818.101.25 Ordinanza sulla sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS‑CoV-2 durante una manifestazione
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    818.101.25

    Ordinanza sulla sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS‑CoV-2 durante una manifestazione

    del 30 marzo 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 60a capoverso 8 della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp); visto l’articolo 3 capoverso 7 lettera a della legge COVID-19 del 25 settembre 20202,

    ordina:

    Art. 1 Principio

    L’esercizio dei seguenti sistemi, compreso il relativo software sui telefoni cellulari dei partecipanti (app SwissCovid), è sospeso:

    a.
    il sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (sistema TP) secondo l’articolo 60a LEp e l’ordinanza del 24 giugno 20203 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2;
    b.
    il sistema secondo l’ordinanza del 30 giugno 20214 su un sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione.
    Art. 2 Componenti gestiti dalla Confederazione e dati ivi conservati

    1 L’Ufficio federale della sanità pubblica disattiva i seguenti componenti del sistema:

    a.
    il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla prossimità tra telefoni cellulari con app SwissCovid attiva;
    b.
    il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla partecipazione a manifestazioni;
    c.
    il sistema di gestione dei codici di attivazione delle segnalazioni di altri utenti (codici di attivazione) per i sistemi di cui alle lettere a e b.

    2 I dati trasmessi dall’app SwissCovid memorizzati in questi sistemi saranno distrutti, in particolare:

    a.
    le chiavi private dei partecipanti infetti;
    b.
    i codici d’identificazione delle manifestazioni;
    c.
    i codici di attivazione.

    3 Il sistema di collegamento per lo scambio delle chiavi private tra il sistema TP con un sistema estero corrispondente resta in funzione finché questo sarà necessario ai fini dell’adempimento degli impegni derivanti dai trattati internazionali da parte della Svizzera. Lo scambio di dati tra il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla prossimità e il sistema di collegamento sarà sospeso.

    Art. 3 App SwissCovid

    1 I partecipanti che richiamano l’app SwissCovid ottengono un messaggio indicante che le funzioni sono state sospese e che non riceveranno più segnalazioni, né potranno più immettere codici di attivazione.

    2 Sono invitati a disinstallare l’app.

    Art. 4 Registro degli accessi

    Alla memorizzazione e all’analisi dei registri degli accessi ai sistemi di cui all’articolo 2 capoverso 1, nonché all’elenco dei dati necessari per le informazioni di questi sistemi sono applicabili gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e l’ordinanza del 22 febbraio 20126 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione.

    Art. 7 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022 alle ore 00.00 e, fatto salvo il capoverso 2, ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

    2 Gli articoli 5 e 6 restano in vigore a tempo indeterminato.

    3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.10

    10 Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 839).

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?