Art. 1 Principio
1 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» (HEL) con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione.
2 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sugli HEL.
3 L’HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) può essere mescolato con altre qualità di oli da riscaldamento soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione.