814.017 OPRTR
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    814.017

    Ordinanza concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico

    (OPRTR)

    del 15 dicembre 2006 (Stato 1° marzo 2007)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

    1 L’ordinanza ha lo scopo di garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti e ai trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro.

    2 Si applica alle aziende con impianti di cui all’allegato 1.

    Art. 2 Definizioni

    Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    PRTR: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico);
    b.
    impianti di cui all’allegato 1: sono considerati impianti di cui all’allegato 1 anche i molteplici impianti di uno stesso tipo (all. 1) contenuti in un’azienda e con una capacità totale superiore al valore soglia indicato nell’allegato 1;
    c.
    azienda: uno o più impianti situati in prossimità l’uno dell’altro e gestiti dallo stesso titolare quale unità aziendale unica;
    d.
    titolare: il proprietario di un’azienda o la persona che la dirige a tutti gli effetti;
    e.
    sostanza inquinante: una sostanza o un gruppo di sostanze secondo l’alle­gato 2;
    f.
    emissione: l’introduzione intenzionale o involontaria, diretta o effettuata attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque di scarico, di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, in particolare mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica;
    g.
    trasferimento: lo spostamento intenzionale o involontario oltre i confini dell’azienda di:
    1.
    rifiuti destinati al riciclaggio o all’eliminazione, o
    2.
    sostanze inquinanti in acque di scarico destinate al trattamento;
    h.
    acque di scarico: le acque alterate dall’uso industriale, artigianale, agricolo o di altro tipo;
    i.
    rifiuti speciali: i rifiuti di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordi­nanza del 22 giugno 20052 sul traffico di rifiuti.

    Sezione 2: Compiti del titolare dell’azienda

    Art. 3 Obbligo di diligenza

    Il titolare di un azienda con impianti di cui all’allegato 1 deve garantire che le informazioni messe a disposizione del pubblico attraverso il registro siano complete, basate su definizioni standardizzate e comprensibili.

    Art. 4 Obbligo di notifica

    Il titolare dell’azienda con impianti di cui all’allegato 1 notifica all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 1° luglio di ogni anno, le informazioni di cui all’ar­ticolo 5 capoverso 1 se, nell’anno civile precedente, l’azienda in questione:

    a.
    ha emesso una sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua o nel suolo in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione;
    b.
    ha trasferito più di due tonnellate di rifiuti speciali;
    c.
    ha trasferito più di 2000 tonnellate di altri rifiuti; oppure
    d.
    ha trasferito una sostanza inquinante nelle acque di scarico in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione nell’ac­qua.
    Art. 5 Contenuto della notifica

    1 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

    a.
    nome, indirizzo e coordinate geografiche dell’azienda e degli impianti di cui all’allegato 1;
    b.
    nome e indirizzo del titolare;
    c.
    quantità totale di ciascuna sostanza inquinante emessa nell’aria, nell’acqua o nel suolo dall’azienda nell’anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna);
    d.
    quantità di rifiuti speciali trasferita nell’anno civile precedente. Con le lettere «R» (Recovery) o «D» (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti speciali destinati al riciclaggio («R») o all’eliminazione («D») secondo l’allegato 3. Per il trasferimento transfrontaliero vanno inoltre indicati il nome e l’indi­rizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché l’indi­rizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione;
    e.
    quantità di altri rifiuti trasferita nell’anno civile precedente. Con le lettere «R» (Recovery) o «D» (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti destinati al riciclaggio («R») o all’eliminazione («D») secondo l’allegato 3;
    f.
    quantità di sostanza inquinante trasferita nelle acque di scarico nell’anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna); e
    g.
    metodologie utilizzate per ricavare le informazioni di cui alle lettere c–f, precisando se sono il risultato di misurazioni, calcoli o stime.

    2 Per ricavare le informazioni relative all’emissione e al trasferimento deve essere scelta una metodologia che consenta di ottenere le migliori informazioni disponibili; se possibile, deve essere scelta una metodologia riconosciuta a livello internazionale.

    3 Le informazioni vanno inserite direttamente nel registro riservato messo a disposizione dall’UFAM; in via eccezionale possono essere trasmesse all’UFAM in altro modo. L’UFAM definisce il formato dei dati.

    4 Chi, in applicazione di altre prescrizioni, ha già trasmesso alla Confederazione informazioni di cui al capoverso 1 può autorizzarla a inserirle nel registro di cui al capoverso 3; l’UFAM può richiedere ad altri servizi federali le informazioni ottenute in virtù di altre disposizioni, selezionando quelle che si prestano a essere inserite nel registro, e tenerne un elenco.

    Art. 6 Obbligo di conservare le registrazioni

    1 I titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 devono conservare per un periodo di cinque anni dalla notifica le registrazioni dei dati da cui sono tratte le informazioni notificate. Le registrazioni devono contemplare le metodologie applicate per ottenere i dati.

    2 Le registrazioni vanno messe a disposizione delle autorità che ne fanno richiesta.

    Sezione 3: Compiti delle autorità

    Art. 7 Tenuta del PRTR

    1 L’UFAM tiene un PRTR.

    2 Il PRTR contiene:

    a.
    le informazioni non riservate di cui all’articolo 5 capoverso 1;
    b.
    informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse;
    c.
    collegamenti elettronici con banche dati ambientali nazionali già esistenti;
    d.
    collegamenti elettronici ai registri PRTR delle Parti del Protocollo e, ove possibile, di altri Paesi.

    3 L’UFAM completa il registro:

    a.
    su base annua, con le informazioni non riservate dell’anno civile precedente secondo il capoverso 2 lettera a;
    b.
    su base periodica, con informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse secondo il capoverso 2 lettera b.
    Art. 8 Informazione del pubblico

    1 L’UFAM mette il PRTR a disposizione del pubblico al più tardi nove mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4.

    2 L’accesso alle informazioni contenute nel PRTR è garantito, in forma elettronica e in particolare via Internet, per almeno dieci anni dalla loro pubblicazione.

    3 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare elettronicamente le informazioni contenute nel PRTR per ogni anno civile in base ai seguenti criteri:

    a.
    nome dell’azienda e relative coordinate geografiche;
    b.
    impianti di cui all’allegato 1;
    c.
    titolare;
    d.
    sostanza inquinante o rifiuto;
    e.
    comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è stata emessa;
    f.
    metodo di riciclaggio o di eliminazione di cui all’allegato 3;
    g.
    nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione, qualora si tratti di un trasferimento transfrontaliero di rifiuti speciali.

    4 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare i dati in base alle fonti diffuse iscritte nel registro.

    Art. 9 Riservatezza

    1 Le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 sono pubbliche, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non si oppongano alla loro comunicazione.

    2 Sono considerati interessi pubblici o privati degni di protezione gli interessi contemplati nell’articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 20043 sul principio di trasparenza dell’amministrazione.

    3 Chi inoltra una documentazione all’UFAM deve:

    a.
    specificare le informazioni da trattare con riservatezza; e
    b.
    motivare perché l’interesse fatto valere prevale sull’interesse alla divulga­zione.

    4 L’UFAM valuta se l’interesse fatto valere è preponderante. Se la sua valutazione diverge dalla richiesta del titolare dell’azienda, l’UFAM, dopo aver sentito il titolare, lo comunica a quest’ultimo mediante deci­sione.

    5 Se delle informazioni vengono mantenute riservate, il registro deve indicare il tipo di informazione e il motivo della riservatezza.

    Art. 10 Verifica dei dati

    1 I Cantoni hanno accesso alle informazioni contenute nel registro riservato (art. 5 cpv. 3) e riguardanti aziende con impianti di cui all’allegato 1 situati sul loro terri­torio.

    2 Verificano se:

    a.
    i titolari hanno adempiuto al loro obbligo di notifica; e
    b.
    le informazioni fornite sono complete, basate su definizioni standardizzate e comprensibili.

    3 Qualora constatino che i requisiti fissati nella presente ordinanza non sono rispettati, i Cantoni informano l’UFAM entro tre mesi dalla scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4. L’UFAM ordina le misure necessarie.

    Art. 11 Consulenza al pubblico e collaborazione con i Cantoni

    1 L’UFAM informa periodicamente il pubblico in merito al PRTR e offre consulenza riguardo alla sua applicazione e al suo scopo.

    2 L’UFAM provvede a un regolare scambio di informazioni con i Cantoni e collabora con essi all’ulteriore sviluppo del PRTR.

    Sezione 4: Disposizioni finali

    Art. 13 Disposizioni transitorie

    1 La notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1 deve essere effettuata per il primo anno di riferimento al più tardi il 1° luglio 2008.

    2 Qualora i titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 notifichino dati rela­tivi al periodo precedente l’entrata in vigore della presente ordinanza, tali dati sono trattati secondo l’articolo 9.

    Allegato 1

    (art. 1 cpv. 2)

    Impianti

    N.

    Impianti

    1.

    Settore energetico

    a.

    Raffinerie di oli minerali e di gas

    b.

    Impianti di gassificazione e liquefazione

    c.

    Centrali termiche e altri impianti di combustione con una potenza termica superiore a 50 megawatt (MW)

    d.

    Cokerie

    e.

    Frantoi rotatori per il carbone con una capacità superiore a 1 t all’ora

    f.

    Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni

    2.

    Produzione e trasformazione dei metalli

    a.

    Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)

    b.

    Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all’ora

    c.

    Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

    1.
    laminazione a caldo, con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all’ora

    2.
    forgiatura con magli, con un’energia superiore a 50 chilojoule per maglio e una potenza calorifica superiore a 20 MW

    3.
    applicazione di strati protettivi di metallo fuso, con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all’ora

    d.

    Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno

    e.

    Impianti:

    1.
    per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici

    2.
    per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), con una capacità di fusione superiore a 4 t al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t al giorno per tutti gli altri metalli

    f.

    Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, se il volume delle vasche di trattamento è superiore a 30 m3

    3.

    Industria mineraria

    a.

    Coltivazione sotterranea e operazioni connesse

    b.

    Coltivazione a cielo aperto, se la superficie del sito supera i 25 ettari

    c.

    Impianti per la produzione di:

    1.
    clinker (cemento) in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno

    2.
    calce viva in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno

    3.
    clinker (cemento) o calce viva in altri forni, con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno

    d.

    Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto

    e.

    Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno

    f.

    Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno

    g.

    Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o una capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3

    4.

    Industria chimica

    a.

    Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:

    1.
    idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

    2.
    idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche

    3.
    idrocarburi solforati

    4.
    idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

    5.
    idrocarburi fosforosi

    6.
    idrocarburi alogenati

    7.
    composti organometallici

    8.
    materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

    9.
    gomme sintetiche

    10.
    coloranti e pigmenti

    11.
    tensioattivi

    b.

    Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali:

    1.
    gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile

    2.
    acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi

    3.
    basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

    4.
    sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento

    5.
    metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

    c.

    Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

    d.

    Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi

    e.

    Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base

    f.

    Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici

    5.

    Gestione dei rifiuti e delle acque di scarico

    a.

    Impianti di incenerimento, pirolisi, riciclaggio, trattamento chimico o deposito di rifiuti speciali con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno

    b.

    Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 t all’ora

    c.

    Impianti per lo smaltimento di altri rifiuti, diversi dai rifiuti speciali, con una capacità superiore a 50 t al giorno

    d.

    Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti) con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno o con una capacità totale superiore a 25 000 t

    e.

    Impianti per l’eliminazione o il riciclaggio di carcasse e di residui di animali con una capacità totale superiore a 10 t al giorno

    f.

    Impianti comunali di trattamento delle acque di scarico con una capacità superiore a 100 000 equivalenti-abitanti

    g.

    Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque di scarico industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato, con una capacità superiore a 10 000 m3 al giorno

    6.

    Produzione e lavorazione della carta e del legno

    a.

    Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose

    b.

    Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati) con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno

    c.

    Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche con una capacità di produzione superiore a 50 m3 al giorno

    7.

    Allevamento intensivo e acquacoltura

    a.

    Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o suini:

    1.
    con oltre 40 000 posti per il pollame

    2.
    con oltre 2000 posti per i suini da produzione (superiori ai 30 kg)

    3.
    con oltre 750 posti per le scrofe

    b.

    Acquacoltura intensiva, con oltre 1000 t di pesce e molluschi all’anno

    8.

    Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande

    a.

    Mattatoi con una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t al giorno

    b.

    Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:

    1.
    materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 t al giorno

    2.
    materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)

    c.

    Impianti di trattamento e trasformazione del latte con una capacità di ricezione superiore a 200 t di latte al giorno (valore medio su base annuale)

    9.

    Altri settori industriali

    a.

    Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili con una capacità di trattamento di 10 t al giorno

    b.

    Impianti per la concia delle pelli con una capacità di trattamento superiore a 12 t di prodotti finiti al giorno

    c.

    Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno

    d.

    Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione

    e.

    Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi, con una capacità sufficiente per navi di oltre 100 m di lunghezza

    Allegato 2

    (art. 2 lett. e, 4 cpv. 1 lett. a e d)

    Sostanze inquinanti

    Osservazione

    Il trattino (–) indica che il parametro in questione e il corrispondente comparto ambientale non comporta automaticamente l’obbligo di notifica dei dati.

    N.

    Numero CAS

    Sostanza inquinante

    Soglia di emissione

    nell’aria

    nell’acqua

    nel suolo

    kg/anno

    kg/anno

    kg/anno

      1

    74-82-8

    Metano (CH4)

    100 000

      2

    630-08-0

    Monossido di carbonio (CO)

    500 000

      3

    124-38-9

    Biossido di carbonio (CO2)

    100 milioni

      4

    Idrofluorocarburi (HFC)

    100

      5

    10024-97-2

    Ossido di azoto (N2O)

    10 000

      6

    7664-41-7

    Ammoniaca (NH3)

    10 000

      7

    Composti organici volatili diversi dal metano (COVNM)

    100 000

      8

    Ossidi di azoto (NOx/NO2)

    100 000

      9

    Perfluorocarburi (PFC)

    100

    10

    2551-62-4

    Esafluoruro di zolfo (SF6)

    50

    11

    Ossidi di zolfo (SOx/SO2)

    150 000

    12

    Totale azoto

    50 000

    50 000

    13

    Totale fosforo

    5 000

    5 000

    14

    Idroclorofluorocarburi (HCFC)

    1

    15

    Clorofluorocarburi (CFC)

    1

    16

    Halon

    1

    17

    7440-38-2

    Arsenico e composti (espressi come As)

    20

    5

    5

    18

    7440-43-9

    Cadmio e composti (espressi come Cd)

    10

    5

    5

    19

    7440-47-3

    Cromo e composti (espressi come Cr)

    100

    50

    50

    20

    7440-50-8

    Rame e composti (espressi come Cu)

    100

    50

    50

    21

    7439-97-6

    Mercurio e composti (espressi come Hg)

    10

    1

    1

    22

    7440-02-0

    Nichel e composti (espressi come Ni)

    50

    20

    20

    23

    7439-92-1

    Piombo e composti (espressi come Pb)

    200

    20

    20

    24

    7440-66-6

    Zinco e composti (espressi come Zn)

    200

    100

    100

    25

    15972-60-8

    Alacloro

    1

    1

    26

    309-00-2

    Aldrin

    1

    1

    1

    27

    1912-24-9

    Atrazina

    1

    1

    28

    57-74-9

    Clordano

    1

    1

    1

    29

    143-50-0

    Clordecone

    1

    1

    1

    30

    470-90-6

    Clorfenvinfos

    1

    1

    31

    85535-84-8

    Cloroalcani, C10-C13

    1

    1

    32

    2921-88-2

    Clorpirifos

    1

    1

    33

    50-29-3

    DDT

    1

    1

    1

    34

    107-06-2

    1,2- dicloroetano (EDC)

    1 000

    10

    10

    35

    75-09-2

    Diclorometano (DCM)

    1 000

    10

    10

    36

    60-57-1

    Dieldrin

    1

    1

    1

    37

    330-54-1

    Diuron

    1

    1

    38

    115-29-7

    Endosulfan

    1

    1

    39

    72-20-8

    Endrin

    1

    1

    1

    40

    Composti organici alogenati (espressi come AOX)

    1 000

    1 000

    41

    76-44-8

    Eptacloro

    1

    1

    1

    42

    118-74-1

    Esaclorobenzene (HCB)

    10

    1

    1

    43

    87-68-3

    Esaclorobutadiene (HCBD)

    1

    1

    44

    608-73-1

    1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH)

    10

    1

    1

    45

    58-89-9

    Lindano

    1

    1

    1

    46

    2385-85-5

    Mirex

    1

    1

    1

    47

    PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)

    0.001

    0.001

    0.001

    48

    608-93-5

    Pentaclorobenzene

    1

    1

    1

    49

    87-86-5

    Pentaclorofenolo (PCP)

    10

    1

    1

    50

    1336-36-3

    Bifenili policlorurati (PCB)

    0.1

    0.1

    0.1

    51

    122-34-9

    Simazina

    1

    1

    52

    127-18-4

    Tetracloroetilene (PER)

    2 000

    53

    56-23-5

    Tetraclorometano (TCM)

    100

    54

    12002-48-1

    Triclorobenzeni (TCB)

    10

    55

    71-55-6

    1,1,1-tricloroetano

    100

    56

    79-34-5

    1,1,2,2-tetracloroetano

    50

    57

    79-01-6

    Tricloroetilene

    2 000

    58

    67-66-3

    Triclorometano

    500

    59

    8001-35-2

    Toxafene

    1

    1

    1

    60

    75-01-4

    Cloruro di vinile

    1 000

    10

    10

    61

    120-12-7

    Antracene

    50

    1

    1

    62

    71-43-2

    Benzene

    1 000

    200

    (espresso come BTEX)*

    200 (espresso come BTEX)*

    63

    Difenileteri bromati (PBDE)

    1

    1

    64

    Etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse

    1

    1

    65

    100-41-4

    Etilbenzene

    200 (espresso come BTEX)*

    200 (espresso come BTEX)*

    66

    75-21-8

    Ossido di etilene

    1 000

    10

    10

    67

    34123-59-6

    Isoproturon

    1

    1

    68

    91-20-3

    Naftalene

    100

    10

    10

    69

    Composti organostannici (espressi come Sn totale)

    50

    50

    70

    117-81-7

    Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

    10

    1

    1

    71

    108-95-2

    Fenoli (espressi come C totale)

    20

    20

    72

    Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)**

    50

    5

    5

    73

    108-88-3

    Toluene

    200 (espresso come BTEX)*

    200 (espresso come BTEX)*

    74

    Tributilstagno e composti

    1

    1

    75

    Trifenilstagno e composti

    1

    1

    76

    Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)

    50 000

    77

    1582-09-8

    Trifluralina

    1

    1

    78

    1330-20-7

    Xileni

    200 (espressi come BTEX)*

    200 (espressi come BTEX)*

    79

    Cloruri (espressi come Cl totale)

    2 milioni

    2 milioni

    80

    Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)

    10 000

    81

    1332-21-4

    Amianto

    1

    1

    1

    82

    Cianuri (espressi come CN totale)

    50

    50

    83

    Fluoruri (espressi come F totale)

    2 000

    2 000

    84

    Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)

    5 000

    85

    74-90-8

    Acido cianidrico (HCN)

    200

    86

    Particolato (PM10)

    50 000

    *
    Occorre notificare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xilene).
    **
    Per quanto riguarda gli idrocarburi aromatici policiclici (PAH), vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l’indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5).

    Allegato 3

    (art. 5 cpv.1 lett. d, e)

    Metodi di smaltimento e di riciclaggio

    1. Metodi di eliminazione («D»)

    Deposito nel o sul suolo (ad es. in discarica)
    Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nel suolo)
    Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)
    Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei metodi elencati nella presente parte
    Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei metodi elencati nella presente parte (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione)
    Incenerimento a terra
    Deposito definitivo (ad es. deposito di contenitori in una miniera)
    Raggruppamento preliminare prima di impiegare uno dei metodi elencati in questa parte
    Ricondizionamento prima di impiegare uno dei metodi elencati in questa parte
    Deposito prima di impiegare uno dei metodi indicati in questa parte

    2. Metodi di riciclaggio («R»)

    Utilizzazione come combustibile (tranne nel caso della combustione diretta) o come altro mezzo per produrre energia
    Recupero/rigenerazione di solventi
    Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi
    Riciclaggio/recupero di metalli e di composti metallici
    Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
    Rigenerazione di acidi o di basi
    Recupero di componenti che servono a captare gli inquinanti
    Recupero di componenti di catalizzatori
    Raffinazione di oli esausti o altre possibilità di reimpiego di oli esausti
    Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
    Utilizzazione di residui ottenuti con uno dei metodi indicati in questa parte
    Scambio di rifiuti per sottoporli a uno dei metodi indicati in questa parte
    Raccolta di sostanze per sottoporle a uno dei metodi indicati in questa parte

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