814.076 ODO
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    814.076

    Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere

    (ODO)1

    del 27 giugno 1990 (Stato 1° giugno 2019)

    1 Nuovo testo del tit. giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1570).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 55 capoverso 3 e 55f capoverso 2 della legge 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),5

    ordina:

    2 RS 814.01

    3 RS 814.91

    4 RS 451

    5 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

    Art. 16 Organizzazioni legittimate a ricorrere

    Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo gli articoli 55 e 55f LPAmb, 28 LIG o 12 LPN figurano nell’allegato.

    6 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

    Art. 2 Controllo

    1 In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della desi­gnazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica­zioni (Dipartimento).7

    2 Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto di ricorso. Esso può consultare i documenti necessari per la valutazione. Se accerta che un’organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale le pertinenti modifiche dell’allegato.8

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1570).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).

    Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni

    1 Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 55 capoverso 1 LPAmb o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organiz­zazioni legittimate a ricorrere (allegato).9

    2 Le organizzazioni che adempiono le condizioni degli articoli 55 capoverso 1 e 55f capoverso 1 LPAmb, dell’articolo 28 capoverso 1 LIG o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).10

    3 La richiesta deve contenere:

    a.
    i dati relativi al diritto di ricorso di cui l’organizzazione vuole fruire;
    b.
    la prova che l’organizzazione adempie alle condizioni necessarie a tal fine; e
    c.
    i documenti necessari per detta prova, in particolare gli statuti e i rapporti annuali degli ultimi 10 anni.11

    4 Secondo l’articolo 55 capoverso 1 LPAmb e l’articolo 12 capoverso 1 LPN, le attività economiche delle organizzazioni servono a conseguire scopi idealistici se il tipo di attività corrisponde a tali scopi e l’attività in questione non è predominante rispetto alle altre attività dell’organizzazione.12

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1570).

    10 Nuovo testo giusta il n. 5 all’all. 5 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

    11 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).

    12 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2008 4635).

    Art. 413 Rendicontazione

    1 Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) entro la fine di aprile e rendono pubbliche tali informazioni.

    2 L’organizzazione deve mostrare nella sua statistica, indicando l’autorità competente, in quanti casi conclusi nell’anno precedente:

    a.
    i suoi ricorsi sono stati accolti, interamente o parzialmente, respinti o sono diventati senza oggetto;
    b.
    ha stipulato accordi con i richiedenti secondo gli articoli 55c capoverso 1 LPAmb o 12d capoverso 1 LPN e ha ritirato il proprio ricorso in tale ambito;
    c.
    ha ritirato il proprio ricorso senza stipulare un accordo.

    3 L’UFAM determina in quale forma devono essergli forniti i dati di cui al capo­verso 2. Tiene una statistica globale di tali dati e la pubblica.

    4 Le organizzazioni informano l’UFAM entro la fine di aprile di ogni anno sull’ammontare delle loro entrate dell’anno precedente in relazione all’esercizio del diritto di ricorso.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).

    Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 200814

    Le organizzazioni devono rendere conto dell’esercizio del diritto di ricorso secondo l’articolo 4 capoversi 1, 2 e 4, la prima volta nell’aprile 2009 per l’anno 2008.

    Allegato15

    15 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1570). Aggiornato dal n. I delle O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2671), del 16 apr. 2003 (RU 2003 1142), dal n. 5 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (RU 2008 4377), dal n. I dell’O del 27 ott. 2010 (RU 2010 5077), dal n. III 1 dell’O del 12 ago. 2015 (RU 2015 2903), dalla correzione del 30 apr. 2019 (RU 2019 1303) e dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1485).

    (art. 1)

    Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN

    Associazioni

    Legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb/ LIG a

    Legittimate a ricorrere ai sensi della LPN b

      1. Aqua Viva

    x

    x

      2. EspaceSuisse

    x

    x

      3. WWF Svizzera

    x

    x

      4. Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU / BirdLife Svizzera

    x

    x

      5. Lega svizzera del patrimonio nazionale (LSP)

    x

    x

      6. Pro Natura

    x

    x

      7. Club alpino svizzero (CAS)

    x

    x

      8. ...

      9. Helvetia Nostra

    x

    x

    10. Associazione Svizzera per la protezione della salute e di tecnica ambientale (ASTA)

    x

    11. Società svizzera di pedologia (SSP)

    x

    x

    12. Fondazione per la pratica della protezione dell’ambiente in Svizzera

    x

    x

    13. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP)

    x

    x

    14. Fondazione svizzera per l’energia (FSE)

    x

    x

    15. Federazione svizzera degli amici della natura (FSAN)

    x

    x

    16. Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)

    x

    17. Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA)

    x

    x

    18. Federazione svizzera di pesca e piscicoltura (FSPP)

    x

    x

    19. Dark-Sky Switzerland (DSS)

    x

    x

    20. Associazione traffico e ambiente (ATA)

    x

    21. Federazione svizzera per i sentieri (FSS)

    x

    22. Archeologia Svizzera

    x

    23. Greenpeace Svizzera

    x

    x

    24. ...

    25. Fondazione svizzera della Greina (FSG)

    x

    x

    26. CacciaSvizzera

    x

    x

    27. Società Svizzera di Speleologia

    x

    28. Società di storia dell’arte in Svizzera (SSAS)

    x

    29. Medici per l’ambiente

    x

    30. Iniziativa delle Alpi

    x

    x

    31. Mountain Wilderness

    x

    x

    a
    Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi degli art. 55, 55f LPAmb e 28 LIG.
    b
    Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 12 LPN.

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