Art. 14
1 La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.
2 Disciplina per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus:
- a.
- la registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 29 aprile 20155 sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, di dati sanitari;
- b.
- l’obbligo di quarantena e di test;
- c.
- l’esecuzione della quarantena.6
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4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).
7 Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).