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    814.812.38

    Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti

    (OASPR)

    del 28 giugno 2005 (Stato 1° marzo 2020)

    Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

    visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

    ordina:

    Sezione 1: Necessità dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio

    Art. 1 Necessità dell’autorizzazione speciale

    1 Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti refrigeranti secondo l’allegato 2.10 numero 1 capoverso 1 ORRPChim per la fabbricazione, l’instal­lazione, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita di un’autorizzazione speciale.

    1bis L’autorizzazione speciale è limitata a uno dei seguenti campi d’applicazione:

    a.
    impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili;
    b.
    altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore.2

    2 Nelle aziende in cui viene svolta un’attività secondo il capoverso 1, almeno una delle persone responsabili deve possedere un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell’area aziendale, deve essere presente almeno una persona in possesso di un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione.3

    2 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

    1 L’autorizzazione speciale secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera a è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 numeri 1 e 2. L’autorizzazione speciale secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera b è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 numeri 1 e 3.4

    2 Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    Sezione 2: Esame tecnico

    Art. 3

    1 L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’auto­rizzazione speciale.

    2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

    Sezione 3: Qualifiche equivalenti

    Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

    1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.

    2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)5 decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

    3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.

    4 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

    5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore

    1 Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti refrigeranti mantengono la loro validità.

    2 Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’auto­rizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

    Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

    Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

    Sezione 4: Compiti degli organi competenti

    Art. 76 Enti responsabili

    1 Gli enti responsabili per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici previsti dalla presente ordinanza sono:

    a.
    nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera a, l’Unione professionale svizzera dell’automobile;
    b.
    nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera b, l’Associazione svizzera della tecnica del freddo.

    2 Gli enti responsabili hanno segnatamente i seguenti compiti nel proprio ambito di competenza:

    a.
    designano gli organi d’esame e vigilano su di essi;
    b.
    coordinano gli esami tecnici;
    c.
    tengono una statistica degli esami;
    d.
    redigono un rapporto annuale destinato all’UFAM;
    e.
    offrono, all’occorrenza, la possibilità ai candidati di prepararsi agli esami tecnici.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    Art. 8 Organi d’esame

    Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

    a.
    si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
    b.
    offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;
    c.
    designano gli esaminatori;
    d.
    rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
    e.
    notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
    f.
    tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rila­sciate.
    Art. 9 UFAM

    L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

    a.
    nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
    b.7
    esercita la vigilanza sugli enti responsabili;
    c.8
    tiene un elenco degli organi d’esame designati dagli enti responsabili;
    d.
    decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
    e.
    tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
    f.
    definisce un modello per l’autorizzazione speciale.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    Art. 10 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

    1 Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni:

    a.
    l’UFAM;
    b.
    l’Ufficio federale della sanità pubblica;
    c.9
    la Segreteria di Stato dell’economia;
    d.
    l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
    e.
    l’Ufficio federale del consumo;
    f.
    le autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 ORRPChim;
    g.
    l’Associazione svizzera della tecnica del freddo;
    h.10
    l’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore;
    i.
    l’Associazione svizzera dei fabbricanti e fornitori di elettrodomestici;
    j.11
    scienceindustries;
    k.
    l’Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG;
    l.12
    l’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec);
    m.13
    l’Associazione degli importatori svizzeri di automobili (auto-schweiz);
    n.14
    l’Unione professionale svizzera dell’automobile.

    2 L’UFAM presiede la commissione.

    3 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    14 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    Sezione 5: Tasse, emolumenti

    Art. 11

    1 Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.

    2 Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 200515 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

    Sezione 6: ...

    Art. 1216

    16 Abrogato dal n. I 5 dell’O del DATEC del 26 gen. 2007 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la riforma dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 15 feb. 2007 (RU 2007 357).

    Sezione 7: Entrata in vigore

    Art. 13

    La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.

    Allegato 117

    17 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    (art. 2 cpv. 1)

    Capacità e conoscenze necessarie

    Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

    1 Capacità e conoscenze generali

    1.1 Fondamenti di ecologia e tossicologia

    1.1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:

    biotopo e biocenosi
    specie e individuo
    cicli delle sostanze (catena alimentare; reti alimentari) e flussi energe­tici

    1.1.2 Saper valutare i problemi ambientali e i pericoli per l’uomo legati ai prodotti refrigeranti:

    impoverimento dello strato di ozono
    riscaldamento dell’atmosfera terrestre
    inquinamento delle acque

    1.1.3 Saper spiegare i concetti e i termini tossicologici:

    vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
    effetto tossico dei prodotti refrigeranti sull’uomo e relativi sintomi
    termini: locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione

    1.2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori

    1.2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali che concernono i prodotti refrigeranti

    1.2.2 Saper descrivere le prescrizioni concernenti la fabbricazione, l’importazione, l’impiego e lo smaltimento dei prodotti refrigeranti

    1.2.3 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le auto­rità di consulenza competenti

    1.3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

    1.3.1 Saper spiegare i principi e le regole di comportamento da osservare in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti e di apparecchi e impianti che li contengono

    1.3.2 Conoscere a fondo le misure necessarie per la protezione dell’uomo e dell’ambiente in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti

    1.3.3 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso

    1.3.4 Saper descrivere le possibilità esistenti per limitare al minimo le fughe di prodotti refrigeranti e la loro conseguente immissione nell’ambiente

    1.3.5 Saper valutare la pericolosità delle sostanze per l’uomo e l’ambiente sulla base di etichette, foglietti illustrativi e schede di sicurezza e seguire le misure di protezione prescritte

    1.3.6 Saper identificare e mettere in pratica le misure di precauzione per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti durante lo stoccaggio, la preparazione, la manutenzione e le attività successive

    1.3.7 Saper confrontare la compatibilità ambientale di diversi prodotti refrigeranti

    2 Capacità e conoscenze per il campo d’applicazione degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

    2.1 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati di prodotti refrigeranti

    2.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d’impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stra­dali, macchine agricole o edili

    2.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i prodotti refrigeranti, l’olio delle macchine frigorifere e gli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

    2.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante per lo smaltimento

    2.2 Uso appropriato di impianti di refrigerazione in veicoli stradali, macchine agricole o edili

    2.2.1 Saper spiegare il funzionamento degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

    2.2.2 Saper valutare l’opportunità di utilizzare determinati apparecchi

    2.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

    2.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica

    2.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento

    3 Capacità e conoscenze per il campo d’applicazione degli altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

    3.1 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati di prodotti refrigeranti

    3.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d’impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

    3.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire prodotti refrigeranti, l’olio delle macchine frigorifere e apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

    3.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante ai fini dello smaltimento

    3.2 Uso appropriato di apparecchi e impianti

    3.2.1 Conoscere gli elementi fondamentali del funzionamento degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

    3.2.2 Saper valutare l’opportunità di utilizzare determinati apparecchi

    3.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

    3.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica

    3.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento

    Allegato 218

    18 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

    (art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

    Regolamento concernente gli esami tecnici

    1 Oggetto

    Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.

    2 Svolgimento

    Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.

    2bis Portata dell’esame

    1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

    2 L’esame si limita alla parte teorica se il candidato detiene un diploma conforme ai requisiti della parte pratica dell’esame. L’UFAM pubblica un elenco dei diplomi pertinenti19.

    19 La lista dei diplomi conforme ai requisiti della parte pratica dell’esame è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Autorizzazioni speciali.

    3 Periodicità e lingua

    L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

    4 Bandi

    L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

    5 Iscrizione

    1 Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

    2 La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dalla scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

    6 Tassa

    1 L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a dipendenza dell’onere causato, da 100 a 1200 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

    2 In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

    7 Forma e durata

    1 La parte teorica dell’esame può essere scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

    2 La durata minima dell’intero esame è di 90 minuti e quella massima di otto ore.

    8 Mezzi ausiliari ammessi

    L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.

    9 Svolgimento degli esami orali

    Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

    10 Valutazione

    1 Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

    2 L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

    3 Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

    11 Esclusione

    1 L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

    2 In tal caso l’esame è considerato non superato.

    12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

    Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.

    13 Diritto di consultazione

    1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

    2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

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