Art. 1 Principio
1 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero benzina o olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione. Ai sensi della presente ordinanza, con il termine «benzina» si intende la benzina per motori.
2 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel.
3 La benzina o l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) possono essere mescolati con altre qualità di carburanti soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione.