Art. 12 Necessità
1 Chi, a titolo professionale o commerciale, applica un procedimento o impiega prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.
2 Il titolare di un’autorizzazione speciale può dirigere terzi nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito della sua autorizzazione. Egli deve:
- a.
- essere presente al minimo una volta alla settimana presso le piscine collettive di cui è responsabile, e
- b.
- assicurare la formazione del personale da dirigere e sorvegliare quest’ultimo in modo appropriato.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 447).