817.023.41 Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano
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    817.023.41

    Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi

    (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)1

    del 23 novembre 2005 (Stato 20  aprile 2021)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 47 capoverso 5, 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 2, 64 capoverso 2, 67 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),3

    ordina:

    2 RS 817.02

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

    Art. 1

    La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a:

    a.
    i seguenti oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:
    1.4
    oggetti contenenti metallo che entrano in contatto con la pelle,
    2.
    colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente, nonché la loro caratterizzazione,
    3.
    apparecchi e strumenti per piercing, tatuaggi e trucco permanente,
    4.
    lenti a contatto cosmetiche afocali, nonché la loro caratterizzazione,
    5.
    oggetti d’uso per lattanti5 e bambini piccoli,
    6.6
    materiali tessili secondo l’articolo 64 capoverso 1 ODerr quanto alla loro infiammabilità e combustibilità, alle sostanze chimiche in essi contenute nonché alla loro caratterizzazione,
    7.7
    prodotti di pelletteria quanto alle sostanze chimiche in essi contenute,
    8.8
    cordoncini e lacci nellʼabbigliamento per bambini;
    b.
    candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    8 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    Capitolo 2: Oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli

    Sezione 1: Requisiti per gli oggetti contenenti metallo che vengono a contatto con la pelle9

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    Art. 210 Oggetti contenenti nichelio11

    1 Gli oggetti che vengono a contatto diretto con la pelle per un periodo prolungato, come orecchini, montature di occhiali, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia e anelli, casse di orologi a polso, cinturini e chiusure di orologi, borchie e bottoni, cerniere lampo, fermagli e marchi metallici applicati agli indumenti, nonché fibbie di cinture, non devono cedere più di 0,5 µg di nichelio per cm2 e settimana.

    2 Se gli oggetti di cui al capoverso 1 sono provvisti di un rivestimento, questʼultimo deve essere di qualità tale che il valore limite non sia superato durante un periodo di uso normale dellʼoggetto di almeno due anni.12

    3 I perni destinati alla prima perforazione e altri perni introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate non devono cedere più di 0,2 µg di nichelio per cm2 e settimana. Questa regola si applica parimenti ai dispositivi di chiusura.13

    4 Per gli oggetti dʼuso di cui ai capoversi 1–3 conformi alle norme tecniche menzionate nellʼallegato 1 si presume che adempiano i requisiti fissati in questa sezione se questi ultimi sono contemplati da tali norme.14

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

    11 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2391).

    14 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    Art. 2a15 Oggetti contenenti cadmio

    1 Parti in metallo di gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialetti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche accessibili dall’esterno con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.16

    2 Il capoverso 1 non si applica a oggetti usati di cui all’articolo 1 capoverso 4 let­tera a della legge federale del 12 giugno 200917 sulla sicurezza dei prodotti.

    15 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010 (RU 2010 4763). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 401). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    17 RS 930.11

    Art. 2b18 Oggetti contenenti piombo

    1 Gli oggetti di cui allʼarticolo 2a capoverso 1 non devono contenere parti metalliche accessibili dallʼesterno con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.19

    2 Il capoverso 1 non si applica agli oggetti usati di cui allʼarticolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 200920 sulla sicurezza dei prodotti.

    18 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    20 RS 930.11

    Sezione 2: Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini

    Art. 3 Definizioni

    1 Per piercing s’intende la perforazione di parti del corpo, ad esempio i lobi degli orecchi, allo scopo di introdurvi un oggetto ornamentale.

    2 Per tatuaggio s’intende l’introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle mediante speciali aghi e apposite macchine per tatuaggi. Le immagini e gli ornamenti così prodotti durano per tutta la vita della persona tatuata.

    3 Per trucco permanente s’intende l’introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle; la stabilità dei pigmenti coloranti impiegati è inferiore rispetto a quella del tatuaggio.

    4 In relazione ai prodotti di cui alla presente sezione, per sterile s’intende l’assenza di organismi vitali, compresi i virus.

    Art. 4 Obbligo di diligenza

    Le persone che effettuano piercing, tatuaggi e trucchi permanenti a terzi devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire la trasmissione di infezioni.

    Art. 5 Requisiti relativi ai piercing, ai colori per tatuaggi e ai colori per il trucco permanente

    1 I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.

    2 In caso di impiego conforme alla destinazione, i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono mettere in pericolo la salute dei consumatori.

    3 I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere nessuna delle seguenti sostanze:

    a.21
    ammine aromatiche di cui all’allegato 1a e coloranti azoici o pigmenti che a causa di una dissociazione riduttiva formano le ammine aromatiche di cui all’allegato 1a; l’articolo 21 si applica per analogia;
    b.
    coloranti di cui all’allegato 2;
    c.22
    sostanze di cui all’articolo 54 capoverso 1 ODerr;
    d.23
    coloranti di cui all’articolo 54 capoverso 3 Oderr che:
    1.
    devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare,
    2.
    non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose, oppure
    3.
    non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi;
    e.24
    sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 201525 sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008.f.sostanze aromatiche e odorose.

    3bis I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non possono contenere metalli pesanti e determinate altre sostanze oltre le concentrazioni enumerate nellʼallegato 2a.26

    3ter Se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di cromo (VI), sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene cromo. Può causare reazioni allergiche».27

    3quater Se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di nichelio, sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche».28

    4 Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l’articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle.29

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161). La correzione del 23 ago. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 2967).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    25 RS 813.11

    26 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    27 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013 (RU 2013 5301). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    28 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    Art. 6 Requisiti relativi all’igiene dei colori per tatuaggi, di colori per il trucco permanente e di perni destinati alla prima perforazione30

    1 I colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono essere fabbricati e confezionati in modo da garantirne la sterilità fino al primo uso. Dopo l’apertura della confezione devono essere adottati tutti i provvedimenti volti ad escludere qualsiasi contaminazione microbica.31

    2 Al momento del primo impiego i perni destinati alla prima perforazione devono essere sterili.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

    Art. 8 Caratterizzazione dei colori impiegati per tatuaggi e il trucco permanente nonché per gioielli per il piercing

    1 Sui contenitori di colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

    a.
    il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona, imbottiglia o consegna i colori;
    b.33
    la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (IUPAC, CAS, INCI o CI);
    c.
    il numero della partita;
    d.
    la data di conservabilità minima (con l’indicazione del mese e dell’anno) entro cui i coloranti mantengono le loro specifiche caratteristiche a condizioni di conservazione appropriate;
    e.
    le condizioni di conservazione da osservare affinché sia garantita la conservabilità minima indicata;
    f.
    se necessario, le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

    2 Sugli imballaggi di gioielli per piercing devono figurare le seguenti indicazioni:

    a.
    il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona o consegna l’oggetto per il piercing;
    b.
    i perni destinati alla prima perforazione devono essere caratterizzati come tali.

    3 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 nonché quelle relative alla composizione del materiale per i gioielli per il piercing devono essere rese accessibili ai consumatori su richiesta.

    33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    Art. 934 Direttive professionali specifiche

    LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può esaminare direttive professionali specifiche di buona prassi di lavoro in materia di piercing, tatuaggio e trucco permanente e raccomandarne lʼapplicazione.

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    Sezione 3: Lenti a contatto cosmetiche afocali

    Art. 10 Requisiti

    Si presume che le lenti a contatto cosmetiche afocali conformi alle norme enunciate all’allegato 3 soddisfino i requisiti di sicurezza.

    Art. 11 Caratterizzazione

    1 Al momento della consegna ai consumatori, sugli imballaggi di lenti a contatto cosmetiche afocali devono figurare:

    a.
    il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona o consegna lenti a contatto cosmetiche afocali;
    b.
    il numero della partita;
    c.
    la data entro cui possono essere consegnate ai consumatori le lenti a contatto cosmetiche afocali, con l’indicazione del mese e dell’anno.

    2 Sull’imballaggio o sul foglietto illustrativo devono inoltre figurare le seguenti indicazioni:35

    a.
    la durata massima di utilizzazione o di impiego di una lente a contatto cosmetica afocale (p.es. lenti a contatto giornaliere);
    b.
    le istruzioni per la manutenzione delle lenti a contatto cosmetiche afocali non monouso;
    c.
    l’indicazione che:
    1.
    la durata di utilizzazione giornaliera individuale delle lenti a contatto cosmetiche afocali deve essere stabilita da uno specialista al momento della consegna al consumatore,
    2.
    le lenti a contatto cosmetiche afocali non sono adatte per correggere difetti di vista,
    3.
    le lenti a contatto cosmetiche afocali possono limitare la capacità di guidare,
    4.
    la posizione e la forma delle lenti a contatto cosmetiche afocali dovrebbero essere controllate regolarmente da uno specialista,
    5.
    le lenti a contatto cosmetiche afocali non sostituiscono gli occhiali da sole;
    6.
    possono essere utilizzate unicamente lenti a contatto cosmetiche afocali estratte da imballaggi originali non aperti e non danneggiati.

    3 Le indicazioni di cui al capoverso 2 possono essere sostituite da pittogrammi riconosciuti a livello internazionale secondo l’allegato 3.

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    Art. 12 Certificato di conformità

    1 Chi fabbrica o importa lenti a contatto cosmetiche afocali deve poter presentare un certificato di conformità da cui emerga che il prodotto è stato controllato secondo le norme di cui all’allegato 3.

    2 Il certificato di conformità deve essere redatto in una lingua ufficiale o in inglese e contenere le seguenti indicazioni:

    a.
    descrizione delle lenti a contatto cosmetiche afocali (numero dell’articolo e altri dati utili);
    b.
    il nome e l’indirizzo della persona che firma il certificato di conformità;
    c.
    il luogo di conservazione dei rapporti d’analisi.

    3 Esso deve poter essere presentato per cinque anni dalla fabbricazione delle lenti a contatto cosmetiche afocali. In caso di produzione in serie, il termine decorre a partire dal completamento dell’ultimo esemplare.

    Sezione 4: Oggetti d’uso per lattanti36 e bambini piccoli

    36 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 13 Campo d’applicazione e definizione37

    1 La presente sezione si applica agli oggetti d’uso per lattanti e bambini fino a 36 mesi.

    2 Per «articolo di puericultura» ai sensi della presente sezione s’intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene o il nutrimento del lattante.38

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

    38 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

    Art. 1439 Requisiti generali relativi ad articoli di puericultura

    1 Gli articoli di puericultura non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP40), ftalato di dibutile (DBP41), ftalato di diisobutile (DIBP42) e ftalato di butilbenzile (BBP43).44

    2 Gli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca da lattanti e bambini piccoli non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di diisononile (DINP45), ftalato di disodecile (DIDP46) e ftalato di diottile (DNOP47).

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

    40 N. Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; n. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Einecs) 204-211-0

    41 N. CAS 84-74-2; n. Einecs 201-557-4

    42 N. CAS 84-69-5; n. Einecs 201-553-2

    43 N. CAS 85-68-7; n. Einecs 201-622-7

    44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).

    45 N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0; n. Einecs 249-079-5 e 271-090-9

    46 N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1; n. Einecs 247-977-1 e 271-091-4

    47 N. CAS 117-84-0; n. Einecs 204. 214-7

    Art. 14a48 Biberon e succhiotti

    1 I poppatoi per biberon e le tettarelle possono cedere ad un simulatore di saliva i seguenti quantitativi massimi di sostanze:

    a.
    N-nitrosamine: 0,01 mg per kg di parti di elastomero o gomma;
    b.
    sostanze N-nitrosificabili: 0,1 mg per kg di parti di elastomero o gomma.

    2 ...49

    48 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

    49 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, con effetto dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).

    Art. 14b50 Biberon

    I biberon per lattanti e bambini piccoli devono recare un’avvertenza che metta in guardia dai danni ai denti dovuti al consumo prolungato (suzione continua) di bevande zuccherate o agrodolci. ...51

    50 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

    51 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    Art. 14c52 Oggetti con componenti di plastica e gomma che contengono IPA e destinati a lattanti e bambini piccoli

    Gli articoli per lattanti e bambini piccoli non possono essere immessi sul mercato se uno dei loro componenti di plastica o gomma contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nell’allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d numero 2 dell’ordinanza del 18 maggio 200553 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

    52 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    53 814.81

    Art. 15 Norme tecniche

    Si presume che gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli di cui alle norme enunciate nell’allegato 4 soddisfino i requisiti di sicurezza.

    Sezione 5: Infiammabilità e combustibilità dei materiali tessili

    Art. 1654 Campo d’applicazione

    La presente sezione si applica ai materiali tessili di cui all’articolo 64 capoverso 1 ODerr.

    54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    Art. 1856 Requisiti

    1 I materiali tessili devono essere confezionati in modo tale da non presentare un pericolo eccessivo sotto il profilo dell’infiammabilità e della combustibilità.

    2 Gli indumenti e i filati per la fabbricazione di indumenti devono essere confezio­nati in modo tale da impedire che la fiamma si propaghi rapidamente sulla superficie del tessuto senza che nel contempo bruci la struttura fondamentale di quest’ultimo («sur­face flash»).

    3 L’allegato 5 stabilisce norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. In occasione dell’adeguamento di questo allegato, l’USAV designa, per quanto possibile, norme armonizzate a livello internazionale.57

    56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6123).

    57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    Sezione 6: Sostanze chimiche in materiali tessili, in prodotti di pelletteria e in altri oggetti che vengono a contatto con il corpo umano60

    60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).

    Art. 21 Coloranti azoici

    1 I materiali tessili e i prodotti di pelletteria di cui nell’allegato 6 nonché le loro parti colorate non devono contenere coloranti azoici che, a causa di una dissociazione riduttiva di uno o più gruppi azoici, possono emettere uno o più ammini aromatici di cui nell’allegato 7 in una concentrazione superiore a 30 mg/kg.61

    2 Al fine di determinare gli ammini aromatici secondo l’allegato 7 si applicano le norme tecniche enunciate nell’allegato 8.

    61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).

    Art. 22 Sostanze vietate e limitatamente ammesse

    1 Per il trattamento di materiali tessili è vietato impiegare le sostanze seguenti:

    a.
    arsenico e suoi composti;
    b.
    piombo e suoi composti;
    c.62
    ...

    1bis ...63

    1ter Nei seguenti oggetti, la concentrazione di stagno proveniente da composti di dioctilstagno non deve superare lo 0,1 per cento in massa:

    a.
    materiali tessili;
    b.
    guanti;
    c.
    calzature e loro parti;
    d.
    articoli di puericultura, compresi i pannolini;
    e.
    articoli per l’igiene femminile.64
    1quater I materiali tessili e le calzature di cui alla voce 72 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)65 non possono contenere sostanze la cui concentra­zione, misurata in materiali omogenei, è pari o superiore a quella specificata nell’appendice 12 del regolamento UE-REACH.66

    2 L’ammissibilità dell’impiego di altre sostanze, in particolare di sostanze a effetto ignifugo, è retta dall’ordinanza del 18 maggio 200567 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

    62 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).

    63 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010 (RU 2010 4763). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    64 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).

    65 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento 2018/1513, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.

    66 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).

    67 RS 814.81

    Sezione 7:68 Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini

    68 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161).

    Art. 22a

    1 I cordoncini e i lacci nei vestiti per bambini fino all’età di 14 anni devono essere apposti in modo tale che il pericolo di rimanere impigliati, strangolati o feriti sia ridotto al minimo.

    2 Si presume che i cordoncini e i lacci di cui al capoverso 1 siano conformi ai requisiti di sicurezza se soddisfano le norme secondo l’allegato 8a.

    Capitolo 3: Candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi

    Art. 23 Candele, bastoncini fumiganti e oggetti simili

    1 Le candele, i bastoncini fumiganti e gli oggetti simili possono emanare, durante il processo di combustione, sostanze o miscele di sostanze unicamente in quantitativi che non mettano in pericolo la salute.

    2 Il tenore di piombo degli stoppini di candele non deve superare i 600 mg/kg.

    Art. 24 Fiammiferi

    1 È vietato consegnare ai consumatori dei fiammiferi con fosforo bianco.

    2 I fiammiferi possono essere venduti unicamente in imballaggi, pacchetti e scatole recanti la ditta del fabbricante o la sua marca depositata.

    3 L’imballaggio posto a diretto contatto con i fiammiferi (scatola, bustine di fiammiferi da staccare, ecc.) dev’essere di materiale resistente e tale da garantire un’ade­guata protezione dei fiammiferi.

    Art. 2569 Accendini

    1 Per accendini si intendono dispositivi atti a produrre una fiamma mediante scintille ottenute da uno sfregamento meccanico su una pietra focaia oppure utilizzando l’effetto piezo-elettrico. Di regola servono ad accendere di proposito articoli per fumatori come sigarette, sigari e pipe oppure materiali come carta e stoppini.

    2 Come combustibili possono essere impiegati benzina o gas liquidi quali propano o butano.

    3 Gli accendini devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino secondo il capoverso 4. Sono eccettuati gli accendini ricaricabili che soddisfano le seguenti condizioni:

    a.
    all’accendino si applica una garanzia del fabbricante valida almeno due anni secondo la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 199970 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
    b.
    l’accendino è concepito in modo tale da assicurare una durata di vita di almeno cinque anni, riparazioni comprese, e può essere riparato e ricaricato in modo sicuro lungo la sua intera durata di vita;
    c.
    le parti dell’accendino che non sono di consumo, ma sono soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono poter essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato con sede in Svizzera o nell’Unione europea.

    4 Per accendino munito di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino si intende un accendino che, in condizioni di utilizzazione abituali o ragionevolmente prevedibili, non può essere azionato da bambini di età inferiore ai 51 mesi a causa della forza necessaria per azionarlo o delle sue caratteristiche costruttive o del sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero della complessità o della sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.

    5 Gli accendini che assomigliano a oggetti in grado di attirare l’attenzione dei bambini (accendini fantasia) non possono essere fabbricati, importati o consegnati. Si tratta in particolare di accendini che:

    a.
    riproducono la forma di personaggi dei fumetti, di giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, derrate alimentari, animali, figure umane o loro parti;
    b.
    producono altri effetti (si illuminano, emettono suoni, comportano parti mobili ecc.).

    6 Gli accendini devono soddisfare le norme menzionate nell’allegato 9.

    69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161).

    70 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12

    Art. 26 Articoli per scherzi

    Gli articoli per scherzi e gli oggetti destinati a scopi simili non devono contenere sostanze in quantità tali da risultare pericolose per la salute. Sono segnatamente vietate:

    a.
    le parti metalliche;
    b.
    la polvere della corteccia di Panama (Quillaja saponaria) ed i suoi derivati contenenti saponine;
    c.
    la polvere della radice dell’elleboro verde e nero (Helleborus viridis – Helleborus niger);
    d.
    la polvere della radice del veratro bianco e nero (Veratrum album – Veratrum niger);
    e.
    la benzidina e suoi derivati;
    f.
    la o-nitrobenzaldeide;
    g.
    il solfuro d’ammonio, l’idrogensolfuro d’ammonio ed i polisolfuri d’ammonio;
    h.
    gli esteri volatili dell’acido bromacetico: bromacetato di metile, bromacetato di etile, bromacetato di propile e bromacetato di butile.

    Capitolo 4: Disposizioni finali

    Art. 27 Adeguamento degli allegati71

    1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.72

    2 Per quanto possibile, l’USAV73 designa norme armonizzate a livello internazionale.

    3 In occasione degli adeguamenti può stabilire disposizioni transitorie.74

    71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    73 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

    74 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    Art. 28 Disposizioni transitorie

    In deroga all’articolo 80 capoverso 7 ODerr vale:

    a.
    gli oggetti contenenti nichelio di cui all’articolo 2 capoverso 3 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 agosto 2006;
    b.
    gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli di cui agli articoli 13–15 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006;
    c.
    le candele, i fiammiferi, gli accendini e gli articoli per scherzi di cui agli articoli 23–26 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006;
    d.
    i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente possono essere utilizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2007.
    Art. 28a75 Disposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 2019

    1 Gli oggetti non conformi all’articolo 14 capoverso 1 della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 7 luglio 2020.

    2 Per gli oggetti non conformi all’articolo 22 capoverso 1quater della modifica del 23 ottobre 2019 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2018/151376.

    3 Gli oggetti non conformi alle altre disposizioni della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esauri­mento delle scorte.

    75 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).

    76 Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.

    Disposizione transitora della modifica del 15 novembre 200678

    Gli oggetti di cui agli articoli 14, 14a e 14b possono essere fabbricati e importati secondo il diritto anteriore fino al 16 gennaio 2007. Essi possono essere consegnati ai consumatori ancora fino al 31 marzo 2008.

    Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 200879

    1 L’abbigliamento per bambini può ancora essere fabbricato e importato secondo il diritto anteriore sino al 31 settembre 2008. Può ancora essere consegnato ai consumatori sino al 31 marzo 2009.

    2 Gli accendini possono ancora essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2008.

    Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 201080

    1 Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 2a nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore).

    2 Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 22 capoverso 1ter nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbri­cati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2011.

    Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 201181

    Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 2a nella versione della modifica del 21 dicembre 2011 della presente ordinanza possono essere fabbricati, caratterizzati, importati e consegnati ai consumatori ancora fino al 31 luglio 2012 secondo il diritto anteriore.

    Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 201382

    1 Gli oggetti che non corrispondono alla modifica del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. È fatto salvo il capoverso 2.

    2 Gli oggetti che non corrispondono allʼarticolo 2b nella versione del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014.

    Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 201683

    Gli oggetti d’uso che non corrispondono alla modifica del 16 dicembre 2016 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

    Allegato 184

    84 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1161). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    (art. 2 cpv. 4)

    Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio85

    85 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Numero

    Titolo

    SN EN 1811+A1:2015

    Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle

    SN EN 12472+A1:2009

    Metodo per la simulazione dellʼusura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichelio da articoli ricoperti

    SN EN 16128:2011

    Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da quelle parti di montature per occhiali e occhiali da sole destinate a venire a stretto e prolungato contatto con la pelle

    Allegato 1a86

    86 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 5121). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763). Correzione del 20 apr. 2021 (RU 2021 226).

    (art. 5 cpv. 3 lett. a)

    Elenco delle ammine aromatiche che non devono essere contenute nei colori per tatuaggi e nei colori per trucco permanente

    Numero CAS87

    Numero d’indice

    Numero CE

    Nome della sostanza

    92-67-1

    612-072-00-6

    202-177-1

    bifenil-4-ammine

    92-87-5

    612-042-00-2

    202-199-1

    benzidina

    95-69-2

    202-411-6

    4-cloro-o-toluidina

    91-59-8

    612-022-00-3

    202-080-4

    2-naftilammina

    97-56-3

    611-006-00-3

    202-591-2

    o-ammino-azotoluene

    99-55-8

    202-765-8

    5-nitro-o-toluidina

    106-47-8

    203-401-0

    4-cloranilina

    615-05-4

    210-406-1

    4-metossi-m-fenilendiammina

    101-77-9

    612-051-00-1

    202-974-4

    4,4’-metilendianilina

    91-94-1

    612-068-00-4

    202-109-0

    3,3’-diclorobenzidina

    119-90-4

    612-036-00-X

    204-355-4

    3,3’-dimetossibenzidina

    119-93-7

    612-041-00-7

    204-358-0

    3,3’-dimetilbenzidina

    838-88-0

    612-085-00-7

    212-658-8

    3,3’-metilenedi-o-toluidina

    120-71-8

    204-419-1

    6-metossi-m-toluidina

    101-14-4

    612-078-00-9

    202-918-9

    4,4’-metilene-bis-(2-cloro-anilina)

    101-80-4

    202-977-0

    4,4’-ossidianilina

    139-65-1

    205-370-9

    4,4’-tiodianilina

    95-53-4

    612-091-00-X

    202-429-0

    o-toluidina 2-amminotoluene

    95-80-7

    612-099-00-3

    202-453-1

    4-metil-m-fenilendiammina

    137-17-7

    205-282-0

    2,4,5-trimetilanilina

    90-04-0

    612-035-00-4

    201-963-1

    o-anisidina

    60-09-3

    4-amminoazobenzene

    399-95-1

    604-028-00-X

    402-230-0

    4-ammino-3-fluorofenolo

    4-ammino-3-fluorofenolo

    95-68-1

    2,4’-xilidina

    87-62-7

    2,6’-xilidina

    293733-21-8

    6-ammino-2-etossinaftalina

    106-50-3

    2003-404-7

    p-fenilendiammina

    87 CAS = Chemical Abstract Service of the American Chemical Society

    Allegato 2

    (art. 5 cpv. 3 lett. b)

    Elenco dei coloranti che non possono essere contenuti nei colori per tatuaggi e per trucco permanente

    Nome CI88

    Numero CAS

    Numero CI

    Acid Green 16

    12768-78-4

    44025

    Acid Red 26

    3761-53-3

    16150

    Acid Violet 17

    4129-84-4

    42650

    Acid Violet 49

    1694-09-3

    42640

    Acid Yellow 36

    587-98-4

    13065

    Basic Blue 7

    2390-60-5

    42595

    Basic Green 1

    633-03-4

    42040

    Basic Red 1

    989-38-8

    45160

    Basic Red 9

    569-61-9

    42500

    Basic Violet 1

    8004-87-3

    42535

    Basic Violet 10

    81-88-9

    45170

    Basic Violet 3

    548-62-9

    42555

    Disperse Blue 1

    2475-45-8

    64500

    Disperse Blue 1

    2475-45-8

    64500

    Disperse Blue 106

    12223-01-7

    Disperse Blue 124

    61951-51-7

    Disperse Blue 3

    2475-46-9

    61505

    Disperse Blue 35

    12222-75-2

    Disperse Orange 3

    730-40-5

    11005

    Disperse Orange 37

    12223-33-5

    Disperse Red 1

    2872-52-8

    11110

    Disperse Red 17

    3179-89-3

    11210

    Disperse Yellow 3

    2832-40-8

    11855

    Disperse Yellow 9

    6373-73-5

    10375

    Pigment Orange 5

    3468-63-1

    12075

    Pigment Red 53

    2092-56-0

    15585

    Pigment Violet 3

    1325-82-2

    42535:2

    Pigment Violet 39

    64070-98-0

    42555:2

    Solvent Blue 35

    17354-14-2

    61554

    Solvent Orange 7

    3118-97-6

    12140

    Solvent Red 24

    85-83-6

    26105

    Solvent Red 49

    509-34-2

    45170:1

    Solvent Violet 9

    467-63-0

    42555:1

    Solvent Yellow 1

    60-09-3

    11000

    Nome CI

    Numero CAS

    Numero CI

    Solvent Yellow 2

    60-11-7

    11020

    Solvent Yellow 3

    97-56-3

    11160

    88 CI = Colour Index.

    Allegato 2a89

    89 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 25 nov. 2013 (RU 2013 5301). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    (art. 5 cpv. 3bis)

    Elenco dei metalli pesanti e delle altre sostanze che possono essere contenuti nei colori per tatuaggi e per trucco permanente al massimo fino alle concentrazioni enumerate

    Elemento o composto

    Concentrazione massima nel prodotto pronto per lʼuso

    1  Metalli pesanti

    Antimonio (Sb)

       2     mg/kg

    Arsenico (As)

       2     mg/kg

    Bario (Ba)

     50     mg/kg

    Piombo (Pb)

       2     mg/kg

    Cadmio (Cd)

       0,2  mg/kg

    Cromo (CrVI)

       0,2  mg/kg

    Cobalto (Co)

      25    mg/kg

    Rame (Cu), solubile90

      25    mg/kg

    Nichelio (Ni)

    Secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF)

    Mercurio (Hg)

       0,2  mg/kg

    Selenio (Se)

       2     mg/kg

    Zinco (Zn)

     50     mg/kg

    Stagno (Sn)

     50     mg/kg

    2  Altre sostanze

    Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

       0,5  mg/kg

    Benzo(a)pirene (BaP)

       5     µg/kg

    90 Dopo estrazione in soluzione acquosa a pH 5,5

    Allegato 391

    91 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 16 dic. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    (art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)

    Norme tecniche per lenti a contatto cosmetiche afocali92

    92 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Numero

    Titolo

    SN EN ISO 14534:2015

    Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali

    SN EN 980:2008

    Simboli grafici utilizzati per la caratterizzazione dei dispositivi medici

    Allegato 493

    93 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    (art. 15)

    Norme tecniche concernenti gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli94

    94 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Numero

    Titolo

    SN EN 1273-1:2005

    Articoli per puericultura – Girelli –
Requisiti di sicurezza e metodi di prova

    SN EN 1466:2015

    Articoli per puericultura – Sacche porta bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

    SN EN 13209-1:2004

    Articoli per puericultura – Zaini porta-bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

    Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio

    SN EN 14350-1:2004

    Articoli per puericultura – Dispositivi per bere

    Parte 1: Requisiti generali meccanici e prove

    Allegato 595

    95 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).

    (art. 18 cpv. 3)

    Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili96

    96 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso lAssociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

    Numero

    Titolo

    SN EN 1101/A1:2005

    Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare linfiammabilità di prove verticali (piccola fiamma)

    SN EN 1102:2016

    Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali

    SN EN 1103:2005

    Tessili – Comportamento al fuoco – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco dei tessuti per abbigliamento

    SN EN 13772:2011

    Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione

    Allegato 697

    97 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    (art. 21 cpv. 1)

    Materiali tessili e prodotti di pelletteria che non possono contenere coloranti azoici di cui all’articolo 21 capoverso 1

    I seguenti materiali tessili e prodotti di pelletteria nonché le loro parti colorate che rimangono in contatto per lungo tempo con il corpo umano non devono contenere coloranti azoici secondo l’articolo 21 capoverso 1:

    a.
    abiti, lenzuola, sacchi a pelo, asciugamani, posticci, parrucche, copricapo, pannolini e altri oggetti per l’igiene personale;
    b.
    scarpe, guanti, cinturini di orologi da polso, borsette, portamonete e portafogli, cartelle portadocumenti, fodere di sedie;
    c.
    giocattoli in tessuto o in pelle e giocattoli con abiti in tessuto o in pelle;
    d.
    fili e tessuti destinati alla consegna ai consumatori.

    Allegato 7

    (art. 21 cpv. 1)

    Elenco delle ammine aromatiche

    Numero

    Numero CAS

    Numero d’indice

    Numero CE

    Nome della sostanza

    1

    92-67-1

    612-072-00-6

    202-177-1

    bifenil-4-ammine 4‑aminobifenile xenilammina

    2

    92-87-5

    612-042-00-2

    202-199-1

    benzidina

    3

    95-69-2

    202-441-6

    4-cloro-o-toluidina

    4

    91-59-8

    612-022-00-3

    202-080-4

    2-naftilammina

    5

    97-56-3

    611-006-00-3

    202-591-2

    o-ammino-azotoluene 4‑ammino‑2’,3‑dimetilazobenzene 4‑o‑tolilazo-o-toluidina

    6

    99-55-8

    202-765-8

    5-nitro-o-toluidina

    7

    106-47-8

    612-137-00-9

    203-401-0

    4-cloranilina

    8

    615-05-4

    210-406-1

    4-metossi-m-fenilendiammina

    9

    101-77-9

    612-051-00-1

    202-974-4

    4,4’-metilendianilina 4,4’‑diamminodifenilmetano

    10

    91-94-1

    612-068-00-4

    202-109-0

    3,3’‑diclorobenzidina 3,3’‑diclorodifenil- 4,4’‑ilenediammina

    11

    119-90-4

    612-036-00-X

    204-355-4

    3,3’-dimetilbenzidina o‑dianisidina

    12

    119-93-7

    612-041-00-7

    204-358-0

    3,3’‑dimetilbenzidina 4,4’‑bi‑o‑toluidina

    13

    838-88-0

    612-085-00-7

    212-658-8

    4,4’-metilenedi-o-toluidina

    14

    120-71-8

    204-419-1

    6-metossi-m-toluidina p‑cresidina

    15

    101-14-4

    612-078-00-9

    202-918-9

    4,4’-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2’‑dicloro‑4,4’‑metilene‑dianilina

    16

    101-80-4

    202-977-0

    4,4’-ossidianilina

    17

    139-65-1

    205-307-9

    4,4’-tiodianilina

    18

    95-53-4

    612-091-00-X

    202-429-0

    o-toluidina 2‑amminotoluene

    19

    95-80-7

    612-099-00-3

    202-453-1

    4-metil-m-fenilendiammina

    20

    137-17-7

    205-282-0

    2,4,5-trimetilanilina

    21

    90-04-0

    612-035-00-4

    201-963-1

    o-anisidina 2-metossianilina

    22

    60-09-3

    611-008-00-4

    200-453-6

    4-amminoazobenzene

    Allegato 898

    98 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).

    (art. 21 cpv. 2)

    Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche99

    99 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso lAssociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

    Numero

    Titolo

    SN EN 14362-1:2017

    Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici

    Parte 1: Rilevamento delluso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre

    SN EN 14362-3:2017

    Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici

    Parte 3: Rilevamento delluso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene

    SN EN ISO 17234-1:2015

    Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti

    Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici

    SN EN ISO 17234-2:2011

    Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti

    Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene

    Allegato 8a100

    100 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1161). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

    (art. 22a cpv. 2)

    Norma tecnica per i cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini101

    101 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

    Numero

    Titolo

    SN EN 14682:2015

    Sicurezza dell’abbigliamento per bambini – Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini – Specifiche

    Allegato 9102

    102 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).

    (art. 25 cpv. 6)

    Norme tecniche per gli accendini103

    103 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso lAssociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

    Numero

    Titolo

    SN EN ISO 9994/A1:2008

    Accendini – Specifiche di sicurezza

    SN EN 13869:2016

    Accendini – Accendini di sicurezza bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova

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