814.018 OCOV
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    814.018

    Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili

    (OCOV)

    del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 35a e 35c della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Definizione

    Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar.

    Art. 2 Oggetto della tassa

    Sottostanno alla tassa:

    a.
    i COV che figurano nell’elenco delle sostanze (allegato 1);
    b.
    i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell’elenco dei prodotti (allegato 2).
    Art. 3 Applicazione della legislazione doganale

    La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restitu­zione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.

    Sezione 2: Esecuzione

    Art. 42 Autorità esecutive

    1 La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza, salvo quando è competente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Essa tiene conto a tal fine del parere degli esperti dell’UFAM.

    2 L’UFAM:

    a.
    esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa (art. 23 a 23b);
    b.3
    c.
    esamina l’effetto sulla qualità dell’aria della tassa e dell’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni e pubblica a intervalli regolari i risultati.

    3 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mette a disposizione dell’UFAM i documenti necessari.4

    4 I Cantoni aiutano le autorità esecutive della Confederazione, salvo quando l’obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi assolvono in particolare i compiti seguenti:

    a.
    Abrogata
    b.
    la verifica delle prove secondo l’articolo 9h;
    c.
    la verifica dei bilanci dei COV secondo l’articolo 10;
    d.
    Abrogata
    e.
    la conferma della riduzione delle emissioni diffuse secondo l’articolo 9k.5

    5 Le autorità esecutive della Confederazione ricevono ogni anno un indennizzo pari al 4,9 per cento del prodotto (prodotto lordo al netto delle restituzioni). All’occorrenza, l’entità dell’indennizzo è riesaminata e adeguata.6

    6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prescrizioni sull’indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell’ambito dell’esecuzione.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    3 Abrogata dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 57 Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV

    1 Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presidente un rappresentante dell’UFAM8. La Commissione è costituita al massimo di dodici membri.

    2 La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d’incentivazione sui COV, in particolare nell’adattamento degli allegati e nell’esecuzione dell’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.9

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

    8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    Art. 6 Controlli

    1 Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.

    2 Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni non­ché presentati tutti i documenti necessari all’esecuzione della presente ordinanza.

    Sezione 3:10 Aliquota della tassa

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

    Art. 711

    L’aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

    Sezione 4: Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV

    Art. 8 Esenzione dalla tassa per piccole quantità

    1 Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:

    a.
    in miscele o oggetti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);
    b.12
    in miscele o oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti.

    2 …13

    3 Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    13 Abrogato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 914 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

    I COV impiegati in un impianto stazionario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 e l’allegato 1 numero 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 198515 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa se:

    a.
    la quantità delle emissioni annue di COV di detto impianto è stata ridotta, a seguito dell’adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all’anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIAt;
    b.
    il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbat­timento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d’esercizio al 95 per cento; e
    c.
    le emissioni di COV dell’impianto stazionario non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse di COV) sono ridotte secondo l’allegato 3.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    15 RS 814.318.142.1

    Art. 9a16 Gruppi di impianti

    1 Su richiesta, più impianti stazionari possono essere riuniti in un gruppo di impianti, se:

    a.
    sono gestiti dalla stessa persona; e
    b.
    ogni impianto soddisfa i requisiti dell’OIAt.17

    2 Ai fini dell’adempimento delle condizioni di esenzione secondo l’articolo 9, un gruppo di impianti è trattato come un singolo impianto stazionario.

    3 La composizione di un gruppo di impianti può essere modificata in caso di:

    a.
    esclusione di impianti stazionari chiusi;
    b.
    Abrogata
    c.
    inclusione di impianti stazionari che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3;
    d.
    vendita di impianti stazionari;
    e.
    modifica dell’allegato 3: soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica.18

    4 … 19

    16 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). La correzione del 25 nov. 2022 della lett. e concerne soltanto il testo francesehttps://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/680/it (RU 2022 714).

    19 Abrogato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 9b20 Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento

    1 Se, a causa di un evento straordinario, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del corrispondente periodo di interruzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:

    a.
    al di fuori del periodo di interruzione sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9;
    b.
    l’autorità cantonale è stata informata immediatamente dell’evento straordinario; e
    c.
    l’evento straordinario non è stato provocato da manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento.

    2 Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:

    a.
    al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9;
    b.
    l’autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e
    c.
    i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.

    20 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    Art. 9c21 Adeguamenti allo stato della tecnica

    1 Il DATEC adegua l’allegato 3 al progresso tecnico. Consulta dapprima i rami economici interessati e i Cantoni.

    2 Le emissioni di COV da impianti stazionari che in seguito a un adeguamento secondo il capoverso 1 non sono più ridotte secondo i requisiti di cui all’allegato 3 rimangono esenti dalla tassa se l’impianto torna a soddisfare i requisiti dell’allegato 3 al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore degli adeguamenti.

    21 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 9g23 Modifica dell’impianto stazionario24

    1 Le modifiche dell’impianto stazionario che hanno ripercussioni sulle emissioni diffuse di COV devono essere notificate immediatamente all’autorità cantonale.

    2 … 25

    23 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    25 Abrogato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 9h26 Prova per l’esenzione dalla tassa27

    1 Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9.28

    2 La prova deve essere presentata contemporaneamente al bilancio dei COV.

    3 Se la prova non può essere fornita, durante il corrispondente anno d’esercizio l’esenzione dalla tassa per i COV impiegati nell’impianto stazionario è sospesa.

    26 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 9j30 Inizio dell’esenzione

    Gli impianti stazionari sono esenti dalla tassa a partire dal momento in cui soddisfano le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9.

    30 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5953). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 9k31 Conferma della riduzione delle emissioni diffuse

    1 I Cantoni confermano su richiesta dei gestori che gli impianti stazionari soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3.

    2 Verificano le conferme almeno ogni cinque anni ed effettuano appositi sopralluoghi.

    31 Introdotto dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 10 Bilancio dei COV

    1 Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un’autorizzazione per l’acquisto di COV tempora­neamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.32

    2 Nel bilancio dei COV devono figurare:

    a.
    le entrate, le scorte e le uscite;
    b.
    le quantità lavorate in miscele o oggetti;
    c.
    le quantità recuperate;
    d.
    le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne;
    e.
    le emissioni residue.

    3 Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni.33

    4 Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.

    5 Se l’onere necessario all’allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

    33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale

    Art. 11 Annuncio

    Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest’ultima tiene un registro.

    Art. 12 Nascita del credito fiscale

    Il credito fiscale sorge:

    a.
    per i COV prodotti nel territorio nazionale, al momento in cui lasciano l’azienda di produzione o al momento in cui vengono impiegati nell’azienda di produzione;
    b.
    per i COV sui quali la tassa deve essere pagata posticipatamente secondo l’articolo 22 capoverso 2, al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi.
    Art. 13 Dichiarazione della tassa

    1 I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e possiedono un’auto­rizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.34

    2 Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l’articolo 22 capo­verso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.

    3 La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme.

    4 La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una veri­fica ufficiale.

    5 Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.35

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    35 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

    Art. 15 Tassazione e termine di pagamento

    1 La Direzione generale delle dogane stabilisce, mediante decisione, l’ammontare della tassa.

    2 Il termine di pagamento è di 30 giorni.

    3 In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse di mora.

    Art. 16 Riscossione posticipata della tassa

    Se, per errore, ha omesso di chiedere una tassa dovuta o ha chiesto un importo insufficiente o ha rimborsato un importo troppo alto, la Direzione generale delle dogane esige il pagamento dell’importo entro un anno dalla comunicazione della deci­sione.

    Art. 17 Prescrizione del credito fiscale

    1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni, a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

    2 Il termine di prescrizione si interrompe:

    a.
    se la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
    b.
    ad ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento.

    3 Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.

    4 Il credito fiscale si prescrive definitivamente in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

    Sezione 6: Restituzione della tassa

    Art. 18 Premesse per la restituzione

    1 La tassa viene restituita soltanto se l’avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa.36

    2 L’avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall’inoltro della domanda.

    3 Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l’esportazione di COV.

    3bis Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L’importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.37

    4 L’avente diritto deve provare l’avvenuto pagamento della tassa.38

    5 Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l’esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell’anno d’esercizio.

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

    37 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

    Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione

    1 I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l’esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l’UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni.39

    2 Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione.

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 20 Domanda di restituzione

    1 La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata:

    a.
    alle autorità cantonali;
    b.
    alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati.

    2 Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare:

    a.
    le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di dodici mesi;
    b.
    i rapporti di fabbricazione, campioni nell’imballaggio originale o altri docu­menti necessari per stabilire le quantità di COV esportati;
    c.
    su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni neces­sa­rie per il calcolo dell’importo da restituire.

    Sezione 7: Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario)40

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

    Art. 2141 Autorizzazione

    1 L’UDSC può accordare un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 25 t di COV all’anno si impegnano:42

    a.
    a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell’ambiente;
    b.
    a esportarle;
    c.43
    a trasformarle in miscele o oggetti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa); oppure
    d.44
    a trasformarle in miscele o oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti.45

    1a …46

    1bis Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l’allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che:

    a.
    la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV;
    b.
    utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e
    c.
    attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l’emissione di tale sostanza nell’ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.47

    2 L’autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 10 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 25 t di COV.48

    3 La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane.

    4 La Direzione generale delle dogane tiene un registro pubblico delle persone che possiedono un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.49

    41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    43 Introdotta dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    44 Introdotta dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).

    46 Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3049). Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    47 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    49 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

    Art. 22 Conteggio

    1 Chi beneficia di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.

    2 La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posti­cipatamente.

    3 …50

    4 I documenti relativi alla procedura per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall’inoltro del bilancio dei COV.51

    50 Abrogato dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).

    51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

    Art. 22a52 Rettifica della dichiarazione doganale

    La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che richiede una nuova imposizione doganale conformemente all’articolo 34 capoverso 3 della legge del 18 marzo 200553 sulle dogane deve provare che, al momento della dichiarazione doganale originaria, vi era già un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

    52 Introdotto dell’all. 4 n. 43 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

    53 RS 631.0

    Art. 22b54 Presentazione di un bilancio dei COV incompleto

    1 …55

    2 Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro, l’UDSC stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio debitamente stilato.56

    3 Per le tasse che secondo l’articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all’articolo 22 capoverso 1.

    4 Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa.

    54 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).

    55 Abrogato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, con effeto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Art. 22c57 Sospensione

    1 L’UDSC sospende l’autorizzazione per la procedura di impegno volontario se:

    a.
    sono violati gli obblighi di collaborare, in particolare se il bilancio dei COV non è presentato in maniera completa entro il termine di inoltro prorogato; oppure
    b.
    il pagamento a posteriori della tassa per i COV temporaneamente esenti appare a rischio.

    2 Il pagamento appare a rischio in particolare se:

    a.
    la capacità di pagamento del titolare dell’autorizzazione appare incerta sulla base di una verifica della solvibilità;
    b.
    il titolare dell’autorizzazione è in mora con il pagamento; oppure
    c.
    il titolare dell’autorizzazione non ha il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per abbandonare il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

    57 Introdotto dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    Sezione 8: Distribuzione del prodotto della tassa

    Art. 2358 Principio

    1 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, al netto dei costi di esecuzione.59

    2 La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione) in base al prodotto annuo dell’anno di riscossione.

    3 Il prodotto annuo corrisponde alle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi.

    4 Per assicuratori si intendono:

    a.
    gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 199460 sull’assicurazione malattie (LAMal);
    b.
    l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199261 sull’assi­curazione militare (LAM).

    5 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto annuo in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di distribuzione:

    a.
    sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’arti­colo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
    b.
    sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

    6 Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.62

    7 Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione.63

    58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore, ad eccezione del cpv. 7 primo periodo, dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

    59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    60 RS 832.10

    61 RS 833.1

    62 Nuovo testo giusta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

    63 Nuovo testo giusta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

    Art. 23a64 Versamento agli assicuratori

    1 Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di distribuzione.

    2 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 5.

    3 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.

    64 Introdotto dall’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

    Art. 23b65 Organizzazione

    1 Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione:

    a.
    il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfacevano i presupposti di cui all’articolo 23 capoverso 5;
    b.
    la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente.

    2 Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall’UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione.66

    65 Originario art. 23a. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

    66 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

    Sezione 9: Disposizioni finali

    Art. 24 Disposizione transitoria

    Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

    Disposizione transitoria del 27 luglio 201270

    La domanda di approvazione del piano di provvedimenti ai fini di un’esenzione dalla tassa nel 2013 deve essere presentata entro il 30 aprile 2013.

    Allegato 171

    71 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953 7643).

    (art. 2 lett. a)

    Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)

    1 Sostanze

    N. di tariffa72

    Sostanze

    N.-CAS

    ex73 2915.3980

    acetato di benzile

    140-11-4

          2915.3300

    acetato di n-butile

    123-86-4

    ex  2915.3980

    acetato di 2-n-butossietile

    112-07-2

          2915.3100

    acetato di etile

    141-78-6

    ex  2915.3980

    acetato di isobutile

    110-19-0

    ex  2915.3980

    acetato di isopropile

    108-21-4

    ex  2915.3980

    acetato di metile

    79-20-9

    ex  2915.3980

    acetato di 2-metossietile

    110-49-6

    ex  2915.3980

    acetato di 1-metossi-2-propile

    108-65-6

    ex  2915.3980

    acetato di n-propile

    109-60-4

          2914.1100

    acetone

    67-64-1

          2915.2100

    acido acetico

    64-19-7

          2906.2100

    alcool benzilico (fenimetanolo)

    100-51-6

          2915.2400

    anidride acetica

    108-24-7

          2707.1090 + 2902.2090

    benzene

    71-43-2

    ex  2909.1999

    bis (2-etossietil) etere (dietilen glicol dietil etere, dietil carbitolo)

    112-36-7

    ex  2909.1999

    bis (2-metossietil) etere (dietilene glicol dimetil etere, dimetil carbitolo)

    111-96-6

    ex  2711.1390 + ex 2901.1019

    n-butano

    106-97-8

          2905.1300

    butan-1-olo (alcole butilico)

    71-36-3

    ex  2905.1490

    butan-2-olo (alcole sec-butilico)

    78-92-2

          2914.1200

    butanone (etilmetilchetone, metiletilchetone)

    78-93-3

    ex  2932.2000

    4-butirrolattone (tetraidro-2-furano)

    96-48-0

    ex  2909.4390

    2-n-butossietanolo

    111-76-2

    ex  2909.4390

    2-(2-n-butossietossi) etanolo (etere monobutilico di dietilenglicole)

    112-34-5

    ex  2909.4999

    1-n-butossipropan-2-olo

    5131-66-8

    ex  2909.4999

    1-tert-butossipropan-2-olo

    57018-52-7

          2902.1190

    cicloesano

    110-82-7

    N. di tariffa

    Sostanze

    N.-CAS

    ex  2914.2200

    cicloesanone

    108-94-1

    ex  2902.1999

    ciclopentano

    287-92-3

    ex  2902.9099 + ex 3805.9000

    p-cimene

    99-87-6

          2902.7090

    cumene (isopropilbenzene)

    98-82-8

          2903.1200

    diclorometano (dicloruro di metilene, cloruro di metilene)

    75-09-2

    ex  2909.1999

    1,2-dietossietano (etere dietilico di etilenglicole)

    629-14-1

    ex  2909.1999

    1,2-dimetossietano

    110-71-4

    ex  2901.1099

    eptano

    142-82-5

    etanolo, se si tratta di alcool impropri al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31 legge sull’alcool)

    64-17-5

    ex  2932.9980

    1,4-diossano (diossido di dietilene)

    123-91-1

    ex  2909.1999

    di-n-propil etere (dipropil etere)

    111-43-3

    ex  2901.1099

    esano

    110-54-3

    ex  2905.1980

    esan-1-olo

    111-27-3

          2902.6090

    etilbenzene

    100-41-4

    ex  2909. 4480

    2-etossietanolo (etere monoetilico di etilenglicole, glicole etilico)

    110-80-5

    ex  2909.4999

    1-etossipropan-2-olo (etere 1‑etilico di alfa‑propilenglicole)

    1569-02-4

          2912.1100

    formaldeide (metanale)

    50-00-0

    ex  2915.1300

    formiato di etile

    109-94-4

    ex  2915.1300

    formiato di metile

    107-31-3

    ex  2914.4090

    4-idrossi-4-metilpentano-2-one (diacetonalcol)

    123-42-2

    ex  2902.1999

    D-limonene ((R)-p-menta-1,8-dien)

    5989-27-5

    ex  2902.1999 + ex 3805.9000

    DL-limonene ((RS)‑p‑menta‑1,8‑dien, dipentene)

    138-86-3

    ex  2902.1999

    L-limonene ((S)-p-menta-1,8-dien) D‑, DL‑ e L-limoneni derivati da oli essenziali terpenati (ad es. oli essenziali terpenati di arancio, dipentene)

    5989-54-8

          2905.1190

    metanolo (alcole metilico)

    67-56-1

    ex  2901.1099

    2-metilbutano (isopentano)

    78-78-4

    ex  2902.1999

    metilcicloesano

    108-87-2

    ex  2901.1099

    2-metilpentano (isoesano)

    107-83-5

          2914.1300

    4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

    108-10-1

    ex  2711.1390 + ex 2901.1019

    2-metilpropano (isobutano)

    75-28-5

    ex  2905.1490

    2-metilpropan-1-olo (alcole isobutilico, isobutanolo)

    78-83-1

    ex  2933.7900

    1-metil-2-pirrolidone (1-metil-2-pirrolidinona)

    872-50-4

    ex  2909. 4480

    2-metossietanolo (glicole metilico, metilossitolo)

    109-86-4

    ex  2909.4999

    1-metossipropan-2-olo (etere 1‑metilico di alfa-propilenglicole)

    107-98-2

          2909.1100

    ossido di dietile (etere, etere etilico, etere dietilico)

    60-29-7

    ex  2909.1999

    ossido di diisopropile

    108-20-3

    ex  2909.1999

    ossido di dimetile

    115-10-6

    ex  2901.1099

    pentano

    109-66-0

    ex  2905.1980

    pentan-1-olo (alcole pentilico)

    71-41-0

    ex  2905.1980

    pentan-2-olo (metilpropilcarbinolo)

    6032-29-7

          2711.1290 + ex 2711.2990

    propano

    74-98-6

    ex  2905.1290

    propan-1-olo (alcole propilico, n-propanolo)

    71-23-8

    ex  2905.1290

    propan-2-olo (alcole isopropilico)

    67-63-0

    ex  2909.4480

    2-propossietanolo

    2807-30-9

          2903.2300

    tetracloroetilene (percloroetilene)

    127-18-4

          2932.1100

    tetraidrofurano (ossolano)

    109-99-9

          2707.2090 + 2902.3090

    toluene

    108-88-3

          2903.2200

    tricloroetilene

    79-01-6

    ex  2902.9099

    trimetilbenzene (1,2,3‑, 1,2,4‑ e 1,3,5‑trimetilbenzene)

    526-73-8

    95-63-6

    108-67-8

          2902.4290

    m-xilene

    108-38-3

          2902.4190

    o-xilene

    95-47-6

          2902.4390

    p-xilene

    106-42-3

    72 RS 632.10, Allegato

    73 «ex» sta qui per «a» e significa che solo le sostanze esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.

    2 Gruppi di sostanze

    N. di tariffa74

    Gruppi di sostanze

    N.-CAS

    ex  2909.4999

    butossipropanolo (miscele di isomeri)

    diversi

          2710.1291

    etere di petrolio nonché benzina e sue frazioni (principalmente miscele d’idrocarburi non aromatici)

    diversi

    ex  2909.4999

    etere (mono)metilico di dipropilenglicole (DPM; isomeri individuali e miscele d’isomeri)

    diversi

          2707.5090

    miscele d’idrocarburi aromatici (tra cui solvente nafta)*

    diversi

          2710.1299

    oli leggeri e preparazioni*

    diversi

    ex  2905.1980

    pentanolo (miscele d’isomeri)

    diversi

          2710.1991

    petrolio (principalmente miscele d’idrocarburi non aromatici)*

    diversi

          2710.1292

    white spirits (principalmente miscele d’idrocarburi non aromatici)*

    diversi

          2707.3090 + 2902.4490

    xilene (miscele d’isomeri)

    diversi

    *
    Frazioni fino a 240 °C.

    74 RS 632.10, Allegato

    Allegato 275

    75 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 apr. 2008 (RU 2008 1765). Aggiornato dell’all. 3 n. 16 dell’O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dal n. II cpv. 2 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785), dell’all. 3 n. 10 dell’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445), dell’all. 2 n. 6 dell’O del 29 giu. 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell’informazione (RU 2016 2647), dal n. II cpv. 2 dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5953) e dell’all. 3 n. 13 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 445).

    (art. 2 lett. b)

    Elenco dei prodotti (composti organici volatili, COV, soggetti alla tassa)

    N. di tariffa76

    Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti

    ex 2207.

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari

                   1000

    –  alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 %     vol o più

                   2000

    –  alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    ex 2208.

    Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: non atti al consumo come bevande o generi voluttuari

    –  altri:

                   9010

    –  –  alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico         inferiore a 80 % vol

    ex 2209. 0000

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico non destinati a scopi alimentari

         2710.

    oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesel e diversi dai residui di oli:

    –  destinati ad altri usi:

                   1994

    –  –  distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima         di 300 °C, miscelati

                   1999

    –  –  altri distillati e prodotti

    oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:

                   2090

    –  destinati ad altri usi

                   2711

    Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:

    –  liquefatti:

    –  –  altri

                   1990

    –  –  –  altri

    N. di tariffa

    Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti

         2715. 0000

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs»)

         3201.

    Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:

                   1000

    –  estratto di quebracho

                   2000

    –  estratto di mimosa

                   9000

    –  altri

         3202.

    Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; prepa­razioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; prepara­zioni enzimatiche per preconcia:

                   1000

    –  prodotti per concia organici sintetici

                   9000

    –  altri

         3203.

    Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o ani­male previste nella nota 3 di questo capitolo:

                   0010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   0090

    –  –  altri

         3204.

    Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica defi­nita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

    –  sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali     sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:

                   1100

    –  –  coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

    –  –  coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti;         coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti:

                   1210

    –  –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   1290

    –  –  –  altri

    –  –  coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti:

                   1310

    –  –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   1390

    –  –  –  altri

                   1400

    –  –  coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

                   1500

    –  –  coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti         pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

                   1600

    –  –  coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

                   1700

    –  –  coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

                   1800

    –  materie coloranti carotenoidi e preparazioni a base di tali materie

    –  –  altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due delle         voci da 3204.11 a 3204.19:

                   1910

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   1990

    –  –  altri

                   2000

    –  prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di     avvivaggio»

    –  altri:

                   9010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9090

    –  –  altri

         3205. 0000

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

         3206.

    Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, di­verse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

    –  pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:

                   1100

    –  –  contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla         materia secca

                   1900

    –  –  altri

                   2000

    –  pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

    –  altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

                   4100

    –  –  oltremare e sue preparazioni

                   4200

    –  –  litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

                   4900

    –  –  altri

                   5000

    –  prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

         3207.

    Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di gra­nuli, di lamelle o di fiocchi:

                   1000

    –  pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili

                   2000

    –  preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

                   3000

    –  lustri liquidi e preparazioni simili

                   4000

    –  fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

         3208.

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modifi­cati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

                   1000

    –  a base di poliester

                   2000

    –  a base di polimeri acrilici o vinilici

                   9000

    –  altre

         3209.

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso:

                   1000

    –  a base di polimeri acrilici o vinilici

                   9000

    –  altre

         3210. 0000

    Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.

         3211. 0000

    Siccativi preparati

         3212.

    Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non ac­quosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:

                   1000

    –  fogli per l’impressione a caldo (carta pastello)

                   9000

    –  altri

         3213.

    Colori per la pittura artistica, l’insegnamento, la pittura di insegne, la modi­fica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tu­betti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:

                   1000

    –  colori in assortimenti

                   9000

    –  altri

         3214.

    Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:

                   1000

    –  mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella     pittura

                   9000

    –  altri

         3215.

    Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:

    –  inchiostri da stampa:

                   1100

    –  –  neri

                   1900

    –  –  altri

    –  altri:

                   9010

    –  –  cartucce d’inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da         inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443.31, 8443.32 o         8443.39 e contenenti componenti meccanici o elettrici; inchiostro         solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle         sottovoci 8443.31, 8443.32 o 8443.39

                   9090

    –  –  altri

         3301.

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

    –  oli essenziali di agrumi

                   1200

    –  –  di arancio

                   1300

    –  –  di limone

                   1900

    –  –  altri

    –  oli eterici essenziali diversi da quelli di agrumi:

                   2400

    –  –  di menta piperita (Mentha piperita)

                   2500

    –  –  di altra menta

    –  –  altri:

                   2910

    –  –  – oli di eucalipto e legno di sandalo

                   2930

    –  –  –  oli di anice, oli di anice, di anice stellato (badiana), di assenzio, di balsamo di gurium, di bay (mircia), di cananga, di canfora, di cannella, di carvi, di citronella, di foglie di pino, di garofano, di geranio, di ginepro, di lavanda e lavandina,di legno di cabriuva, di legno di cedro, di legno di gaiaco, di le mongrass, di linaloe o legno di rosa (compreso il linaloe del Messico), di litsea cubeba, di palmarosa, di pasciuli, di petitgrain, di rosmarino, di ruta, di sassafrasso, di shiu, di spigo, di timo, di vetiver

                   2980

    –  –  –  altri

    –  –  altri:

                   9090

    –  –  –  altri

         3302.

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell’industria delle bevande:

                   9000

    –  altri

         3303. 0000

    Profumi e acque da toeletta

         3304.

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conserva­zione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le prepara­zioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per mani­cure o pedicure:

                   1000

    –  prodotti per il trucco delle labbra

                   2000

    –  prodotti per il trucco degli occhi

                   3000

    –  preparazioni per manicure o pedicure

    –  altri:

                   9100

    –  –  ciprie, comprese quelle compatte

                   9900

    –  –  altri

         3305.

    Preparazioni per capelli:

                   1000

    –  sciampo

                   2000

    –  preparazioni per l’ondulazione o la stiratura, permanenti

                   3000

    –  lacche per capelli

                   9000

    –  altre

         3306.

    Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti, imballati per la vendita al minuto (fili dentari):

                   1000

    –  dentifrici

                   2000

    –  fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)

    –  altri:

                   9010

    –  –  prodotti per facilitare l’adesione delle dentiere

                   9090

    –  altri

         3307.

    Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né com­presi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti:

                   1000

    –  preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

                   2000

    –  deodoranti per la persona o contro il sudore

                   3000

    –  sali profumati e altre preparazioni per il bagno

    –  preparazioni per profumeria o deodoranti per locali, ivi compresi     preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

                   4100

    –  –  «agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione

                   4900

    –  –  altri

    –  altri:

                   9010

    –  –  soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali

                   9090

    –  altri

    ex 3401.

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

    –  saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o     forme ottenute a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute,     impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

                   1100

    –  –  da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale)

    –  –  altri:

                   1990

    –  –  –  altri (oltre ai saponi ordinari)

                   3000

    –  prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle,sotto     forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto,anche     contenenti sapone

    ex 3402.

    Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401; tranne i detersivi per tessili pronti all’uso delle voci di tariffa 3402.5000/9000.

    – agenti organici di superficie anionici, anche condizionati per la vendita al minuto:

                   3100

    –  –  acidi solfonici di alchilbenzeni lineari e loro sali

                   3900

    –  –  altri

    – altri agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:

    –  –  cationici:

                   4110

    –  –  –  prodotti delle liste contenute nella Parte 1 b

                   4190

    –  –  –  altri

    –  –  non ionici:

                   4210

    –  –  –  prodotti delle liste contenute nella Parte 1 b

                   4290

    –  –  –  altri

                   4900

    –  –  altri

                   5000

    – preparazioni condizionate per la vendita al minuto

                   9000

    – andere

         3403.

    Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eli­minare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anti- corrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

    –  contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:

                   1100

    –  –  preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli.

            o di altre materie

                   1900

    –  –  altre

    –  altre:

                   9100

    –  –  preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli         o di altre materie

                   9900

    –  –  altre

         3405.

    Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:

                   1000

    –  lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

                   2000

    –  encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno,     dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

                   3000

    –  lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

                   4000

    –  paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare

                   9000

    –  altri

         3506.

    Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al mi­nuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg:

                   1000

    –  prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la     vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg

    –  altri:

    –  –  adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma:

                   9130

    –  –  –  pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizza-             bili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di             dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con             schermi tattili

                   9180

    –  –  –  altri

    –  –  altri:

                   9910

    –  –  –  per l’alimentazione di animali

                   9990

    –  –  –  altri

         3707.

    Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l’impiego:

                   1000

    –  emulsioni per sensibilizzare le superfici

                   9000

    –  altri

         3805.

    Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre es­senze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del le­gno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo:

                   1000

    –  essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato

                   9000

    –  altri

         3808.

    Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e rego­latori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:

    –  merci indicate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

                   5200

    –  –  DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), in confezioni con contenuto in peso         netto non eccedente 300 g

                   5900

    –  –  altri

                   6100

    –  merci indicate nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:

                   6200

    –  –  in confezioni con contenuto in peso netto non eccedente 300 g

                   6900

    –  –  in confezioni con contenuto in peso netto superiore a 300 g ma non         eccedente 7,5 kg

    –  –  altri

    –  altri:

                   9120

    –  –  insetticidi:

                   9180

    –  –  –  a base di zolfo o di prodotti cuprici

    –  –  –  altri

                   9220

    –  –  fungicidi:

                   9280

    –  –  –  a base di zolfo o di prodotti cuprici

    –  –  –  altri

                   9320

    –  –  diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:

                   9380

    –  –  –  a base di zolfo o di prodotti cuprici

    –  –  –  altri

                   9410

    –  –  disinfettanti:

                   9480

    –  –  –  prodotti delle liste contenute nella parte 1b

                   9900

    –  –  –  altri

         3809.

    Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

    –  a base di sostanze amilacee:

                   1010

    –  –  per l’alimentazione di animali

                   1090

    –  –  altri

    –  altri:

                   9100

    –  –  dei tipi utilizzati nell’industria tessile o nelle industrie simili

                   9200

    –  –  dei tipi utilizzati nell’industria della carta o nelle industrie simili

                   9300

    –  –  dei tipi utilizzati nell’industria del cuoio o nelle industrie simili

         3810.

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasa­tura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:

                   1000

    –  preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o     brasare, composte di metallo e di altri prodotti

                   9000

    –  altre

         3814.

    Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:

                   0090

    –  altri

         3815.

    Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove

    –  catalizzatori su supporti:

                   1100

    –  –  aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

                   1200

    –  –  aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un         metallo prezioso

                   1900

    –  –  altri

                   9000

    –  altri

         3817.

    Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:

                   0090

    –  altri

         3820. 0000

    Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento

         3824.

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove:

    –  leganti preparati per forme o per anime da fonderia:

                   1010

    –  –  per l’alimentazione di animali

                   1090

    –  –  altri

                   3000

    –  carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

                   4000

    –  additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

                   5000

    –  malte e calcestruzzo, non refrattari

                   6000

    –  sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44

    –  merci indicate nella nota di sottovoci 3 di questo capitolo:

                   8100

    –  –  contenenti ossirano (ossido di etilene)

                   8200

    –  –  contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o

            policlorobifenili (PCB)

                   8300

    –  –  contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile)

                   8400

    –  –  contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO),         clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-         bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfano (ISO),         endrina (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)

                   8500

    –  –  contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il         lindano (ISO, DCI)

                   8600

    –  –  contenenti pentaclorobenzene (ISO) o esaclorobenzene (ISO)

                   8700

    –  –  contenenti acido perfluorottano solfonico, suoi sali, perfluorottano         sulfonamide o floruro di perfluorottano solfonile

                   8800

    –  –  contenenti eteri tetra-, penta-, esa-, epta- o ottabromodifenilici

                   8900

    –  –  contenenti paraffine clorurate a catena corta

    –  altri:

                   9100

    –  –  miscele e preparazioni costituite principalmente da (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato

                   9200

    –  –  esteri di poliglicolo di acido metilfosfonico

    –  –  altri:

    –  –  –  preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie             alimentari:

                   9911

    –  –  –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9919

    –  –  –  –  altri

    –  –  –  altri:

                   9991

    –  –  –  –  per l’alimentazione di animali

                   9999

    –  –  –  –  altri

         3825.

    Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenenti COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]):

                   1000

    –  rifiuti urbani

                   2000

    –  fanghi di depurazione

                   3000

    –  rifiuti clinici

    –  residui di solventi organici:

                   4100

    –  –  alogenati

                   4900

    –  –  altri

                   5000

    –  residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per     freni e di liquidi antigelo

    –  altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:

                   6100

    –  –  contenenti principalmente costituenti organici

                   6900

    –  –  altri

    –  altri:

                   9010

    –  –  per l’alimentazione di animali

                   9090

    –  –  altri

         3826.

    Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %:

                   0090

    –  altri

         3827.

    Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano, non nominati né compresi altrove:

    –  contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC); contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC); contenenti tetracloruro di carbonio; contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio):

                   1100

    –  –  contenenti clorofluorocarburi (CFC) , anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

                   1200

    –  –  contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

                   1300

    –  –  contenenti tetracloruro di carbonio

                   1400

    –  –  contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

                   2000

    –  contenenti bromoclorodifluorurometano (alone-1211), bromotrifluorometano (alone-1301) o dibromotetrafluoroetani (alone-2402)

    –  contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC):

                   3100

    –  –  contenenti sostanze delle voci 2903.41 a 2903.48

                   3200

    –  –  altri, contenenti sostanze delle voci 2903.71 a 2903.75

                   3900

    –  –  altri

                   4000

    –  contenenti bromuro di metile (bromometano) o bromoclorometano

    –  contenenti trifluorometano (HFC-23) o perfluorocarburi (PFC) ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC):

                   5100

    –  –  contenenti trifluorometano (HFC-23)

                   5900

    –  –  altri

    –  contenenti altri idrofluorocarburi (HFC) ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC):

                   6100

    –  –  contenenti, in peso, 15 % o più di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a)

                   6200

    –  –  altri, non menzionati nella sottovoce qui precedente, contenenti, in peso, 55 % o più di pentafluoroetano (HFC-125) ma non contenenti derivati fluorurati non saturi degli idrocarburi aciclici (HFO)

                   6300

    –  –  altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti, in peso, 40 % o più di pentafluoroetano (HFC-125)

                   6400

    –  –  altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti, in peso, 30 % o più di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) ma non contenenti derivati fluorurati non saturi degli idrocarburi aciclici (HFO)

                   6500

    –  –  altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti, in peso, 20 % o più di difluorometano (HFC-32) e 20 % o più di pentafluoroetano (HFC-125)

                   6800

    –  –  altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti sostanze delle voci 2903.41 a 2903.48

                   6900

    –  –  altri

                   9000

    –  altri

         3901.

    Polimeri di etilene, in forme primarie:

                   1000

    –  polietilene di densità inferiore a 0,94

                   2000

    –  polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

                   3000

    –  copolimeri di etilene e di acetato di vinile

                   4000

    –  copolimeri etilene-alfa-olefine, di densità inferiore a 0,94

    –  altri:

                   9010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9080

    –  –  altri

         3902.

    Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:

                   1000

    –  polipropilene

                   2000

    –  poliisobutilene

                   3000

    –  copolimeri di propilene

    –  altri:

                   9010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9090

    –  –  altri

         3903.

    Polimeri di stirene, in forme primarie:

    –  polistirene (polistirolo):

                   1100

    –  –  espansibile

                   1900

    –  –  altri

                   2000

    –  copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)

                   3000

    –  copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

                   9000

    –  altri

         3904.

    Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:

                   1000

    –  poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze

    –  altro poli(vinilcloruro):

                   2100

    –  –  non plastificato

                   2200

    –  –  plastificato

                   3000

    –  copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

                   4000

    –  altri copolimeri di cloruro di vinile

                   5000

    –  polimeri di cloruro di vinilidene

    –  polimeri fluorurati:

                   6100

    –  –  politetrafluoroetilene:

                   6900

    –  –  altri

                   9000

    –  altri

         3905.

    Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:

    –  poli(vinilacetato):

                   1200

    –  –  in dispersione acquosa

                   1900

    –  –  altri

    –  copolimeri di acetato di vinile:

                   2100

    –  –  in dispersione acquosa

                   2900

    –  –  altri

                   3000

    –  poli(vinilalcool), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

    –  altri:

                   9100

    –  –  copolimeri

    –  –  altri:

                   9910

    –  –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9990

    –  –  –  altri

         3906.

    Polimeri acrilici in forme primarie:

                   1000

    –  poli(metilmetacrilato)

    –  altri:

                   9010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9090

    –  –  altri

         3907.

    Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie:

    –  poliacetali:

                   1010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   1090

    –  –  altri

    –  altri polieteri:

                   2100

    –  –  metilfosfonato di bis(poliossietilene)

    –  –  altri:

                   2910

    –  –  –  prodotti delle liste contenute nella parte 1b

                   2990

    –  –  –  altri

    –  resine epossidiche:

                   3010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   3090

    –  –  altri

                   4000

    –  policarbonati

                   5000

    –  resine alchidiche

                   6100

    –  –  con un indice di viscosità di 78 ml/g o più

                   6900

    –  –  altri

                   7000

    –  poli(acido lattico)

    –  altri poliesteri:

                   9100

    –  –  non saturi

    –  –  altri:

                   9910

    –  –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9920

    –  –  –  copolimeri termoplastici a base di poliestere aro-             matico a cristalli liquidi

                   9970

    –  –  –  altri

         3908.

    Poliammidi in forme primarie:

                   1000

    –  poliammidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6, 12:

                   9000

    –  –  altri

         3909.

    Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie:

    –  resine ureiche; resine di tiourato:

                   1010

    –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   1090

    –  altri

                   2000

    –  resine melamminiche

    –  –  poli(isocianato di metilenfenile) (MDI greggio, MDI polimerico)

                   3100

    –  –  altri

                   3900

    –  resine fenoliche:

                   4010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   4090

    –  –  altri

                   5000

    –  poliuretani

         3910. 0000

    Siliconi in forme primarie:

         3911.

    Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri, poli­solfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nomi­nati né compresi altrove, in forme primarie:

    –  resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di     cumarone-indene e politerpeni:

                   1010

    –  –  dispersi o disciolti in veicoli non acquosi

                   1090

    –  –  altri

                   2000

    –  poli(1,3-fenilene metilfosfonato)

    –  altri:

                   9010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9090

    –  altri

         3912.

    Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

    –  acetati di cellulosa:

                   1100

    –  –  non plastificati

                   1200

    –  –  plastificati

                   2000

    –  nitrati di cellulosa (compresi i collodi)

    –  eteri di cellulosa:

    –  –  carbossimetilcellulosa e suoi sali:

                   3110

    –  –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   3190

    –  –  –  altri

    –  –  altri:

                   3910

    –  –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   3990

    –  –  –  altri

    –  altri:

                   9010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9090

    –  –  altri

         3913.

    Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati (p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

                   1000

    –  acido alginico, suoi sali e suoi esteri

    –  altri:

                   9010

    –  –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   9090

    –  –  altri

         3914.

    Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie:

                   0010

    –  prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

                   0090

    –  altri

    76 RS 632.10, Allegato

    Allegato 377

    77 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Aggiornato dai n. II dell’O del DATEC del 28 nov. 2016 (RU 2016 4923) e dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

    (art. 9 lett. c)

    Riduzione delle emissioni diffuse di COV

    1 Requisiti di esercizio per impianti stazionari

    11 Requisiti generali

    111 Principio

    Tutti i processi rilevanti dal punto di vista dei COV devono essere ottimizzati al fine di ridurne le emissioni diffuse.

    112 Captazione e depurazione dell’aria di scarico

    1 I processi devono avvenire in sistemi chiusi, se ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

    2 L’aria di scarico proveniente da sistemi chiusi deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento.

    3 In caso di processi in sistemi non chiusi, l’aria di scarico deve essere convogliata, mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adeguate verso il dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.

    4 L’aria di scarico dei locali deve essere evacuata, attraverso un dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.

    5 L’aria di scarico secondo i capoversi 2-4 deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento anche dopo il termine della produzione (tempo di funziona­mento supplementare del dispositivo di abbattimento).

    6 I capoversi 3-5 non sono applicabili, se è accertato che l’aria di scarico contiene concentrazioni di COV tanto basse da non risultare idonea a un’evacuazione tramite un dispositivo di abbattimento.

    7 Per il sistema di scarico dell’aria deve essere a disposizione un piano di manutenzione aggiornato che stabilisca in particolare come garantire che:

    a.
    il sistema di scarico dell’aria sia stagno;
    b.
    le componenti critiche del sistema siano sostituibili rapidamente.

    8 La ventilazione nei locali aziendali con immissione meccanica di aria deve essere impostata, se possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio nonché sopportabile sotto il profilo economico, in modo da creare una depressione, quando:

    a.
    un edificio di produzione dispone di un unico locale aziendale che emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV;
    b.
    un edificio di produzione dispone di più locali aziendali che emettono un carico annuo complessivo di almeno 1000 kg di COV; o
    c.
    un edificio di produzione dispone di più locali aziendali e uno di questi locali aziendali emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV.
    113 Copertura dei contenitori

    I contenitori contenenti COV devono essere dotati di una copertura adeguata.

    114 Organizzazione del lavoro

    1 Devono essere disponibili direttive di lavoro aggiornate che disciplinano l’utilizzo di solventi in modo da limitare le emissioni. Inoltre devono prevedere norme di procedura in caso di fuoriuscita di solventi.

    2 I collaboratori devono essere istruiti periodicamente riguardo all’applicazione delle diret­tive di lavoro.

    3 Il rispetto delle direttive di lavoro deve essere verificato periodicamente.

    115 Documentazione

    1 Deve essere disponibile un inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita. Esso comprende in particolare una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte.

    2 Le emissioni diffuse di COV devono essere motivate.

    12 Requisiti per processi specifici

    Processi

    Requisiti

    Processi di riempimento e travaso
    Se possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico: sistema di recupero dei vapori
    In alternativa: convogliamento dell’aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
    Miscele di sostanze
    Per impianti di miscelazione chiusi: aggiunta del solvente all’interno del sistema chiuso
    Per altri processi di miscelazione: dotare i conteni­tori di una copertura stagna; convogliare l’aria di scarico fuoriuscita verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
    Asciugatura e cottura durante la stampa, l’accoppiamento e il rivestimento
    Da effettuare in sistemi chiusi
    Pulizia di contenitori, prodotti e componentia nonché pulizia generale
    Se possibile dal punto di vista tecnico: pulizia con acqua o detergenti senza COV. In caso di impiego di COV si applicano i seguenti requisiti:
    se la pulizia avviene più volte alla settimana: solo in sistemi chiusi con trattamento (esterno) dei rifiuti di solventi,
    l’apertura dell’impianto di pulizia per prelevare i contenitori, i prodotti e i componenti puliti va sincronizzata con l’avvio dell’aspirazione e il convogliamento dell’aria verso il dispositivo di abbattimento, in modo da escludere emissioni di COV nel locale e nell’ambiente,
    pulizia e asciugatura manuale in sistemi aperti: solo in locali chiusi con convogliamento dell’aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento; chiusura forzata del coperchio della vasca di pulizia immediatamente dopo la pulizia,
    stoccaggio degli utensili di pulizia contaminati da solventi in contenitori chiusi.
    Stoccaggio
    Contenitori o sistemi chiusi; convogliamento dell’aria di scarico derivante dalla compensazione della pressione al dispositivo di abbattimento; in alternativa utilizzo di una valvola di contropressione
    Smaltimento
    Condotta fino al centro di smaltimento o trasporto mediante contenitori chiusi
    a
    Nell’ambito dell’impiego di COV alogenati deve essere osservato l’allegato 2 numero 87 OIAt.

    13 Requisiti equivalenti

    Su richiesta i requisiti secondo il presente allegato possono essere sostituiti da altri requisiti se quest’ultimi riducono le emissioni diffuse di COV almeno nella stessa misura.

    2 Direttive settoriali specifiche

    1 Per concretizzare i requisiti secondo il presente allegato, l’UFAM emana direttive specifiche per settore. Tali direttive possono prevedere requisiti supplementari specifici per settore.

    2 Esso adegua le direttive al progresso tecnico.

    3 Prima di emanare o adeguare le direttive, consulta i rami economici interessati e i Cantoni.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

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