814.812.33 OLAFum
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    814.812.33

    Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti

    (OLAFum)

    del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

    ordina:

    Sezione 1: Necessità e condizioni

    Art. 1 Necessità e limitazione nel tempo

    1 Chi utilizza uno dei seguenti fumiganti per combattere i parassiti necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:

    a.2
    ...
    b.
    acido cianidrico (cianuro di idrogeno) come pure sostanze e preparati che servono a sviluppare o vaporizzare acido cianidrico o composti volatili di cianuro di idrogeno;
    c.
    fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina, a meno che non si tratti di preparati confezionati in porzioni che non sviluppano più di 15 g di fosfina e sono utilizzati come rodenticidi all’aperto;
    d.
    difluoruro di solforile (fluoruro di solforile);
    e.
    ossido di etilene, escluso l’impiego in impianti di sterilizzazione per scopi medici;
    f.
    anidride carbonica in impianti.

    2 Chi utilizza solo determinati fumiganti di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un’autorizzazione speciale limitata a tali prodotti.

    3 L’autorizzazione speciale è limitata a cinque anni; fanno eccezione le autorizzazioni speciali che limitano l’impiego al fumigante di cui al capoverso 1 lettera f.

    2 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6221).

    Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

    1 L’autorizzazione speciale è concessa a una persona che possiede le capacità e le conoscenze necessarie di cui all’allegato 1.

    2 Se l’autorizzazione speciale è limitata secondo l’articolo 1 capoverso 2, sono necessarie capacità e conoscenze limitate in tal senso.

    3 Quale attestazione delle capacità e conoscenze necessarie si intende il superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

    Sezione 2: Esame tecnico

    Art. 3

    1 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

    2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

    Sezione 3: Qualifiche equivalenti

    Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

    1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza.

    2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all’equivalenza su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

    3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.

    4 Il certificato di diploma per una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

    Art. 5 Autorizzazioni speciali equiparate

    Le autorizzazioni speciali di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere.

    Art. 6 Esperienza professionale sufficiente

    1 Un’esperienza professionale nell’impiego di anidride carbonica in impianti è considerata sufficiente se sono adempiti i requisiti di cui all’allegato 3.

    2 L’UFSP riconosce, su richiesta, a una persona un’esperienza professionale sufficiente se gli vengono sottoposte pertinenti attestazioni scritte rilasciate in Svizzera, oppure se tale esperienza è avallata da una conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

    2bis A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.3

    3 Una conferma dell’UFSP circa il possesso di un’esperienza professionale sufficiente nell’ambito dell’impiego di anidride carbonica in impianti vale come autorizzazione speciale.

    3 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 451).

    Art. 7 Riconoscimento limitato

    Se le capacità e le conoscenze riconosciute secondo gli articoli 4–6 sono limitate a uno o più fumiganti menzionati all’articolo 1 capoverso 1, l’autorizzazione speciale è limitata di conseguenza.

    Art. 7a4 Rifiuto del riconoscimento

    1 In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 6 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

    2 La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

    4 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 451).

    Sezione 4: Compiti degli organi competenti

    Art. 8 Ente responsabile

    1 L’ente responsabile dell’organizzazione degli esami tecnici è composto delle associazioni professionali interessate dal profilo tecnico.

    2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

    a.
    designa e sorveglia gli organi d’esame;
    b.
    coordina gli esami tecnici;
    c.
    tiene una statistica degli esami;
    d.
    presentare un rapporto annuale all’UFSP.
    Art. 9 Organi d’esame

    Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

    a.
    svolgono gli esami tecnici;
    b.
    designano gli esaminatori;
    c.
    rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
    d.
    comunicano al loro ente responsabile l’avvenuto rilascio e rinnovo di autorizzazioni speciali;
    e.
    tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate o rinnovate;
    f.
    invitano i detentori di autorizzazioni speciali al rinnovo dell’autorizzazione speciale prima della scadenza della sua validità.
    Art. 10 UFSP

    L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:

    a.
    esercita la vigilanza sull’ente responsabile;
    b.
    tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
    c.
    decide in merito a domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
    d.
    rilascia su domanda un attestato dell’esperienza professionale sufficiente acquisita nell’impiego di anidride carbonica in impianti;
    e.
    tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
    f.
    stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
    g.
    può istituire una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
    Art. 11 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

    1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composto di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia.

    2 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali consiglia l’UFSP in merito alle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.

    Sezione 5: Tasse, emolumenti

    Art. 12

    1 Le tasse per gli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.

    2 Gli emolumenti per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono calcolati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20055 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

    Sezione 6: ...

    Art. 136

    6 Abrogato dal n. V 13 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Allegato 18

    8 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).

    (art. 2 cpv. 1)

    Capacità e conoscenze necessarie

    Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

    1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

    1.1

    Proprietà fisico- chimiche

    Sapere spiegare i concetti fondamentali per descrivere le proprietà dei gas (come ppm, punto di ebollizione, solubilità, limiti di esplosione, temperatura di auto-accensione).

    1.2

    Esposizione

    Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalativa).

    1.3

    Effetti

    Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, tossico per la riproduzione.

    1.4

    Tossicità da inalazione

    Sapere spiegare gli effetti tossici sull’uomo, con i relativi sintomi, e sugli animali domestici dei fumiganti più importanti.

    1.5

    Dose-effetto

    Sapere illustrare il principio dose-effetto o concentrazione-effetto.

    1.6

    Rischio

    Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza.

    1.7

    Ecologia

    Sapere spiegare i termini ecologia, ecosistema, spazio vitale, biocenosi, popolazione e organismo.

    1.8

    Cicli

    1.8.1
    Sapere illustrare, sulla base di un esempio, i cicli delle sostanze e le possibili perturbazioni del principio del ciclo, con le relative conseguenze.

    1.8.2
    Sapere descrivere come si comportano i biocidi nella catena alimentare e nell’ambiente ed essere in grado di citare le proprietà delle sostanze ovvero le condizioni ambientali rilevanti a questo riguardo.

    1.9

    Compatibilità ambientale

    Essere in grado di valutare i pesticidi nell’ottica della degradabilità e del loro comportamento nell’ambiente con l’aiuto di strumenti di ausilio decisionale.

    2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

    2.1

    Leggi

    Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un’utilizzazione appropriata e sicura dei fumiganti (in particolare i relativi atti normativi delle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose).

    2.2

    Schede di dati di sicurezza

    Sapere indicare la struttura fondamentale e i contenuti di schede di dati di sicurezza.

    2.3

    Autorità esecutive

    Sapere citare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.

    3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

    3.1

    Caratterizzazione di proprietà pericolose

    Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza

    3.2

    Scheda di dati di sicurezza

    Sapere spiegare e applicare i dati di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei fumiganti impiegati nell’azienda.

    3.3

    Analisi dei rischi

    Sapere descrivere, per campi di impiego selezionati, i possibili rischi per gli utilizzatori, le persone interessate indirettamente o l’ambiente.

    3.4

    Misure organizzative

    Sapere spiegare le misure organizzative da prendere prima di una fumigazione.

    3.5

    Misure tecniche di sicurezza

    Sapere spiegare le misure tecniche di sicurezza da prendere prima di una fumigazione.

    3.6

    Misure di protezione individuale

    Sapere illustrare le misure di protezione individuale e l’impiego dell’equipaggiamento personale di protezione (p. es. protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi).

    3.7

    Esami in materia di medicina del lavoro

    Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di esami medici per gli operatori addetti alle fumigazioni.

    3.8

    Aerazione dei locali trattati con fumiganti

    Sapere descrivere come si procede all’aerazione dei locali trattati con fumiganti, tenendo conto degli effetti sull’ambiente circostante.

    3.9

    Sorveglianza

    Sapere citare e illustrare le misure per monitorare le possibili esposizioni a gas.

    3.10

    Parametri

    Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (ad es. valori MAK, valori BAT) e le loro relazioni reciproche.

    3.11

    Riutilizzazione

    Sapere descrivere i controlli e le misure necessari prima di poter riutilizzare i locali, le attrezzature o le merci trattati con fumiganti.

    3.12

    Incidenti

    Conoscere gli incidenti più importanti in relazione con i fumiganti, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti.

    3.13

    Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze

    Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per la segnalazione di un’emergenza (ad es. Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]).

    3.14

    Precauzioni di pronto soccorso

    Sapere citare gli apparecchi, i medicamenti e le attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati fumiganti.

    3.15

    Misure di pronto soccorso

    Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo un avvelenamento con fumiganti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza.

    3.16

    Antidoto

    Sapere spiegare il termine antidoto sulla base di un esempio.

    4 Impiego e smaltimento appropriati

    4.1

    Prodotti e procedimenti

    Sapere spiegare i fumiganti e i procedimenti da prendere in considerazione per le merci da fumigare e descrivere gli effetti sulle merci così trattate.

    4.2

    Scelta di prodotti e procedimenti, calcolo del dosaggio

    Sapere citare i criteri per la scelta del gas, dei procedimenti e del dosaggio. Sapere citare i parametri che influiscono sul dosaggio ed eseguire calcoli del dosaggio per le merci da trattare.

    4.3

    Conoscenze di edilizia

    Sapere spiegare l’ermeticità ai gas degli elementi di separazione dei locali e i procedimenti di sigillazione.

    4.4

    Tecnica di misurazione

    Sapere descrivere i metodi di accertamento, i procedimenti di misura e le loro applicazioni, citare i criteri per determinare la necessità di misurazioni.

    4.5

    Documentazione

    Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione.

    4.6

    Immagazzinamento

    Sapere descrivere come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i prodotti chimici pericolosi.

    4.7

    Smaltimento

    Sapere descrivere come vanno smaltiti i prodotti residui e i materiali di imballaggio o di supporto.

    5 Apparecchi e loro uso appropriato

    5.1

    Apparecchi

    Sapere citare le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari più diffusi per le fumigazioni, nonché gli strumenti di misura e di rilevamento, spiegarne il funzionamento e gli scopi di impiego e menzionare le fonti di errore.

    5.2

    Manutenzione

    Sapere spiegare la manutenzione e il controllo del funzionamento con l’ausilio delle istruzioni per l’uso.

    Allegato 2

    (art. 3 cpv. 2, 12 cpv. 1)

    Regolamento concernente gli esami tecnici

    1 Oggetto

    Il presente regolamento disciplina l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria con fumiganti, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

    2 Svolgimento

    Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.

    3 Periodicità e lingua

    L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

    4 Pubblicazione

    L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

    5 Iscrizione

    1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e versare la tassa almeno un mese prima dell’esame.

    2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

    6 Tassa

    1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

    2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

    7 Forma e durata

    1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

    2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

    3 La durata totale dell’esame è al minimo di due e al massimo di dieci ore. La durata dell’esame per il rinnovo delle autorizzazioni speciali a tempo determinato di cui all’articolo 1 capoverso 3 può essere abbreviata.

    8 Mezzi ausiliari ammessi

    L’organo d’esame rende noti per tempo i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

    9 Svolgimento degli esami orali

    Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

    10 Valutazione

    1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

    2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4.0.

    3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

    11 Esclusione

    1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

    2 In tal caso, l’esame è considerato non superato.

    12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

    Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizza­zione speciale.

    13 Diritto di consultazione

    1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

    2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

    Allegato 39

    9 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2003).

    (art. 6 cpv. 1 e 2)

    Esperienza professionale sufficiente per l’impiego di anidride carbonica in impianti

    1.  Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita nell’ambito dell’impiego dell’anidride carbonica in impianti in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE10.

    2.  Per esperienza professionale sufficiente per l’impiego di anidride carbonica in impianti si intende:

    a.
    un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni dalla data di presentazione della domanda;
    b.
    un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
    c.
    un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
    d.
    un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
    e.
    un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

    3.  Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

    a.
    le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale;
    b.
    le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti;
    c.
    le mansioni di dirigente con incarichi nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’impresa, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.

    10 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.

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