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    814.812.32

    Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale

    (OALPar)

    del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

    ordina:

    Sezione 1: Necessità e condizioni

    Art. 1 Necessità

    1 Chi, per conto di terzi, impiega a titolo professionale o commerciale uno dei seguenti prodotti antiparassitari per combattere i parassiti, sempre che detti prodotti non siano impiegati come fumiganti, necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:

    a.
    prodotti biocidi dei seguenti tipi di prodotto secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui biocidi:
    1.
    rodenticidi (tipo di prodotto 14),
    2.
    insetticidi, acaricidi o prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (tipo di prodotto 18);
    b.
    prodotti fitosanitari per la protezione dei raccolti.

    2 Chi impiega solo alcuni dei prodotti antiparassitari di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un’autorizzazione speciale limitata a tali prodotti.

    3 Le persone che non sono titolari di un’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale possono impiegare prodotti antiparassitari di cui ai capoversi 1 e 2 solo se, sul posto, sono o sono stati assistiti da un titolare di questa autorizza­zione speciale.3

    2 RS 813.12

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2001).

    Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

    1 L’autorizzazione speciale è concessa a una persona che possiede le capacità e le conoscenze necessarie conformemente all’allegato 1.

    2 Se l’autorizzazione speciale è limitata secondo l’articolo 1 capoverso 2, sono richieste capacità e conoscenze limitate ai prodotti in questione.

    3 Le capacità e conoscenze necessarie sono reputate acquisite se la persona ha superato l’esame tecnico di cui all’articolo 3.

    Sezione 2: Esame tecnico

    Art. 3

    1 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

    2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

    Sezione 3: Qualifiche equivalenti

    Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

    1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza.

    2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

    3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.

    4 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

    Art. 54

    4 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 449).

    Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

    Le autorizzazioni speciali di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere.

    Art. 7 Esperienza professionale sufficiente

    1 Un’esperienza professionale è ritenuta sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 3.

    2 L’UFSP, su richiesta, riconosce a una persona un’esperienza professionale sufficiente se gli viene sottoposta una documentazione scritta pertinente da parte della Svizzera oppure se tale esperienza è avallata da una conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

    2bis A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.5

    3 Una conferma dell’UFSP circa il possesso di una sufficiente esperienza professionale nell’ambito dell’impiego a titolo professionale o commerciale di prodotti antiparassitari per conto di terzi equivale a un’autorizzazione speciale.

    5 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 449).

    Art. 8 Riconoscimento limitato

    Se le capacità e le conoscenze riconosciute secondo gli articoli 4–7 sono limitate a uno o più prodotti antiparassitari menzionati nell’articolo 1 capoverso 1, l’autorizzazione speciale è limitata di conseguenza.

    Art. 8a6 Rifiuto del riconoscimento

    1 In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 7 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

    2 La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

    6 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 449).

    Sezione 4: Compiti dei servizi competenti

    Art. 9 Ente responsabile

    1 L’ente responsabile dell’organizzazione degli esami tecnici è composto delle associazioni professionali interessate dal profilo tecnico.

    2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

    a.
    designa e sorveglia gli organi d’esame;
    b.
    coordina gli esami tecnici;
    c.
    tiene una statistica degli esami;
    d.
    presenta un rapporto annuale all’UFSP.
    Art. 10 Organi d’esame

    Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

    a.
    svolgono gli esami;
    b.
    designano gli esaminatori;
    c.
    rilasciano le autorizzazioni speciali:
    1.
    dopo il superamento dell’esame tecnico,
    2.7
    ...
    d.
    comunicano al loro ente responsabile l’avvenuto rilascio di autorizzazioni speciali;
    e.
    tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate.

    7 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2001).

    Art. 11 UFSP

    L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:

    a.
    sorveglia l’ente responsabile;
    b.
    tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
    c.
    decide in merito a domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
    d.
    rilascia su richiesta un attestato relativo all’esperienza professionale sufficiente acquisita nell’utilizzazione a titolo professionale o commerciale di prodotti antiparassitari per conto di terzi;
    e.
    tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 o all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
    f.
    stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
    g.
    può istituire una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
    Art. 12 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

    1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte alla esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia.

    2 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali consiglia l’UFSP in merito alle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.

    Sezione 5: Tasse, emolumenti

    Art. 13

    1 Le tasse per gli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.

    2 Gli emolumenti riscossi per la restante esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20058 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

    Sezione 6: …

    Art. 149

    9 Abrogato dal n. V 12 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Allegato 111

    11 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2001).

    (art. 2 cpv. 1)

    Capacità e conoscenze richieste

    Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

    1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

    1.1
    Esposizione

    Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalativa).

    1.2
    Effetti

    Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riprodut­tiva.

    1.3
    Effetti dei pesticidi

    Sapere spiegare gli effetti tossici sull’uomo e i relativi sintomi causati dai pesticidi più importanti (organo­fosfati, carbammati, piretroidi, fosfuri, anti­coagulanti).

    1.4
    Dose-effetto

    Sapere illustrare il principio dose-effetto ovvero concentrazione-effetto.

    1.5
    Rischio

    Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza.

    1.6
    Ecologia

    Sapere spiegare i termini ecologia, ecosistema, spazio vitale, biocenosi, popolazione e organismo.

    1.7
    Cicli
    1.7.1
    Sapere illustrare, sulla base di un esempio, i cicli delle sostanze e le possibili perturbazioni del principio del ciclo, con relative conseguenze.
    1.7.2
    Sapere descrivere come si comportano i biocidi nella catena alimentare e nell’ambiente ed essere in grado di citare le proprietà delle sostanze ovvero le condizioni ambientali rilevanti a questo riguardo.
    1.8
    Compatibilità ambientale

    Essere in grado di valutare i pesticidi nell’ottica della degradabilità e del loro comportamento nell’ambiente con l’aiuto di strumenti di ausilio decisionale.

    1.9
    Principio di precau­zione

    Sapere spiegare il principio di precauzione e la sua importanza per la lotta antiparassitaria («tanto quanto necessario, ma il meno possi­bile»).

    1.10
    Parassiti

    Sapere citare i più importanti parassiti delle scorte e gli altri parassiti dell’ambiente domestico e delle sue immediate vicinanze. Sapere descrivere la biologia, le abitudini di vita, l’effetto nocivo dei tipi più importanti di parassiti e identificarne alcuni esemplari.

    1.11
    Resistenze

    Sapere illustrare la problematica dell’insorgere delle resistenze in seguito all’impiego di pesticidi (cause, misure preventive).

    1.12
    Animali non bersaglio

    Sapere spiegare situazioni concernenti procedimenti o applicazioni che mettono in pericolo gli animali non bersaglio. Sapere citare le specie di vertebrati interessati e descrivere le specie protette.

    2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

    2.1
    Leggi

    Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un’utilizzazione appropriata e sicura dei pesticidi (in particolare i relativi atti normativi nelle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose).

    2.2
    Schede di dati di sicurezza 

    Sapere citare la struttura e i contenuti fondamentali delle schede di dati di sicurezza.

    2.3
    Autorità esecutive

    Sapere citare le autorità esecutive per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.

    3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

    3.1
    Caratterizzazione di proprietà pericolose

    Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza.

    3.2
    Scheda di dati di sicurezza

    Sapere spiegare e applicare le indicazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei pesticidi usati nell’azienda.

    3.3
    Analisi dei rischi

    Sapere descrivere i possibili rischi per gli utilizzatori, le persone interessate indirettamente, gli animali non bersaglio o l’ambiente di prodotti, procedimenti e luoghi di impiego selezionati.

    3.4
    Misure organizzative

    Sapere spiegare le misure organizzative adeguate ai mezzi, alla specie animale bersaglio e al luogo bersaglio a protezione delle persone indirettamente interessate (ad es. gli abitanti dell’edificio) e dell’ambiente.

    3.5
    Misure preventive

    Sapere descrivere le misure preventive volte a evitare problemi con gli organismi nocivi.

    3.6
    Sistema IPM

    Saper illustrare il principio della lotta antiparassitaria integrata destinata a ridurre al minimo gli effetti sull’uomo e l’ambiente.

    3.7
    Misure di protezione individuale

    Sapere illustrare le misure igieniche di protezione e l’impiego dell’equipaggiamento personale di protezione (ad es. protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi).

    3.8
    Esami in materia di medicina del lavoro

    Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di esami medici per gli operatori addetti alla lotta antiparassitaria.

    3.9
    Monitoraggio

    Sapere citare e illustrare le misure intese a limitare e monitorare le possibili esposizioni ai pesticidi.

    3.10
    Parametri

    Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (ad es. i valori MAK) e le loro relazioni reciproche.

    3.11
    Riutilizzazione dei locali

    Sapere descrivere i controlli e le misure necessari, secondo i diversi mezzi e procedimenti impiegati, prima di poter riutilizzare i locali trattati.

    3.12
    Incidenti

    Conoscere gli incidenti più importanti in relazione con i pesticidi, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti.

    3.13
    Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze

    Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (ad es. Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]).

    3.14
    Precauzioni di pronto soccorso

    Sapere citare gli apparecchi, i medicamenti e le attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati pesticidi.

    3.15
    Misure di pronto soccorso

    Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo un avvelenamento con pesticidi e saperle mettere in atto come richiesto in una situazione di emergenza.

    3.16
    Antidoto

    Sapere spiegare il termine antidoto sulla base di un esempio.

    4 Impiego e smaltimento appropriati

    4.1
    Determinazione dell’infestazione e controllo dei risultati

    Sapere descrivere l’impiego di procedimenti diagnostici prima e dopo l’applicazione dei mezzi antiparassitari per determinare l’infestazione ovvero il risultato del trattamento.

    4.2
    Mezzi e procedimenti

    Sapere descrivere i mezzi e i procedimenti per combattere le specie animali bersaglio importanti.

    4.3
    Scelta di mezzi e procedimenti, dosaggio

    Sapere elencare i criteri per la scelta di mezzi, procedimenti e apparecchi e calcolare i dosaggi in base alle dimensioni dello stabile.

    4.4
    Documentazione del trattamento e dei controlli

    Sapere enumerare i dati e i parametri di controllo necessari per la documentazione.

    4.5
    Immagazzinamento

    Sapere descrivere come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i pesticidi.

    4.6
    Smaltimento

    Sapere descrivere come vanno smaltiti i resti dei prodotti, delle soluzioni impiegate e dei liquidi di lavaggio degli apparecchi e di quali prescrizioni bisogna tenere conto.

    5 Apparecchi e loro uso appropriato

    5.1
    Apparecchi

    Sapere citare gli apparecchi più diffusi per la lotta antiparassitaria, spiegarne il funzionamento ed elencarne gli usi.

    5.2
    Manutenzione

    Sapere spiegare ed eseguire la manutenzione e il controllo di funzionamento sulla base di un esempio, con l’ausilio delle istruzioni per l’uso.

    Allegato 2

    (art. 3 cpv. 2, 13 cpv. 1)

    Regolamento concernente gli esami tecnici

    1 Oggetto

    Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria in generale, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

    2 Svolgimento

    Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.

    3 Periodicità e lingua

    L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

    4 Pubblicazione

    L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

    5 Iscrizione

    1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e deve versare la tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

    2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

    6 Tassa

    1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

    2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

    7 Forma e durata

    1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

    2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

    3 La durata complessiva dell’esame è al minimo di due ore e al massimo di dieci ore.

    8 Mezzi ausiliari ammessi

    L’organo d’esame rende noti tempestivamente i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

    9 Svolgimento degli esami orali

    Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

    10 Valutazione

    1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

    2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4,0.

    3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

    11 Esclusione

    1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

    2 In tal caso, l’esame è considerato non superato.

    12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

    Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizzazione speciale.

    13 Diritto di consultazione

    1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

    2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

    Allegato 312

    12 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2001).

    (art. 7 cpv. 1 e 2)

    Esperienza professionale sufficiente

    1.  Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE13.

    2.  Per esperienza professionale sufficiente si intende:

    a.
    un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda;
    b.
    un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
    c.
    un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
    d.
    un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
    e.
    un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

    3.  Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

    a.
    le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale;
    b.
    le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicavano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti;
    c.
    le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’azienda, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.

    13 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.

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