155 4377 all. 5 n. 11 5271, 2009 401 all. n. 3 2845, 2010 2101. RU 2010 2331 art. 84]. Vedi ora l’O del 12 mag. 2010 (RS 916.161).

    23 RS 916.171

    24 [RU 1999 1780 2748 all. 5 n. 6, 2001 3294 n. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 n. II 19 5555, 2007 4477 n. IV 70, 2008 3655 4377 all. 5 n. 14, 2009 2599, 2011 2405]. Vedi ora l’O del 26 ott. 2011 (RS 916.307).

    25 RS 916.401

    26 RS 921.0

    27 RS 923.0

    28 RS 814.610

    29 RS 916.20

    30 RS 0.916.026.81

    31 RS 921.01

    32 RS 922.01

    33 RS 923.01

    34 RS 814.20

    35 RS 721.100

    36 RS 721.100.1

    37 RS 641.711

    38 RS 814.021

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