818.101.26 Ordinanza COVID-19 situazione particolare
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    818.101.26

    Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

    (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

    del 16 febbraio 2022 (Stato 17  febbraio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e scopo

    1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19.

    2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 e interrompere le catene di trasmissione.

    Sezione 2: Obbligo di portare una mascherina facciale

    Art. 3 Trasporti pubblici

    1 Nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune, tutti i viaggiatori a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. Sono esentati i settori dei veicoli destinati alla ristorazione.

    2 Per veicoli del trasporto pubblico s’intendono:

    a.
    i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori;
    b.
    aeromobili di imprese titolari di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

    3 I gestori dei veicoli devono provvedere in modo adeguato affinché l’obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.

    Art. 4 Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani

    1 Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio.

    2 Non devono portare una mascherina facciale:

    a.
    i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze;
    b.
    gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani;
    c.
    le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
    d.
    le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione;
    e.
    le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori.

    3 I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l’obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio.

    4 I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l’obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.

    Art. 5 Altre strutture

    I Cantoni o i gestori possono prevedere l’obbligo di portare una mascherina facciale in altre strutture, se è necessario per proteggere le persone presenti, segnatamente in strutture in cui sono presenti persone particolarmente a rischio.

    Art. 6 Esenzione dall’obbligo della mascherina

    1 Le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali sono esentate dall’obbligo di portare una mascherina facciale.

    2 Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20115 sulle professioni psicologiche.

    Sezione 3: Isolamento

    Art. 7 Ordine e durata

    1 L’autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

    2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l’autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

    3 La durata dell’isolamento inizia a decorrere:

    a.
    per le persone sintomatiche: dal giorno in cui si manifestano i sintomi;
    b.
    per le persone asintomatiche: dal giorno di esecuzione del test.

    4 L’autorità cantonale competente revoca l’isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:

    a.
    è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
    b.
    continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell’isolamento.
    Art. 8 Deroghe

    1 L’autorità cantonale competente può esentare dall’isolamento durante l’esercizio dell’attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a.
    le persone svolgono un’attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale;
    b.
    per l’attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre.

    2 Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall’isolamento devono portare una mascherina facciale e tenersi a distanza dalle altre persone.

    3 Al di fuori dell’attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, le persone devono attenersi all’isolamento.

    Sezione 4: Disposizione penale

    Art. 9

    È punito con la multa chi intenzionalmente o per negligenza viola l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1.

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00.

    2 Fatto salvo i capoversi 3 e 4, ha effetto sino al 31 marzo 2022.

    3 L’allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16001 e 16003–16007), nonché numeri 2 e 3 ha effetto a tempo indeterminato.

    4 L’allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) ha effetto sino al 31 marzo 2022. Dopodiché l’allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) è abrogato.

    Allegato

    (art. 11)

    Modifica di altri atti normativi

    Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

    7

    7 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2022 97.

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