Art. 1 Scopo
La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano messi in commercio legno e prodotti da esso derivati che non provengono da prelievo o da commercio legali.
814.021
del 12 maggio 2021 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4, nonché 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano messi in commercio legno e prodotti da esso derivati che non provengono da prelievo o da commercio legali.
1 La presente ordinanza si applica al legno e ai prodotti da esso derivati di cui all’allegato 1.
2 Essa non si applica ai prodotti ottenuti da legname di scarto.
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
1 Gli operatori devono applicare un sistema di dovuta diligenza.
2 Il sistema di dovuta diligenza include:
3 Gli operatori devono aggiornare e valutare annualmente il proprio sistema di dovuta diligenza. Essi possono far valutare il proprio sistema e la sua applicazione secondo l’articolo 10 da un servizio di ispezione riconosciuto.
1 Gli operatori hanno l’obbligo di procurarsi le informazioni seguenti:
2 Essi devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati.
2 RS 453.0
Gli operatori devono eseguire una valutazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 nonché secondo i seguenti criteri:
1 Se il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali non è trascurabile, gli operatori devono attenuare il rischio per mezzo di ulteriori accertamenti e misure.
2 Se dopo l’attenuazione del rischio quest’ultimo continua a essere non trascurabile, gli operatori non possono mettere in commercio il legno o i prodotti da esso derivati.
Le informazioni secondo gli articoli 4–7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.
I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l’articolo 35g capoverso 1 LPAmb.
Un servizio di ispezione ha i seguenti compiti:
1 Un servizio di ispezione può essere riconosciuto se soddisfa i seguenti requisiti:
2 Il riconoscimento avviene su domanda, alla quale deve essere allegata la documentazione secondo l’allegato 2. La competenza per il riconoscimento è attribuita all’UFAM. Quest’ultimo emana un capitolato d’oneri in cui è indicato quali competenze tecniche devono possedere i servizi di ispezione e quali elementi vanno verificati e annotati in un rapporto nell’ambito di un’ispezione.
3 Se un servizio di ispezione non adempie più le condizioni, l’UFAM gli fissa un termine per colmare la lacuna. Se la lacuna non viene colmata entro tale termine, l’UFAM revoca l’accreditamento all’organismo e informa il SAS.
4 Il SAS invia all’UFAM i rapporti allestiti nell’ambito dell’accreditamento e del mantenimento dell’accreditamento dei servizi di ispezione.
5 L’UFAM tiene un elenco pubblico dei servizi di ispezione riconosciuti.
3 Le norme possono essere consultate gratuitamente e ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
1 L’UFAM gestisce un sistema d’informazione nel quale rileva i seguenti dati:
2 I Cantoni hanno accesso al sistema d’informazione e vi registrano dati se ciò è necessario per l’esecuzione secondo l’articolo 15 capoverso 3.
Nell’ambito dei suoi controlli secondo l’articolo 15 capoverso 2 e nei casi previsti dall’articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 della legge federale del 16 marzo 20124 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
4 RS 453
1 L’UFAM è l’autorità competente per la comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali.
2 Esso può comunicare i dati personali degli operatori, dei commercianti e dei servizi di ispezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative o penali necessarie per l’esecuzione delle disposizioni dell’Unione europea relative alla messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati alle autorità amministrative competenti dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo.
1 L’UFAM esegue la presente ordinanza.
2 Esso controlla se gli operatori e i commercianti, come pure i servizi di ispezione riconosciuti, rispettano i loro impegni secondo la presente ordinanza; nel caso degli operatori e dei commercianti, il controllo avviene secondo un approccio basato sui rischi.
3 Se il legname è di provenienza nazionale, i controlli degli operatori competono ai Cantoni.
1 L’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) controlla, su richiesta dell’UFAM, se durante l’importazione di legno e prodotti da esso derivati vengono rispettati gli obblighi previsti dagli articoli 5–7.
2 In caso di sospetta infrazione, l’UDSC è autorizzato a trattenere la merce. In tal caso viene coinvolto l’UFAM, che effettua ulteriori accertamenti e adotta le misure necessarie.
3 L’UFAM può richiedere all’UDSC le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.
1 Gli operatori, i commercianti e i servizi di ispezione devono trasmettere alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni necessarie per l’esecuzione e garantire loro l’accesso ai propri impianti e installazioni.
2 Su richiesta dell’UFAM, gli operatori, i commercianti e i servizi di ispezione devono registrare i documenti necessari nel sistema d’informazione di cui all’articolo 12 capoverso 1.
1 L’UFAM e i Cantoni possono sequestrare a un operatore legno o prodotti da esso derivati se hanno un fondato sospetto che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali.
2 Essi fissano un termine per consentire all’operatore di invalidare il sospetto.
3 Se il sospetto non viene invalidato entro il termine impartito, il legno sequestrato o i prodotti del legno sequestrati vengono confiscati.
1 I prodotti sequestrati sono tenuti provvisoriamente in un luogo adatto e a spese dell’operatore.
2 I prodotti confiscati sono:
Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l’ordinanza del 3 giugno 20055 sugli emolumenti dell’UFAM.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni aggiorna gli allegati 1 e 2 in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Gli articoli 4–9 sono applicabili soltanto al legno e ai prodotti da esso derivati che sono stati messi per la prima volta in commercio dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Voce di tariffa doganale | Designazione della merce |
4401 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o forme simili |
4403 | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
4406 | Traversine di legno per strade ferrate o simili |
4407 | Legno segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno stratificato simile e altro legno, segati per il lungo, tranciati o sfogliati, anche piallati, levigati , assemblati in parallelo o di testa, di spessore non eccedente 6 mm |
4409 | Legno (comprese le liste e le tavolette per parquet, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
4410 | Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (ad esempio «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerati con resine o altri leganti organici |
4411 | Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri |
4412 | Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
4413 | Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati |
4414 | Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili |
4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette, di legno |
4416 | Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio |
4418 | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria, per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno |
47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche |
48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
9403 30 | Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici |
9403 40 | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine |
9403 50 | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto |
9403 60 | Altri mobili di legno |
9403 91 | Parti di mobili di legno |
9406 10 | Costruzioni prefabbricate di legno |
I servizi di ispezione devono presentare all’UFAM, unitamente alla domanda di riconoscimento, la seguente documentazione:
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...6
6 Le mod. possono essere consultate alla RU 2021 306.
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