Art. 1
1 L’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) è approvato.
2 Il Consiglio federale coordina le attività dei servizi che raccolgono o elaborano dati ambientali con quelle dell’Agenzia europea dell’ambiente e provvede ad impedire doppioni.
3 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l’Accordo.