814.019 OHEL
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    814.019

    Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento

    (OHEL)

    del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 35b e 35c della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

    ordina:

    Art. 1 Principio

    1 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» (HEL) con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione.

    2 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione del­l’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’in­centivazione sugli HEL.

    3 L’HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) può essere mescolato con altre qualità di oli da riscaldamento soltanto dopo che è sorto il cre­dito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’in­centi­vazione.

    Art. 2 Esecuzione

    1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)3 esegue la presente ordinanza, fatta ecce­zione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’UDSC riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecu­zione dell’or­dinanza.4

    2 L’Ufficio federale dell’ambiente5 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.

    3 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    4 Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4063).

    5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

    Art. 3 Aliquota della tassa

    L’aliquota della tassa è di 12 franchi per ogni 1000 kg di HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa). Detta aliquota corrisponde a franchi 10,14 per ogni 1000 litri alla temperatura di 15° C.

    Art. 3a6 Metodo di misurazione

    1 Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale.

    2 Il tenore di zolfo viene rilevato applicando il metodo di analisi ASTM D 5453:20007.

    3 I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contemplati nell’articolo 9 della norma ISO 4259:19928.

    6 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4065).

    7 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

    8 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

    Art. 49 Distribuzione del prodotto della tassa

    1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

    2 Per assicuratori si intendono:

    a.
    gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 199410 sull’assicurazione malattie (LAMal);
    b.
    l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199211 sull’assicurazione militare (LAM).

    3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.

    4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:

    a.
    sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
    b.
    sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

    5 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

    6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione.

    7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

    9 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 3 all’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

    10 RS 832.10

    11 RS 833.1

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?