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    814.812.37

    Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno

    (OASL)

    del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

    ordina:

    Sezione 1: Campo d’applicazione dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio

    Art. 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione

    1 Un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza consente l’impiego professionale e commerciale di prodotti per la protezione del legno secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim) ai fini del trattamento del legname a partire dal taglio in segheria e dei prodotti del legno.

    2 L’autorizzazione speciale consente inoltre di trattare il legname abbattuto con prodotti fitosanitari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e LPChim prima del taglio in segheria.

    3 L’autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell’ambito delle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

    4 Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono esercitare le attività di cui ai capoversi 1 e 2 soltanto se sono o sono state istruite sul posto da un titolare di un’autorizzazione speciale.

    Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

    1 L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1.

    2 Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

    Sezione 2: Esame tecnico

    Art. 3

    1 L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’auto­rizzazione speciale.

    2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

    Sezione 3: Qualifiche equivalenti

    Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

    1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.

    2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)3 decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

    3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.

    4 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

    3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore

    1 Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti per la protezione del legno mantengono la loro validità.

    2 Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’auto­rizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

    Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

    Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

    Sezione 4: Compiti degli organi competenti

    Art. 7 Ente responsabile

    1 L’ente responsabile per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici è la Scuola universitaria professionale bernese di architettura, genio civile e legno.4

    2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

    a.
    designa gli organi d’esame e vigila su di essi;
    b.
    coordina gli esami tecnici;
    c.
    tiene una statistica degli esami;
    d.
    redige un rapporto annuale destinato all’UFAM;
    e.
    offre, all’occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

    Art. 8 Organi d’esame

    Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

    a.
    si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
    b.
    offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;
    c.
    designano gli esaminatori;
    d.
    rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
    e.
    notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
    f.
    tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rila­sciate.
    Art. 9 UFAM

    L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

    a.5
    ...
    b.
    esercita la vigilanza sull’ente responsabile;
    c.
    tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
    d.
    decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
    e.
    tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
    f.
    definisce un modello per l’autorizzazione speciale.

    5 Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, con effetto dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

    Art. 106

    6 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, con effetto dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

    Sezione 5: Tasse, emolumenti

    Art. 11

    1 Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.

    2 Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 200573 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

    Sezione 6: ...

    Art. 128

    8 Abrogato dal n. I 4 dell’O del DATEC del 26 gen. 2007 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la riforma dell’organizzazione giudiziaria federale (RU 2007 357).

    Sezione 7: Entrata in vigore

    Art. 13

    La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.

    Allegato 19

    9 Aggiornato dal n. I 4 dell’O del DATEC del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2005).

    (art. 2 cpv. 1)

    Capacità e conoscenze necessarie

    Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

    1 Fondamenti di ecologia e tossicologia

    1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:

    biotopo e biocenosi
    specie e individuo
    caratteristiche e dinamica di una popolazione
    organizzazione della biocenosi (interazione, diversità delle specie)
    cicli delle sostanze (catena alimentare e reti alimentari) e flussi ener­getici

    1.2 Saper descrivere la biologia di importanti organismi che vivono nel legno

    1.3 Saper valutare il comportamento dei prodotti per la protezione del legno nell’ambiente e i loro effetti sugli ecosistemi

    1.4 Saper spiegare il principio di precauzione e indicare le principali misure

    1.5 Saper valutare quando è necessario effettuare trattamenti chimici (soglia ecologica ed economica dei danni, protezione integrata delle piante)

    1.6 Tossicologia:

    saper indicare le vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
    saper spiegare i seguenti termini tossicologici: locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione
    tossicità di importanti prodotti per la protezione del legno: saper spiegare l’effetto sull’uomo e i relativi sintomi

    2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

    2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali per il commercio e l’impiego dei prodotti per la protezione del legno

    2.2 Saper elencare le condizioni che autorizzano al commercio e all’impiego dei prodotti per la protezione del legno:

    autorizzazione d’immissione sul mercato
    autorizzazione speciale

    2.3 Saper spiegare le limitazioni e i divieti concernenti l’impiego dei prodotti per la protezione del legno

    2.4 Saper indicare il campo d’applicazione delle varie autorizzazioni speciali

    2.5 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti

    2.6 Saper spiegare i principi fondamentali della delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee

    3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

    3.1 Conoscere a fondo le misure necessarie per tutelare l’ambiente e l’uomo in caso di impiego di prodotti per la protezione del legno

    3.2 Saper descrivere le regole di comportamento da rispettare in caso di trasporto o deposito di prodotti per la protezione del legno

    3.3 Saper descrivere il giusto comportamento in caso di inquinamento dell’ambiente

    3.4 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soc­corso

    4 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati

    4.1 Saper valutare i principali prodotti e i loro principi attivi

    4.2 Saper comparare la compatibilità ambientale di diversi metodi d’impiego

    4.3 Comprendere e saper applicare i dati riportati sulle etichette e nelle istruzioni per l’uso (dichiarazione dei principi attivi, caratterizzazione, pittogrammi di pericolo, segnaletica di pericoli e di sicurezza)

    4.4 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i rifiuti (resti di prodotti per la protezione del legno, recipienti che li hanno contenuti e legno trattato)

    5 Apparecchi e loro uso appropriato

    5.1 Saper valutare l’opportunità di impiegare determinati apparecchi

    5.2 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi

    Allegato 2

    (art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

    Regolamento concernente gli esami tecnici

    1 Oggetto

    Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.

    2 Svolgimento

    Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.

    3 Periodicità e lingua

    L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

    4 Bandi

    L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

    5 Iscrizione

    1 Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

    2 La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

    6 Tassa

    1 L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

    2 In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

    7 Forma e durata

    1 L’esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.

    2 La durata minima dell’esame è di 90 minuti e quella massima di tre ore.

    8 Mezzi ausiliari ammessi

    L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.

    9 Svolgimento degli esami orali

    Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

    10 Valutazione

    1 Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.  

    2 L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

    3 Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

    11 Esclusione

    1 L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

    2 In tal caso l’esame è considerato non superato.

    12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

    Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.

    13 Diritto di consultazione

    1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

    2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

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