Art. 1 Necessità dell’autorizzazione speciale
1 Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti refrigeranti secondo l’allegato 2.10 numero 1 capoverso 1 ORRPChim per la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita di un’autorizzazione speciale.
1bis L’autorizzazione speciale è limitata a uno dei seguenti campi d’applicazione:
- a.
- impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili;
- b.
- altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore.2
2 Nelle aziende in cui viene svolta un’attività secondo il capoverso 1, almeno una delle persone responsabili deve possedere un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell’area aziendale, deve essere presente almeno una persona in possesso di un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione.3
2 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).