Art. 1
La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a:
- a.
- i seguenti oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:
- 1.4
- oggetti contenenti metallo che entrano in contatto con la pelle,
- 2.
- colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente, nonché la loro caratterizzazione,
- 3.
- apparecchi e strumenti per piercing, tatuaggi e trucco permanente,
- 4.
- lenti a contatto cosmetiche afocali, nonché la loro caratterizzazione,
- 5.
- oggetti d’uso per lattanti5 e bambini piccoli,
- 6.6
- materiali tessili secondo l’articolo 64 capoverso 1 ODerr quanto alla loro infiammabilità e combustibilità, alle sostanze chimiche in essi contenute nonché alla loro caratterizzazione,
- 7.7
- prodotti di pelletteria quanto alle sostanze chimiche in essi contenute,
- 8.8
- cordoncini e lacci nellʼabbigliamento per bambini;
- b.
- candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).
5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
8 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).