814.88 Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari
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    814.88

    Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari

    del 16 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2026)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 38 e 45 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim), visto l’articolo 44 capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina l’amministrazione, il contenuto e l’utilizzo del registro elettronico delle autorizzazioni speciali per l’impiego o l’acquisto a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) (Registro Autorizzazioni speciali PF).

    2 Il Registro Autorizzazioni speciali PF serve per la registrazione, la gestione amministrativa e il controllo della validità delle autorizzazioni speciali, nonché per l’allestimento di statistiche.

    Art. 2 Autorità responsabile e servizio amministrativo

    1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) amministra il Registro Autorizzazioni speciali per il tramite di un servizio esterno all’Amministrazione (servizio amministrativo).

    2 Il servizio amministrativo mantiene la propria indipendenza giuridica, organizzativa e finanziaria nei confronti di qualsiasi organizzazione o impresa attiva nella vendita o promozione di prodotti fitosanitari.

    3 Il servizio amministrativo ha segnatamente i seguenti compiti:

    a.
    coordina le proprie attività con i fornitori di dati del Registro Autorizzazioni speciali PF, l’UFAM, l’Ufficio federale dell’agricoltura e con gli utenti delle interfacce standard e del Registro Autorizzazioni speciali PF;
    b.
    assicura la programmazione, l’esercizio e lo sviluppo ulteriore del Registro Autorizzazioni speciali PF;
    c.
    concede diritti individuali di connessione, consultazione e trattamento dei dati per il Registro Autorizzazioni speciali PF;
    d.
    salva nel Registro Autorizzazioni speciali PF i seguenti dati relativi alle autorizzazioni speciali: il campo di applicazione, il numero d’identificazione, la data di rilascio, il periodo di validità dell’autorizzazione speciale e la formazione continua da seguire per rinnovare l’autorizzazione speciale;
    e.
    controlla i dati forniti o le richieste di modifica presentate dagli organi incaricati degli esami, dagli organi incaricati della formazione continua e dai titolari di una delle abilitazioni di cui all’articolo 8 capoversi 1, 3 o 4 ORRPChim4, in vista della loro iscrizione nel Registro Autorizzazioni speciali PF;
    f.
    modifica la validità delle autorizzazioni speciali su richiesta dell’UFAM secondo le decisioni cantonali di cui all’articolo 11 ORRPChim.

    Sezione 2: Fornitori di dati e tipo di dati

    Art. 3 Organi incaricati degli esami

    1 Gli organi incaricati degli esami comunicano al servizio amministrativo il loro indirizzo postale, il loro indirizzo elettronico e il loro numero di telefono nonché il nome e i dati utente della persona responsabile di fornire i dati conformemente al capoverso 2.

    2 Per ogni persona che ha superato l’esame in vista di ottenere l’autorizzazione speciale per poter utilizzare a titolo professionale o commerciale i prodotti fitosanitari, gli organi incaricati degli esami forniscono al servizio amministrativo i dati seguenti:

    a.
    il nome, l’indirizzo postale, l’indirizzo elettronico, il numero di telefono, la lingua di corrispondenza, la data e il luogo di nascita;
    b.
    i risultati degli esami teorici e pratici, le date e i luoghi degli esami superati;
    c.
    il campo di applicazione dell’autorizzazione speciale oggetto dell’esame;
    d.
    il numero d’identificazione del portale Internet Agate di cui agli articoli 20–22 dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).

    3 Gli organi incaricati degli esami informano immediatamente il servizio amministrativo di qualsiasi modifica dei dati forniti di cui ai capoversi 1 e 2.

    Art. 4 Organi incaricati della formazione continua

    1 Gli organi incaricati della formazione continua comunicano al servizio amministrativo per via elettronica il loro indirizzo postale, il loro indirizzo elettronico e il loro numero di telefono nonché il nome e i dati utente della persona responsabile di fornire i dati secondo il capoverso 2.

    2 Per ogni formazione continua, forniscono inoltre elettronicamente al servizio amministrativo i dati seguenti:

    a.
    entro sette giorni dal suo inizio: i nomi dell’organo e della formazione, il luogo e la data della formazione, il numero di ore da effettuare per il rinnovo dell’autorizzazione speciale, il campo o i campi di applicazione delle autorizzazioni speciali oggetto della formazione;
    b.
    entro 30 giorni dalla sua fine: l’attestato di presenza del titolare dell’autorizzazione speciale.

    3 Invece dei dati di cui al capoverso 2 lettera b, gli organi incaricati della formazione continua forniscono al titolare dell’autorizzazione speciale lo stesso giorno della formazione continua un codice che gli consente di confermare la propria partecipazione direttamente nel suo conto entro trenta giorni dalla fine della formazione. Le ore di formazione continua frequentate sono considerate non appena il titolare dell’autorizzazione speciale ha confermato la propria partecipazione nel Registro Autorizzazioni speciali PF.

    4 Gli organi incaricati della formazione continua informano immediatamente il servizio amministrativo in merito a qualsiasi modifica dei dati forniti di cui ai capoversi 1 e 2.

    Sezione 3: Qualità, comunicazione, uso, modifica e archiviazione dei dati

    Art. 5 Qualità dei dati

    I fornitori di dati si assicurano che al servizio amministrativo siano forniti solamente dati corretti e completi.

    Art. 6 Consultazione del Registro Autorizzazioni speciali PF e modifica dei dati

    1 Le autorità cantonali possono consultare tutti i dati relativi al titolare di un’autorizzazione speciale.

    2 Il titolare di un’autorizzazione speciale può consultare i propri dati personali nel Registro Autorizzazioni speciali PF.

    3 Il titolare di un’autorizzazione speciale deve tenere aggiornato il proprio indirizzo postale ed elettronico nonché il proprio numero di telefono nel Registro Autorizzazioni speciali PF, salvo nel caso in cui i dati siano aggiornati automaticamente tramite un’interfaccia ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.

    4 Tutte le modifiche sono registrate.

    Art. 8 Collegamento con altri sistemi d’informazione

    1 L’accesso al Registro Autorizzazioni speciali PF avviene per il tramite del portale Internet Agate di cui agli articoli 2022 OSIAgr6.

    2 Il Registro Autorizzazioni speciali PF può scambiare le informazioni con i sistemi d’informazione seguenti:

    a.
    il portale Internet Agate, per assicurare il coordinamento con i diversi sistemi d’informazione e garantire l’affidabilità dei dati personali dei titolari delle autorizzazioni speciali;
    b.
    il sistema di gestione delle identità IAM secondo l’ordinanza del 19 ottobre 20167 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione;
    c.
    i sistemi d’informazione esistenti contenenti dati sui titolari di autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari, per assicurare il coordinamento con i diversi sistemi d’informazione e garantire l’affidabilità dei dati.
    Art. 9 Attestazione dell’autorizzazione speciale

    1 L’UFAM definisce i requisiti applicabili all’attestazione dell’autorizzazione speciale in forma cartacea ed elettronica volti a verificare la validità di un’autorizzazione.

    2 L’attestazione consente di accedere mediante un codice a barre bidimensionale leggibile a macchina (codice QR) alle seguenti informazioni contenute nel Registro Autorizzazioni speciali PF: il nome e l’anno di nascita del titolare di un’autorizzazione speciale, il numero, il campo d’applicazione e la validità dell’autorizzazione speciale. Il nome e l’anno di nascita del titolare figurano anche sull’attestazione in un formato leggibile dall’uomo.

    3 Il titolare di un’autorizzazione speciale può stampare l’attestazione direttamente dal suo conto personale.

    4 L’attestazione speciale deve essere personale, non falsificabile e, nel rispetto della protezione dei dati, verificabile; deve inoltre essere concepita in modo da consentire una verifica decentralizzata o locale della sua autenticità e validità.

    Art. 11 Statistiche

    1 Il servizio amministrativo elabora statistiche sulla base dei dati contenuti nel Registro Autorizzazioni speciali PF. L’UFAM può pubblicare le statistiche.

    2 Il servizio amministrativo mette a disposizione dei servizi pubblici e privati i dati del Registro Autorizzazioni speciali PF in forma anonima a scopo di ricerca.

    Art. 12 Conservazione dei dati

    1 Tutti i dati contenuti nel Registro Autorizzazioni speciali PF sono trasferiti mensilmente nel sistema di gestione elettronica degli affari (GEVER).

    2 I dati di cui agli articoli 3 capoverso 2 e 4 capoverso 2 sono conservati dagli organi incaricati degli esami e dagli organi incaricati della formazione continua per un periodo massimo di cinque anni. I dati anonimizzati possono essere conservati oltre questo termine.

    Sezione 4: Costi ed emolumenti

    Art. 13 Ripartizione dei costi

    1 Il servizio amministrativo sostiene i costi della programmazione, dell’esercizio e dello sviluppo del Registro Autorizzazioni speciali PF, compresi quelli dell’interfaccia standard.

    2 I costi dell’allacciamento e dell’adattamento all’interfaccia standard di cui all’articolo 14 sono a carico degli utenti.

    Art. 14 Emolumenti

    Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 10 pagano gli emolumenti previsti dall’ordinanza del 18 maggio 20058 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, calcolati in funzione del tempo e delle risorse dedicati al trattamento della loro domanda.

    Sezione 5: Sicurezza dei dati

    Art. 15

    Il servizio amministrativo adotta le misure organizzative e tecniche richieste dalle disposizioni in materia di protezione dei dati per garantire la protezione dei dati di cui è responsabile da smarrimento, trattamento, consultazione o sottrazione non autorizzati.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 16 Disposizioni transitorie

    1 Conformemente alle disposizioni transitorie dell’articolo 23a ORRPChim9, i titolari di un’abilitazione rilasciata secondo il diritto anteriore e conforme alle condizioni di cui all’articolo 8 capoversi 1, 3 e 4 ORRPChim si annunciano per scritto all’ufficio amministrativo entro il 30 giugno 2026 e gli forniscono i dati seguenti:

    a.
    il loro nome, l’indirizzo postale, il numero di telefono e la lingua di corrispondenza;
    b.
    la copia di un documento d’identità;
    c.
    la data e il luogo di nascita;
    d.
    se del caso, l’indirizzo elettronico e il numero d’identificazione del portale Internet Agate di cui agli articoli 20–22 OSIAgr10.

    2 Essi forniscono parimenti una delle seguenti abilitazioni:

    a.
    una copia dell’autorizzazione speciale secondo l’articolo 8 capoverso 1 ORRPChim rilasciata prima del 31 dicembre 2025;
    b.
    una copia del diploma riconosciuto secondo l’articolo 8 capoverso 3 ORRPChim;
    c.
    una copia del diploma di apprendistato nel settore agricolo ottenuto prima del 1° luglio 1993.

    3 Tutte le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente annunciate entro il termine di cui al capoverso 1 sono sostituite conformemente all’articolo 23a ORRPChim.

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