814.020 OBGZ
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    814.020

    Ordinanza concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento

    (OBDZ)

    del 15 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 35bbis capoversi 4 a 6 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente,

    ordina:

    Art. 1 Principio

    1 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero benzina o olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione. Ai sensi della presente ordinanza, con il termine «benzina» si intende la benzina per motori.

    2 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel.

    3 La benzina o l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) possono essere mescolati con altre qualità di carburanti soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione.

    Art. 2 Esecuzione

    1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)3 esegue la presente ordinanza, fatta ecce­zione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’UDSC riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (pro­venti lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza.

    2 L’Ufficio federale dell’ambiente4 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.

    3 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 2004 4937).

    Art. 3 Aliquota della tassa

    L’aliquota della tassa per la benzina e l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa), ammonta a 3 centesimi per ogni litro alla tempera­tura di 15 ºC.

    Art. 4 Metodo di misurazione

    1 Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale.

    2 Il tenore di zolfo viene rilevato applicando uno dei seguenti metodi di analisi:

    a.
    PrEN ISO/DIS 20846:20025;
    b.
    PrEN ISO/DIS 20884:20026.

    3 I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contem­plati nell’articolo 9 della norma ISO 4259:19927.

    5 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Win-terthur; www.snv.ch

    6 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Win-terthur; www.snv.ch

    7 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Win-terthur; www.snv.ch

    Art. 58 Distribuzione del prodotto della tassa

    1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

    2 Per assicuratori si intendono:

    a.
    gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie (LAMal);
    b.
    l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199210 sull’assicurazione militare (LAM).

    3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.

    4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:

    a.
    sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
    b.
    sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

    5 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

    6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione.

    7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

    8 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

    9 RS 832.10

    10 RS 833.1

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