814.812.31 OADAP
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    814.812.31

    Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive

    (OADAP)

    del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

    ordina:

    Sezione 1: Necessità e condizioni

    Art. 12 Necessità

    1 Chi, a titolo professionale o commerciale, applica un procedimento o impiega prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

    2 Il titolare di un’autorizzazione speciale può dirigere terzi nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito della sua autorizzazione. Egli deve:

    a.
    essere presente al minimo una volta alla settimana presso le piscine collet­tive di cui è responsabile, e
    b.
    assicurare la formazione del personale da dirigere e sorvegliare quest’ultimo in modo appropriato.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447).

    Art. 1a3 Definizioni

    1 Per procedimenti e prodotti ai sensi della presente ordinanza s’intendono:

    a.
    i biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sui biocidi (OBioc);
    b.
    tutti i procedimenti o i prodotti applicati allo scopo di lottare contro sostanze o organismi nocivi nell’acqua delle piscine oppure di ritardarne o impedirne la comparsa.

    2 Per piscine collettive si intendono piscine con vasche artificiali utilizzate dalla comunità, in particolare:

    a.
    piscine coperte;
    b.
    piscine all’aperto;
    c.
    piscine scolastiche e per l’apprendimento del nuoto;
    d.
    piscine terapeutiche;
    e.
    piscine d’albergo;
    f.
    piscine in impianti per il tempo libero e fitness;
    g.
    piscine in centri di vacanza;
    h.
    vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell’acqua.

    3 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447).

    4 RS 813.12

    Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

    1 L’autorizzazione speciale è rilasciata a una persona che possiede le capacità e conoscenze necessarie conformemente all’allegato 1.

    2 Per attestazione delle capacità e conoscenze necessarie si intende il superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

    Sezione 2: Esame tecnico

    Art. 3

    1 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

    2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

    Sezione 3: Qualifiche equivalenti

    Art. 4 Diplomi di scuole e istituti di formazione professionale

    1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza.

    2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

    3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.

    4 Il certificato di diploma per una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

    Art. 55

    5 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1999).

    Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

    Le autorizzazioni speciali di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere.

    Art. 7 Esperienza professionale sufficiente

    1 Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 3.

    2 L’UFSP riconosce, su richiesta, a una persona un’esperienza professionale sufficiente se gli vengono sottoposte pertinenti attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure se tale esperienza è avallata da una conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

    2bis A tal fine, l’UFSP sente le autorità cantonali d’esecuzione.6

    3 Una conferma dell’UFSP circa il possesso di una sufficiente esperienza professionale nell’ambito dell’impiego a titolo professionale o commerciale di biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 OBioc7 per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive equivale a un’autorizzazione speciale.

    6 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447).

    7 RS 813.12

    Art. 7a8 Rifiuto del riconoscimento

    1 In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 7 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

    2 La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

    8 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447).

    Sezione 4: Compiti dei servizi competenti

    Art. 8 Ente responsabile

    1 L’ente responsabile dell’organizzazione degli esami tecnici è composto delle associazioni professionali interessate dal profilo tecnico.

    2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

    a.
    designa e sorveglia gli organi d’esame;
    b.
    coordina gli esami tecnici;
    c.
    tiene una statistica degli esami;
    d.
    presenta un rapporto annuale all’UFSP.
    Art. 9 Organi d’esame

    Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

    a.
    svolgono gli esami tecnici;
    b.
    designano gli esaminatori;
    c.
    rilasciano le autorizzazioni speciali:
    1.
    dopo il superamento dell’esame tecnico,
    2.9
    ...;
    d.
    comunicano al loro ente responsabile l’avvenuto rilascio di autorizzazioni speciali;
    e.
    tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate.

    9 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1999).

    Art. 10 Ufficio federale della sanità pubblica

    L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:

    a.
    sorveglia gli enti responsabili;
    b.
    tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
    c.
    decide in merito a domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
    d.
    rilascia su richiesta un attestato dell’esperienza professionale sufficiente acquisita nell’impiego a titolo professionale o commerciale di biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 OBioc10 per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive;
    e.
    tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
    f.
    stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
    g.
    può istituire una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
    Art. 11 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

    1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’ esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia.

    2 La commissione consiglia l’UFSP sulle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.

    Sezione 5: Tasse, emolumenti

    Art. 12

    1 Le tasse per gli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.

    2 Gli emolumenti riscossi per la rimanente esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 200511 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

    Sezione 6: …

    Art. 1312

    12 Abrogato dal n. V 11 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Allegato 114

    14 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1999).

    (art. 2 cpv. 1)

    Capacità e conoscenze necessarie

    Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

    1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

    1.1

    Esposizione

    Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalativa).

    1.2

    Effetti

    Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva.

    1.3

    Tossicità dei disinfettanti

    Sapere spiegare gli effetti tossici sull’uomo e i relativi sintomi causati dai disinfettanti più importanti (cloro gassoso, ipoclorito).

    1.4

    Dose-effetto

    Sapere illustrare il principio dose-effetto.

    1.5

    Rischio

    Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza.

    1.6

    Resistenze

    Sapere spiegare la problematica dell’insorgere delle resistenze in seguito all’impiego di disinfettanti.

    1.7

    Germi

    Sapere citare i microrganismi più importanti contro i quali si deve combattere nelle piscine collettive.

    2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

    2.1

    Leggi

    Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un impiego appropriato e sicuro dei disinfettanti (in particolare i relativi atti normativi nelle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose).

    2.2

    Norme

    Sapere indicare i contenuti rilevanti delle norme e direttive più importanti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine.

    2.3

    Schede di dati di sicurezza

    Sapere citare la struttura e i contenuti fondamentali delle schede di dati di sicurezza.

    2.4

    Principi attivi

    Sapere elencare i principi attivi ammessi per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive e indicare le relative limitazioni d’impiego.

    2.5

    Autorità esecutive

    Sapere indicare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.

    3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

    3.1

    Caratterizzazione di proprietà pericolose

    Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza

    3.2

    Utilizzazione

    Sapere indicare e illustrare le misure precauzionali fondamentali per l’utilizzazione di prodotti chimici.

    3.3

    Misure di protezione individuale

    Sapere illustrare le misure e i mezzi di protezione individuale (protezione delle vie respiratorie, delle mani e degli occhi, indumenti protettivi).

    3.4

    Scheda di dati di sicurezza

    Sapere spiegare e utilizzare le informazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti i possibili pericoli derivanti dai disinfettanti impiegati nell’azienda e le relative contromisure.

    3.5

    Pericoli sul posto di lavoro

    Sapere citare i diversi pericoli sul posto di lavoro.

    3.6

    Emissione involontaria

    Sapere elencare e mettere in atto le misure da prendere in caso di emissione involontaria (decontaminazione [sostanze assorbenti], garanzia di un’aerazione sufficiente, misure di protezione personale ecc. ).

    3.7

    Incidenti

    Sapere illustrare i possibili effetti di una liberazione di cloro gassoso sulle persone colpite e sull’ambiente circostante.

    3.8

    Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze

    Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (ad es. Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]).

    3.9

    Sorveglianza

    Sapere citare e illustrare le misure per limitare e monitorare le possibili esposizioni a prodotti chimici.

    3.10

    Parametri

    Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (ad es. i valori limite) e le loro relazioni reciproche.

    3.11

    Pronto soccorso

    Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo avvelenamenti o causticazioni con disinfettanti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza.

    4 Impiego e smaltimento appropriati

    4.1

    Disinfezione

    Sapere illustrare i disinfettanti impiegati e le relative modalità di azione; conoscere e sapere applicare i corrispondenti procedimenti di disinfezione.

    4.2

    Scheda di dati di sicurezza

    Sapere spiegare e utilizzare le informazioni in una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei disinfettanti utilizzati nell’azienda.

    4.3

    Criteri di valutazione

    4.3.1

    4.3.2

    4.3.3

    4.3.4

    Sapere citare i parametri fisico-chimici e i metodi per determinare i disinfettanti nell’acqua delle vasche (cloro libero, cloro legato, ozono).

    Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i disinfettanti nell’aria delle piscine coperte (cloro, ozono).

    Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i microrganismi nell’acqua dei bagni.

    Sapere spiegare il valore pH e la capacità acida.

    4.4

    Applicazione

    Preparare correttamente i disinfettanti sulla base dell’etichetta, delle istruzioni per l’uso o di altri documenti, sapere calcolare con precisione la quantità necessaria e il dosaggio.

    4.5

    Immagazzinamento

    Sapere descrivere come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i disinfettanti.

    4.6

    Trasporto

    Conoscere e sapere illustrare gli aspetti essenziali in relazione alla consegna e all’asporto delle sostanze pericolose impiegate.

    4.7

    Smaltimento

    Conoscere i canali di smaltimento, le misure di protezione necessarie e le misure amministrative concomitanti.

    4.8

    Documentazione

    Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione.

    5 Apparecchi e loro uso appropriato

    5.1

    Apparecchi

    Sapere citare gli apparecchi e gli impianti più diffusi per la disinfezione dell’acqua e degli impianti balneari e spiegarne il funzionamento.

    5.2

    Uso

    Conoscere le operazioni fondamentali per l’uso degli apparecchi e impianti di disinfezione più diffusi e identificarne i problemi.

    Allegato 2

    (art. 3 cpv. 2, 12 cpv. 1)

    Regolamento concernente gli esami tecnici

    1 Oggetto

    Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

    2 Svolgimento

    Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.

    3 Periodicità e lingua

    L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

    4 Pubblicazione

    L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

    5 Iscrizione

    1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e versare la tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

    2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

    6 Tassa

    1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

    2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

    7 Forma e durata

    1 L’esame consiste in una parte teorica; questa può essere completata con una parte pratica.

    2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

    3 L’esame dura almeno due ore e al massimo quattro ore.

    8 Mezzi ausiliari ammessi

    L’organo d’esame rende noti tempestivamente i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

    9 Svolgimento degli esami orali

    Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

    10 Valutazione dell’esame

    1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

    2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4,0.

    3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

    11 Esclusione

    1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

    2 In tal caso, l’esame è ritenuto non superato.

    12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

    Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizzazione speciale.

    13 Diritto di consultazione

    1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

    2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

    Allegato 315

    15 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1999).

    (art. 7 cpv. 1 e 2)

    Esperienza professionale sufficiente

    1.  Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE16.

    2.  Per esperienza professionale sufficiente si intende:

    a.
    un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda;
    b.
    un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
    c.
    un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
    d.
    un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
    e.
    un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

    3.  Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

    a.
    le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale;
    b.
    le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti;
    c.
    le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’azienda, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.

    16 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.

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