814.82 OPICChim
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    814.82

    Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale

    (Ordinanza PIC, OPICChim)

    del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 19 capoverso 2 lettere a e d nonché 38 della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 29 e 39 capoverso 1bis della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 19983 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto
    1 La presente ordinanza istituisce un sistema di notifica e d’informazione per l’importazione e l’esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell’essere umano o sull’ambiente.
    2 La presente ordinanza consente alla Svizzera di partecipare alla procedura inter­nazionale di notifica e alla procedura internazionale d’assenso preliminare con conoscenza di causa (procedura PIC) per determinate sostanze e preparati pericolosi conformemente alla Convenzione PIC.
    Art. 2 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza si applica a:

    a.
    sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (appendice 1);
    b.
    sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2);
    c.
    altre sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici (OPChim).5

    2 La presente ordinanza non si applica:

    a.
    alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
    b.
    alle materie radioattive;
    c.
    ai rifiuti;
    d.
    alle armi chimiche;
    e.
    ai prodotti farmaceutici, compresi i medicamenti per uso umano e veterinario;
    f.
    agli alimenti;
    g.
    alle sostanze e ai preparati utilizzati come additivi alimentari;
    h.6
    alle sostanze e ai preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure per l’uso personale di un singolo individuo, le cui quantità non superano 10 kg per spedizione.

    4 RS 813.11

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    Art. 2a7 Definizioni

    Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

    a.
    prodotto chimico di cui all’appendice 1:
    1.
    una sostanza figurante nell’appendice 1,
    2.
    un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 1 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim8;
    b.
    prodotto chimico di cui all’appendice 2:
    1.
    una sostanza figurante nell’appendice 2,
    2.
    un formulato pesticida altamente pericoloso figurante nell’appendice 2,
    3.
    un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 2 in una concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim.

    7 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    8 RS 813.11

    Sezione 2: Obblighi degli esportatori e degli importatori

    Art. 3 Annuncio di esportazione

    1 Chi intende esportare un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:9

    a.
    il suo nome e indirizzo;
    b.
    il nome e l’indirizzo dell’importatore;
    c.10
    il nome e l’identità della sostanza o i nomi, l’identità e i tenori (in termini percentuali) di tutte le sostanze di cui all’appendice 1 o 2 (nome chimico e numero CAS) contenute nel preparato, nonché i corrispondenti nomi commerciali;
    d.
    le quantità che prevede di esportare nell’anno in corso;
    e.
    il Paese importatore;
    f.
    le proprietà pericolose e le previste caratterizzazioni di pericolo sull’eti­chetta;
    g.
    le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all’eliminazione senza danni e altre misure cautelative, quali le misure relative all’esposizione e alla diminuzione delle emissioni;
    h.
    le utilizzazioni previste;
    i.
    la data prevista dell’esportazione;
    j.11
    la scheda di dati di sicurezza di cui all’articolo 20 OPChim12.

    2 I prodotti chimici secondo l’allegato 1 sono esentati dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 se sono esportati per essere utilizzati come prodotti fitosanitari e sono soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo l’allegato 2.5 numero 4.2.1 dell’ordinanza del 18 maggio 200513 sulla riduzione dei rischi connessi ai prodotti chimici.14

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    12 RS 813.11

    13 RS 814.81

    14 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4675).

    Art. 4 Restrizioni di esportazione

    1 Gli esportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione.

    2 Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all’appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso alcuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.15

    3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:

    a.
    al momento dell’importazione il prodotto chimico è registrato od omologato dalla Parte PIC importatrice;
    b.
    può essere comprovato che il prodotto chimico è già stato utilizzato o importato dalla Parte PIC importatrice e che non è stato sottoposto da quest’ultima ad alcun divieto di utilizzazione; oppure
    c.
    l’esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l’esplicito consenso per l’importazione del prodotto chimico.16

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    Art. 5 Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale17

    1 Chi esporta una sostanza pericolosa o un preparato pericoloso ai sensi dell’arti­colo 3 OPChim18 deve:

    a.
    etichettare la sostanza o il preparato tenendo conto delle norme internazionali in materia e indicare almeno i dati seguenti:
    1.
    il nome del fabbricante,
    2.
    il nome chimico o commerciale,
    3.
    le iscrizioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le corrispondenti misure di protezione;
    b.
    fornire a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le più recenti informazioni disponibili.19

    2 ...20

    3 L’etichetta secondo il capoverso 1 e la scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore.

    4 Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nella dichiarazione doganale che il prodotto chimico rientra nel campo d’applicazione della presente ordinanza.21

    5 Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 deve inoltre indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento identificativo rilasciato dall’UFAM secondo l’articolo 8a.22

    6 Chi esporta o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nei documenti di spedizione, se disponibile, il numero di tariffa doganale contenente il codice assegnato per il prodotto chimico di cui all’appendice 2 dall’Organizzazione mondiale delle dogane nell’ambito del sistema armonizzato (codice HS).23

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    18 RS 813.11

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    20 Abrogato dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    23 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    Sezione 3: Compiti delle autorità

    Art. 8 Autorità nazionale designata dalla Svizzera

    L’UFAM25 è l’autorità nazionale designata dalla Svizzera ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione PIC.

    25 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 8a26 Numero di riferimento identificativo

    1 Entro 15 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione di cui all’articolo 3, l’UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile:

    a.
    per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 1, sempre che l’annuncio contenga i dati richiesti;
    b.
    per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 2, sempre che siano presumibilmente rispettate le limitazioni di esportazione.

    2 L’UFAM informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)27 in merito agli annunci di esportazione di cui all’articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1.

    26 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    27 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

    Art. 9 Collaborazione delle autorità

    1 Per le procedure di notifica e informazione previste nella presente ordinanza, l’UFAM chiede il parere degli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

    2 Gli uffici federali si informano costantemente e a vicenda su fatti e informazioni connessi con l’applicazione della Convenzione PIC.

    3 L’UFAM può esigere dall’UDSC i dati necessari all’applicazione della presente ordinanza provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze e preparati importati ed esportati.

    Art. 11 Notifica di norme giuridiche

    1 L’UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).28

    2 La notifica avviene al più tardi 90 giorni dopo l’entrata in vigore della pertinente norma giuridica. Nella notifica figurano altresì, per quanto disponibili, le informazioni necessarie secondo l’allegato I della Convenzione PIC.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    Art. 12 Notifica d’esportazione

    1 Se un prodotto chimico di cui all’appendice 1 è esportato verso una Parte PIC importatrice, l’UFAM notifica l’esportazione all’autorità designata da questa Parte importatrice. La notifica d’esportazione deve recare le informazioni contenute nell’allegato V della Convenzione PIC.29

    2 La notifica d’esportazione di un prodotto chimico di cui all’appendice 1 avviene durante ogni anno civile al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione.30

    3 Se entro 30 giorni dall’invio della notifica d’esportazione non perviene una conferma da parte dell’autorità nazionale designata a tal fine dalla Parte PIC importatrice, l’UFAM ritrasmette la notifica.

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    Art. 13 Conferma di ricezione

    L’UFAM conferma entro 30 giorni la ricezione di una notifica d’esportazione di una Parte alla Convenzione PIC all’autorità nazionale designata dalla Parte in questione.

    Art. 14 Decisione d’importazione, risposta provvisoria

    1 Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all’iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo formulato pesticida altamente pericoloso nell’allegato III della Convenzione PIC, l’UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all’articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d’importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera.31

    2 La risposta è data d’intesa con gli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    Art. 15 Pubblicazioni e modifica degli elenchi

    1 L’UFAM pubblica sul suo sito Internet32:

    a.
    le risposte della Svizzera (art. 14);
    b.
    semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.33

    2 L’UFAM tiene l’elenco delle Parti alla Convenzione PIC34 e, su richiesta, lo mette a disposizione.

    3 L’UFAM adegua l’appendice 2 alle modifiche dell’allegato III della Convenzione PIC e riporta nell’appendice 1 le pertinenti annotazioni.

    32 www.bafu.admin.ch >Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > PIC

    33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

    34 L’elenco in questione è ottenibile a pagamento presso l’UFAM, 3003 Berna, oppure può essere visionato gratuitamente o letto sul sito Internet: www.pic.int/Countries.

    Sezione 4: Disposizioni finali

    Art. 16 Facoltà di disporre e delega di compiti esecutivi

    1 L’UFAM può emanare le decisioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza.

    2 L’UFAM può delegare, totalmente o parzialmente, i compiti e le competenze ad esso conferiti dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati compe­tenti.

    Art. 17 Esecuzione da parte degli uffici doganali e collaborazione dell’UFAM

    1 Al momento dell’importazione e dell’esportazione di sostanze e preparati, gli uffici doganali controllano, per sondaggio o su richiesta dell’UFAM, se sono rispettati gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7.

    2 In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce. In tal caso, consultano l’UFAM. L’UFAM procede a ulteriori chiarimenti e prende i provvedimenti necessari.

    Art. 1835 Emolumenti

    L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell’UFAM ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 200536 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

    35 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

    36 RS 813.153.1

    Appendice 137

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAM del 6 lug. 2018 (RU 2018 2975). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAM del 12 mar. 2020 (RU 2020 1175), dal n. II dell’O del 14 ott. 2020 (RU 2020 4675) e dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore il 1° gen. 2021, la voce relativa all’acido perfluoroottanoico, i suoi sali e i composti precursori entra in vigore il 1° giu. 2021 (RU 2020 807).

    (art. 2 cpv. 1 lett. a)

    Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera

    Le sostanze che in questa appendice sono contrassegnate con il simbolo # sono anche sostanze o componenti di formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2).

    Sostanza

    Numero/i CAS rilevante/i

    Categoria

    1,1,1-tricloretano

    71-55-6

    Prodotto chimico industriale

    1,2-dibrometano (dibromuro di etilene) #

    106-93-4

    Pesticida

    1,2-dicloretano (dicloruro di etilene) #

    107-06-2

    1,3-dicloropropene

    542-75-6

    Pesticida

    2-naftilammina e i suoi sali

    91-59-8

    Prodotto chimico industriale

    Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico e i suoi sali #

    93-76-5

    Pesticida

    Composti 2,4,5-triclorofenossiacetile

    Acido 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionico e i suoi sali

    Composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionile

    2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)

    121-14-2

    Prodotto chimico industriale

    4,4’-diamminodifenilmetano (MDA)

    101-77-9

    Prodotto chimico industriale

    4-amminodifenile e i suoi sali

    92-67-1

    Prodotto chimico industriale

    4-nitrodifenile

    92-93-3

    Prodotto chimico industriale

    5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene)

    81-15-2

    Prodotto chimico industriale

    Acefato

    30560-19-1

    Pesticida

    Acetoclor

    34256-82-1

    Pesticida

    Alaclor #

    15972-60-8

    Pesticida

    Aldrina #

    309-00-2

    Pesticida

    Alcani C10-C13, cloro- #

    85535-84-8

    Prodotto chimico industriale

    Alletrina

    584-79-2

    Pesticida

    Ametrina

    834-12-8

    Pesticida

    Amitraz

    33089-61-1

    Pesticida

    Antrachinone

    84-65-1

    Pesticida

    Arsenico e composti dell’arsenico

    7440-38-2 e altri 

    Pesticida

    Amianto:

    Prodotto chimico industriale

    actinolite #

    77536-66-4

    antofillite #

    77536-67-5

    amosite #

    12172-73-5

    crocidolite #

    12001-28-4

    tremolite #

    77536-68-6

    crisotile

    12001-29-5

    Azinfos metile #

    86-50-0

    Pesticida

    Bendiocarb

    22781-23-3

    Pesticida

    Bensulide

    741-58-2

    Pesticida

    Bensultap

    17606-31-4

    Pesticida

    Benzidina e i suoi sali

    92-87-5

    Prodotto chimico industriale

    Benzolo38

    71-43-2

    Prodotto chimico industriale

    Binapacril #

    485-31-4

    Pesticida

    Bioalletrina

    584-79-2

    Pesticida

    Bioresmetrina

    28434-01-7

    Pesticida

    Bis(triclorometil)solfone

    3064-70-8

    Pesticida

    Bitertanolo

    55179-31-2

    Pesticida

    Cromato di piombo

    7758-97-6

    Prodotto chimico industriale

    Piombo cromato molibdato solfato rosso

    (colorante CI Pigment Red 104)

    12656-85-8

    Prodotto chimico industriale

    Giallo di piombo solfo-cromato

    (colorante CI Pigment Yellow 34)

    1344-37-2

    Prodotto chimico industriale

    Bromacil

    314-40-9

    Pesticida

    Bromuro di metano

    74-83-9

    Prodotto chimico industriale

    Butafenacil

    134605-64-4

    Pesticida

    Butraline

    33629-47-9

    Pesticida

    Butilato

    2008-41-5

    Pesticida

    Cadmio e composti del cadmio

    7440-43-9 e altri 

    Prodotto chimico industriale

    Cadusafos

    95465-99-9

    Pesticida

    Carbaril

    63-25-2

    Pesticida

    Carbendazim

    10605-21-7

    Pesticida

    Carbofuran #

    1563-66-2

    Pesticida

    Carbosulfan

    55285-14-8

    Pesticida

    Clordano #

    57-74-9

    Pesticida

    Clordecone (Kepon)

    143-50-0

    Pesticida

    Clorfenvinfos

    470-90-6

    Pesticida

    Cloroformio

    67-66-3

    Prodotto chimico industriale

    Cloropicrin

    76-06-2

    Pesticida

    Clortal-dimetile

    1861-32-1

    Pesticida

    Cloruro di colina

    67-48-1

    Pesticida

    Cinidon-etile

    142891-20-1

    Pesticida

    Cianammide

    420-04-2

    Pesticida

    Cianazina

    21725-46-2

    Pesticida

    Cibutrina

    28159-98-0

    Pesticida

    Ciflutrin

    68359-37-5

    Pesticida

    Ciexatin

    13121-70-5

    Pesticida

    DDD

    72-54-8

     

    DDE

    72-55-9

    Pesticida

    DDT #

    50-29-3

    Pesticida

    Decabromodifeniletere

    1163-19-5

    Prodotto chimico industriale

    Diazinone

    333-41-5

    Pesticida

    Diclobenil

    1194-65-6

    Pesticida

    Diclorvos

    62-73-7

    Pesticida

    Dicloran

    99-30-9

    Pesticida

    Dicofol

    115-32-2

    Pesticida

    Dicrotofos

    141-66-2

    Pesticida

    Dieldrina #

    60-57-1

    Pesticida

    Diisobutilftalato (DIBP)

    84-69-5

    Prodotto chimico industriale

    Dimetenammide

    87674-68-8

    Pesticida

    Diniconazolo-M

    83657-18-5

    Pesticida

    Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #

    534-52-1

    2980-64-5

    5787-96-2

    2312-76-7

    Pesticida

    Dinocap

    131-72-6

    Pesticida

    Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)

    75113-37-0

    Prodotto chimico industriale

    Dinoseb e i suoi acetati e sali #

    88-85-7

    Pesticida

    Dinoterb

    1420-07-1

    Pesticida

    Endosulfan #

    115-29-7

    Pesticida

    Endrina

    72-20-8

    Pesticida

    Etion

    563-12-2

    Pesticida

    Etossichina

    91-53-2

    Pesticida

    Ossido di etilene #

    75-21-8

    Pesticida

    CFC: tutti i clorofluorocarburi completa­mente alogenati con fino a 3 atomi di C

    Prodotto chimico industriale

    Fenarimol

    60168-88-9

    Pesticida

    Fenbutatin ossido

    13356-08-6

    Pesticida

    Fenitrotione

    122-14-5

    Pesticida

    Fenpropatrin

    39515-41-8

    Pesticida

    Fention

    55-38-9

    Pesticida

    Fentin idrossido

    76-87-9

    Pesticida

    Fentin acetato

    900-95-8

    Pesticida

    Fenvalerate

    51630-58-1

    Pesticida

    Flurenol

    467-69-6

    Pesticida

    Flusilazolo

    85509-19-9

    Pesticida

    Furatiocarb

    65907-30-4

    Pesticida

    Guazatina

    108173-90-6

    Pesticida

    Naftaline alogenate (con formula

    C10HnX8-n in cui X=alogeno e 0 ≤ n ≤ 7)

    Prodotto chimico industriale

    Aloni: tutti i fluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di C

    Prodotto chimico industriale

    HCH (isomeri misti) #

    608-73-1

    Pesticida

    Eptabromodifeniletere

    C12H3Br7O #

    68928-80-3

    Prodotto chimico industriale

    Eptacloro #

    76-44-8

    Pesticida

    Eptacloroepossido

    1024-57-3

    Pesticida, prodotto chimico industriale

    Esabromociclododecani (HBCDD) #

    3194-55-6

    25637-99-4

    Prodotto chimico industriale

    Alfa-esabromociclododecano#

    134237-50-6

    Prodotto chimico industriale

    Beta-esabromociclododecano#

    134237-51-7

    Prodotto chimico industriale

    Gamma-esabromociclododecano#

    134237-52-8

    Prodotto chimico industriale

    Esabromodifeniletere

    C12H4Br6O #

    36483-60-0

    Prodotto chimico industriale

    Esaclorobenzolo #

    118-74-1

    Pesticida

    Esaclorobutadiene

    87-68-3

    Prodotto chimico industriale

    Esaconazolo

    79983-71-4

    Pesticida

    HBFC: tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C 

    Prodotto chimico industriale

    HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzial­mente alogenati con fino a 3 atomi di C

    Prodotto chimico industriale

    Idrametilnon

    67485-29-4

    Pesticida

    Ioxynil

    1689-83-4

    Pesticida

    Isodrina

    465-73-6

    Pesticida

    Isoproturon

    34123-59-6

    Pesticida

    Kelevan

    4234-79-1

    Pesticida

    Lindano #

    58-89-9

    Pesticida

    Malation

    121-75-5

    Pesticida

    Metabenztiazuron

    18691-97-9

    Pesticida

    Metossicloro

    72-43-5

    Pesticida

    Metilparation #

    298-00-0

    Pesticida

    Metoxuron

    19937-59-8

    Pesticida

    Mevinfos

    7786-34-7

    Pesticida

    Mirex

    2385-85-5

    Pesticida, prodotto chimico industriale

    Monolinuron

    1746-81-2

    Pesticida

    Monometildibromodifenilmetano

    99688-47-8

    Prodotto chimico industriale

    Monometildiclordifenilmetano

    Prodotto chimico industriale

    Monometiltetraclorodifenilmetano

    76253-60-6

    Prodotto chimico industriale

    Nabam

    142-59-6

    Pesticida

    Naled

    300-76-5

    Pesticida

    Nonilfenolo

    Pesticida, prodotto chimico industriale

    Nonilfenolo etossilato

    Pesticida, prodotto chimico industriale

    Novaluron

    116714-46-6

    Pesticida

    Ottabromodifeniletere

    C12H2Br8O

    32536-52-0

    Prodotto chimico industriale

    Ottilfenolo

    Pesticida, prodotto chimico industriale

    Ottilfenolo etossilato

    Pesticida, prodotto chimico industriale

    Ometoato

    1113-02-6

    Pesticida

    Oxadiargil

    39807-15-3

    Pesticida

    Ossidemeton-metile

    301-12-2

    Pesticida

    Paratione #

    56-38-2

    Pesticida

    Pebulato

    1114-71-2

    Pesticida

    Pentabromodifeniletere

    C12H5Br5O #

    32534-81-9

    Prodotto chimico industriale

    Pentaclorobenzene

    608-93-5

    Pesticida, prodotto chimico industriale

    Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici #

    87-86-5

    Pesticida, prodotto chimico industriale

    Acido perfluoroottanoico, i suoi sali e le sostanze correlate

    335-67-1 e altri

    Prodotto chimico industriale

    Perfluorottano sulfonati (PFOS)

    C8F17SO2X

    (X = OH, sale metallico (OM+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) #

    1763-23-1

    2795-39-3

    e altri

    Prodotto chimico industriale

    Permetrina

    52645-53-1

    Pesticida

    Pertano

    72-56-0

    Pesticida

    Forate#

    298-02-2

    Pesticida

    Fosalone

    2310-17-0

    Pesticida

    Bifenili polibromurati (PBB) #

    36355-01-8

    (esa‑)

    27858-07-7

    (otta-)

    13654-09-6

    (deca-)

    Prodotto chimico industriale

    Bifenili policlorurati (PCB) #

    1336-36-3

    Prodotto chimico industriale

    Trifenili policlorurati (PCT) #

    61788-33-8

    Prodotto chimico industriale

    Procimidone

    32809-16-8

    Pesticida

    Prometrina

    7287-19-6

    Pesticida

    Propaclor

    1918-16-7

    Pesticida

    Propanil

    709-98-8

    Pesticida

    Propargite

    2312-35-8

    Pesticida

    Propazina

    139-40-2

    Pesticida

    Profam

    122-42-9

    Pesticida

    Propoxur

    114-26-1

    Pesticida

    Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici #

    Pesticida, prodotto chimico industriale

    Quintocene

    82-68-8

    Pesticida

    Resmetrin

    10453-86-8

    Pesticida

    Rotenone

    83-79-4

    Pesticida

    Siduron

    1982-49-6

    Pesticida

    Simazina

    122-34-9

    Pesticida

    Strobano

    8001-50-1

    Pesticida

    Oli di catrame

    8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5

    Prodotto chimico industriale

    Telodrina

    297-78-9

    Pesticida

    Temefos

    3383-96-8

    Pesticida

    Terbacil

    5902-51-2

    Pesticida

    Terbufos

    13071-79-9

    Pesticida

    Terbutrina

    886-50-0

    Pesticida

    tetrabromodifeniletere

    C12H6Br4O #

    40088-47-9

    Prodotto chimico industriale

    Tetracloruro di carbonio

    56-23-5

    Prodotto chimico industriale

    Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di tetraclorofenossici

    Tetraclorvinfos

    22248-79-9

    Pesticida

    Tetradifon

    116-29-0

    Pesticida

    Tetrametrina

    7696-12-0

    Pesticida

    Tiociclam idrogenossalato

    31895-22-4

    Pesticida

    Tiodicarb

    59669-26-0

    Pesticida

    Tiometon

    640-15-3

    Pesticida

    Tolilfluanide

    731-27-1

    Pesticida

    Tossafene (camfecloro) #

    8001-35-2

    Pesticida

    Triadimefon

    43121-43-3

    Pesticida

    Triasulfuron

    82097-50-5

    Pesticida

    Triclorfone #

    52-68-6

    Pesticida

    Tridemorf

    24602-86-6

    Pesticida

    Triflumuron

    64628-44-0

    Pesticida

    Trifluralin

    1582-09-8

    Pesticida

    Fosfato di tris (2,3-dibromopropile) #

    126-72-7

    Prodotto chimico industriale

    Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)

    115-96-8

    Prodotto chimico industriale

    Tris-azidirinil-fosfinossido

    545-55-1

    Prodotto chimico industriale

    Vamidotion

    2275-23-2

    Pesticida

    Vinclozolin

    50471-44-8

    Pesticida

    Zineb

    12122-67-7

    Pesticida

    Composti triorganostannici, compresi tutti i composti di tributil-stagno #

    56-35-9 e altri     

    Pesticida

    38 Sono escluse le benzine con un contenuto di benzolo massimo pari all’1 per cento del volume utilizzate come carburanti in veicoli e aeromobili.

    Appendice 239

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAM del 6 lug. 2018 (RU 2018 2975). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAM del 12 mar. 2020, in vigore dal 1° mag. 2020 (RU 2020 1175).

    (art. 2 cpv. 1 lett. b)

    Sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC

    (La presente appendice corrisponde all’allegato III della Convenzione PIC)

    Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso

    Numero/i CAS rilevante/i

    Categoria

    2,4,5-T e i suoi sali ed esteri

    93-76-5*

    Pesticida

    Alaclor

    15972-60-8

    Pesticida

    Aldicarb

    116-06-3

    Pesticida

    Aldrina

    309-00-2

    Pesticida

    Azinfos-metile

    86-50-0

    Pesticida

    Binapacril

    485-31-4

    Pesticida

    Captafol

    2425-06-1

    Pesticida

    Carbofuran

    1563-66-2

    Pesticida

    Clordano

    57-74-9

    Pesticida

    Clorodimeform

    6164-98-3

    Pesticida

    Clorobenzilato

    510-15-6

    Pesticida

    DDT

    50-29-3

    Pesticida

    Dieldrina

    60-57-1

    Pesticida

    Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e i suoi sali (come il sale d’ammonio, il sale di potassio e il sale di sodio)

    534-52-1

    2980-64-5

    5787-96-2

    2312-76-7

    Pesticida

    Dinoseb e i suoi sali ed esteri

    88-85-7*

    Pesticida

    1,2-dibromoetano (EDB)

    106-93-4

    Pesticida

    Endosulfano

    115-29-7

    Pesticida

    1,2-dicloretano

    107-06-2

    Pesticida

    Ossido d’etilene

    75-21-8

    Pesticida

    Fluoroacetamide

    640-19-7

    Pesticida

    HCH (isomeri misti)

    608-73-1

    Pesticida

    Eptacloro

    76-44-8

    Pesticida

    Esaclorobenzene

    118-74-1

    Pesticida

    Lindano

    58-89-9

    Pesticida

    Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici

    Pesticida

    Methamidophos

    10265-92-6

    Pesticida

    Monocrotophos

    6923-22-4

    Pesticida

    Parathion

    56-38-2

    Pesticida

    Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri

    87-86-5*

    Pesticida

    Forate

    298-02-2

    Pesticida

    Toxafene

    8001-35-2

    Pesticida

    Triclorfone

    52-68-6

    Pesticida

    Formulati di polveri nebulizzabili che contengono una miscela:

    Formulato pesticida altamente pericoloso

    di benomile a una concentrazione uguale o superiore al 7 %

    17804-35-2

    di carbofurano a una concentrazione uguale o superiore al 10 %

    1563-66-2

    di tirame a una concentrazione uguale o superiore al 15 %

    137-26-8

    Phosphamidon

    (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1000 g/l di ingrediente attivo)

    13171-21-6

    (miscela, [E] e [Z]-isomeri)

    23783-98-4

    ([Z]-isomero)

    297-99-4

    ([E]-isomero)

    Formulato pesticida altamente pericoloso

    Methylparathion

    (alcuni formulati di concentrati emulsiona­bili (EC) con il 19,5 % o più di ingrediente attivo e polveri contenenti l’1,5 % o più di ingrediente attivo)

    298-00-0

    Formulato pesticida altamente pericoloso

    Amianto:

    Prodotto chimico industriale

    actinolite

    77536-66-4

    antofillite

    77536-67-5

    amosite

    12172-73-5

    crocidolite

    12001-28-4

    tremolite

    77536-68-6

    Ottabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:

    Prodotto chimico industriale

    esabromodifeniletere

    36483-60-0

    eptabromodifeniletere

    68928-80-3

    Pentabromodifeniletere commerciale, incluse le seguenti sostanze:

    Prodotto chimico industriale

    tetrabromodifeniletere

    40088-47-9

    pentabromodifeniletere

    32534-81-9

    Esabromociclododecano

    25637-99-4

    3194-55-6

    134237-50-6

    134237-51-7

    134237-52-8

    Prodotto chimico industriale

    Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili, incluse le seguenti sostanze:

    Prodotto chimico industriale

    acido perfluorottano solfonico

    1763-23-1

    perfluorottano sulfonato di potassio

    2795-39-3

    perfluorottano sulfonato di litio

    29457-72-5

    perfluorottano sulfonato di ammonio

    29081-56-9

    perfluorottano sulfonato di dietanolammonio

    70225-14-8

    perfluorottano sulfonato di tetraetilammonio

    56773-42-3

    perfluorottano sulfonato di didecildimetilammonio

    251099-16-8

    N-etil perfluorottano sulfonamide

    4151-50-2

    N-metil perfluorottano sulfonamide

    31506-32-8

    N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide

    1691-99-2

    N-(2- idrossietil)-N- metilperfluorottano sulfonamide

    24448-09-7

    fluoruro di perfluorottano sulfonile

    307-35-7

    Bifenili polibromurati (PBB)

    36355-01-8

    (esa-)

    27858-07-7

    (otta-)

    13654-09-6

    (deca-)

    Prodotto chimico industriale

    Bifenili policlorurati (PCB)

    1336-36-3

    Prodotto chimico industriale

    Trifenili policlorurati (PCT)

    61788-33-8

    Prodotto chimico industriale

    Paraffine clorurate a catena corta

    85535-84-8

    Prodotto chimico industriale

    Piombo tetraetile

    78-00-2

    Prodotto chimico industriale

    Piombo tetrametile

    75-74-1

    Prodotto chimico industriale

    Fosfato di tris (2,3-dibromopropile)

    126-72-7

    Prodotto chimico industriale

    Tutti i composti del tributilstagno, compresi:

    ossido di tributilstagno
    fluoruro di tributilstagno
    metacrilato di tributilstagno
    benzoato di tributilstagno
    cloruro di tributilstagno
    linoleato di tributilstagno
    naftenato di tributilstagno

    56-35-9

    1983-10-4

    2155-70-6

    4342-36-3

    1461-22-9

    24124-25-2

    85409-17-2

    Pesticida/ prodotto chimico industriale**

    *
    Sono indicati solo i numeri CAS dei composti d’origine. Per ottenere un elenco degli altri numeri CAS adeguati, ci si potrà riferire al documento d’orientamento di decisione pertinente (Decision Guidance Document, DGD)40.
    **
    Tutti i composti del tributilstagno sono iscritti nell’appendice III della Convenzione PIC sia nella categoria «pesticida» sia nella categoria «prodotto chimico industriale». Dapprima questi prodotti chimici erano stati iscritti nell’appendice III nella categoria «pesticida» in seguito alla decisione RC-4/5 della Conferenza delle parti. L’emendamento all’appendice III è entrato in vigore il 1° febbraio 2009. Successivamente l’appendice III è stata modificata dalla decisione RC-8/5 della Conferenza delle Parti per includere tutti i composti di tributilstagno nella categoria «prodotto chimico industriale». Questa modifica è entrata in vigore il 15 settembre 2017.

    40 I testi di questi documenti sono ottenibili a pagamento presso l’UFAM, 3003 Berna, o possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet: www.pic.int > The Convention > Chemicals.

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