818.101.27 Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori
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    818.101.27

    Ordinanza sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori

    (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)1

    del 23 giugno 2021 (Stato 21  marzo 2022)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 41 capoversi 1 e 3 nonché 79 capoverso 1 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp),3

    ordina:

    2 RS 818.101.1

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

    Sezione 1: Scopo e oggetto

    Art. 14

    1 La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

    2 Disciplina per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus:

    a.
    la registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 29 aprile 20155 sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, di dati sanitari;
    b.
    l’obbligo di quarantena e di test;
    c.
    l’esecuzione della quarantena.6

    ... 7

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    5 RS 818.101.1

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    7 Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    Sezione 2: Stato o regione con una variante preoccupante del virus

    Art. 2

    1 Per la classificazione come Stato o regione con una variante preoccupante del virus sono determinanti l’attestazione o il sospetto che in tale Stato o regione sia diffusa una variante del virus che:

    a.
    presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso grave della malattia rispetto alle varianti del virus presenti in Svizzera; oppure
    b.
    sfugge al riconoscimento e alla difesa offerti dall’immunità già acquisita contro le varianti del virus presenti in Svizzera (immunoevasiva).8

    2 L’elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita è riportato nell’allegato 1 numero 1.

    3 Gli Stati e le regioni con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva sono elencati nell’allegato 1 numero 2.

    4 Le regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale possono essere escluse dagli elenchi di cui ai capoversi 2 e 3 anche se soddisfanno una delle condizioni di cui al capoverso 1. Le regioni considerate confinanti sono elencate nell’allegato 1a.9

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dal 4 ott. 2021 (RU 2021 591).

    Sezione 3: Registrazione dei dati di contatto

    Art. 310 Persone soggette all’obbligo di registrazione

    1 Sono soggette all’obbligo di registrare i loro dati di contatto e, se necessario, dati sanitari le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione elencati nell’allegato 1.11

    2 Sono esentate da quest’obbligo le persone che:

    a.
    effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell’ambito della loro attività professionale;
    b.
    transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    Art. 4 Obblighi delle persone soggette all’obbligo di registrazione

    1 Le persone di cui all’articolo 3 devono registrare i loro dati di contatto prima dell’entrata come segue:

    a.
    elettronicamente mediante la piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata12, messa a disposizione dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); oppure
    b.13
    su carta mediante le schede di contatto messe a disposizione dall’UFSP, in duplice copia.

    2 Le persone che entrano in Svizzera senza utilizzare un’impresa che trasporta persone secondo l’articolo 5 e che registrano i loro dati di contatto mediante schede di contatto devono conservare queste ultime per 14 giorni.14

    12 La piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata è accessibile all’indirizzo https://swissplf.admin.ch

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    Art. 5 Obblighi delle imprese che trasportano persone

    1 Le imprese di trasporto aereo o di autobus che trasportano persone di cui all’articolo 3 nell’ambito del traffico internazionale assicurano che tali persone registrino i loro dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 1.15

    2 Su richiesta, forniscono all’UFSP entro 24 ore i dati di contatto di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b.

    3 Conservano i dati di contatto per 14 giorni, dopodiché li distruggono.

    4 Su richiesta, forniscono all’UFSP entro 48 ore gli elenchi di tutti i viaggi transfrontalieri in autobus o aereo programmati per il mese successivo.16

    5 Trasmettono i dati di contatto di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b nonché gli elenchi di cui al capoverso 4 mediante la piattaforma17 messa a disposizione dall’UFSP per le imprese che trasportano persone.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    17 La piattaforma per le imprese che trasportano persone è accessibile all’indirizzo https://swissplf.admin.ch

    Art. 6 Compiti dell’UFSP e dei Cantoni

    1 L’UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l’esecuzione della quarantena secondo l’articolo 9 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata.18

    2 Non appena viene a conoscenza dell’entrata di una persona contagiata dal SARS-CoV-2, adotta i seguenti provvedimenti:

    a.
    richiede all’impresa che trasporta persone i dati di contatto registrati su carta delle persone entrate in Svizzera insieme alla persona contagiata dal SARS-CoV-2;
    b.
    sulla base dei dati di contatto ricevuti elettronicamente e dei dati di contatto di cui alla lettera a, individua le persone che hanno avuto un contatto stretto con la persona contagiata dal SARS-CoV-2;
    c.
    trasmette immediatamente i dati di contatto elaborati ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

    3 L’UFSP può delegare i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 a terzi. In tal caso, garantisce che siano rispettate la protezione e la sicurezza dei dati.

    4 L’UFSP o i terzi distruggono i dati un mese dopo l’entrata delle persone in questione.

    5 I Cantoni distruggono i dati un mese dopo averli ricevuti dall’UFSP o da terzi.

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    Sezione 4: ...

    Sezione 5: Obbligo di test, quarantena e notifica per le persone in entrata

    Art. 820 Obbligo di test

    1 Le persone a partire dai 6 anni che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 devono poter presentare il risultato negativo di un test. I requisiti relativi al test e all’attestato del test sono disciplinati nell’allegato 2a.21

    2 Le persone che all’entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo secondo il capoverso 1 devono, immediatamente dopo l’entrata in Svizzera, sottoporsi:22

    a.
    a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2;
    b.23
    a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202024, sempreché il test non sia basato solo sul prelievo di un campione dalla cavità nasale o su un campione salivare; oppure
    c.25
    a un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 4 giugno 202126 sui certificati COVID-19.

    2bis ...27

    3 ...28

    4 ...29

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    22 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).

    23 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).

    24 RS 818.101.24

    25 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).

    26 RS 818.102.2

    27 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2021 (RU 2021 814). Abrogato dal n. I dell’O del 19 gen. 2022, con effetto dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    28 Abrogato dal n. I dell’O del 19 gen. 2022, con effetto dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    29 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2021 (RU 2021 814). Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    Art. 930 Obbligo di quarantena

    1 Le persone che negli ultimi dieci giorni hanno soggiornato in uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 devono recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata in Svizzera e soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata).31

    2 Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza varianti preoccupanti del virus, l’autorità cantonale competente può considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo della durata della quarantena per le persone in entrata.

    3 Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata che sono entrate in Svizzera da uno Stato o una regione che non figurano nell’allegato 1 numero 1 possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un’analisi di biologia molecolare, a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202032 o a un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 4 giugno 202133 sui certificati COVID-19 e se il risultato del test è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena. In casi motivati l’autorità cantonale competente può escludere la conclusione anticipata della quarantena per le persone in entrata.34

    3bis Le persone di cui al capoverso 3 possono lasciare la quarantena per sottoporsi al test. Nel fare ciò, devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone.35

    4 Le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata devono portare una mascherina facciale fino alla scadenza della quarantena prevista e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

    32 RS 818.101.24

    33 RS 818.102.2

    34 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).

    35 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

    Art. 9a36 Deroghe all’obbligo di test e allʼobbligo di quarantena

    1 Sono esentate dall’obbligo di test di cui allʼarticolo 8 e dallʼobbligo di quarantena di cui allʼarticolo 9 le persone che:

    a.37
    ...
    b.
    effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell’ambito della loro attività professionale;
    c.38
    ...
    d.
    transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia;
    e.39
    entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2;
    f.40
    entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell’allegato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2;
    g.
    entrano in Svizzera per motivi medici importanti e improrogabili;
    h.
    entrano in Svizzera in qualità di frontalieri.

    2 Sono inoltre esentate dall’obbligo di test di cui all’articolo 8:

    a.41
    ...
    b.
    le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi al test per il SARS-CoV-2.;
    c.42
    le persone che entrano in Svizzera da regioni di cui all’allegato 1a, sempreché il corrispondente Stato o la corrispondente regione non figuri nell’allegato 1 numero 1;
    d.43
    le persone che svolgono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200744 sullo Stato ospite e che possono attestarlo con un certificato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
    e.45
    le persone che svolgono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera e che possono attestarlo con un certificato del DFAE.

    2bis ...46

    2ter Sono esentate dallʼobbligo di quarantena di cui allʼarticolo 9 le persone che:

    a.
    svolgono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
    1.
    il funzionamento del settore sanitario,
    2.
    la sicurezza e l’ordine pubblici,
    3.
    il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite,
    4.
    le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
    b.
    hanno soggiornato in uno Stato o in una regione di cui all’allegato 1 per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
    c.
    rientrano in Svizzera dopo aver partecipato a una manifestazione in uno Stato o in una regione di cui all’allegato 1 numero 1, se viene fornita la prova che la partecipazione e il soggiorno sono avvenuti nel rispetto di un piano di protezione specifico; per partecipazione a una manifestazione s’intende segnatamente la partecipazione, di norma professionale, a una gara sportiva, un evento culturale o un congresso specialistico per professionisti;
    d.
    entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 numero 1 per partecipare a una manifestazione. Per partecipazione a una manifestazione s’intende segnatamente la partecipazione, di norma professionale, a una gara sportiva, un evento culturale o un congresso specialistico per professionisti;
    e. e f.47 ... .48

    3 Le deroghe di cui ai capoversi 1–2ter non si applicano alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che la persona interessata non possa attestare mediante un certificato medico che i sintomi sono riconducibili ad altra causa.49

    4 In casi motivati l’autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all’obbligo di test e di quarantena oppure concedere agevolazioni.

    36 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    37 Abrogata dal n. I dell’O del 1° ott. 2021, con effetto dal 4 ott. 2021 (RU 2021 591).

    38 Abrogata dal n. I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    41 Abrogata dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dal 4 ott. 2021 (RU 2021 591).

    43 Introdotta dal n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dal 4 ott. 2021 (RU 2021 591).

    44 RS 192.12

    45 Introdotta dal n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dal 4 ott. 2021 (RU 2021 591).

    46 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021 (RU 2021 883). Abrogato dal n. I dell’O del 19 gen. 2022, con effetto dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    47 Abrogate dal n. I dell’O del 19 gen. 2022, con effetto dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    48 Originario 2bis. Introdotto dal n. I dell’O del 1° ott. 2021 (RU 2021 591). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

    49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 20 dic. 2021 (RU 2021 883).

    Art. 1050 Obbligo di notifica

    Chi si deve sottoporre alla quarantena per le persone in entrata secondo l’articolo 9 deve notificare l’entrata entro due giorni all’autorità cantonale competente e seguire le istruzioni di tale autorità.

    50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022, in vigore dal 22 gen. 2022 (RU 2022 19).

    Sezione 6: Controlli e notifiche51

    51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    Art. 11 Autorità di controllo alla frontiera52

    1 Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano:53

    a.54
    l’esistenza del risultato negativo di un test secondo l’articolo 8 capoverso 1;
    b.
    la registrazione dei dati di contatto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1.

    2 Se la persona sottoposta al controllo non può attestare il risultato negativo del test o la registrazione dei dati di contatto, l’autorità di controllo alla frontiera la notifica all’autorità cantonale competente. La notifica comprende i dati relativi alla persona entrata, il luogo e l’ora del controllo, l’indicazione del luogo di soggiorno previsto in Svizzera nonché il risultato del controllo.

    3 Le autorità di controllo alla frontiera possono riscuotere multe disciplinari.

    52 Introdotta dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    Sezione 7: Aggiornamento degli allegati

    Art. 12

    1 Il Dipartimento federale dell’interno, sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale degli affari esteri, aggiorna costantemente l’allegato 1.

    2 Aggiorna l’allegato 2 in base alle conoscenze scientifiche attuali e sentita la Commissione federale per le vaccinazioni.

    3 Aggiorna l’allegato 2a in base alle conoscenze scientifiche attuali.57

    57 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 563).

    Sezione 8: Disposizioni finali

    Allegato 159

    59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 ago. 2021 (RU 2021 465). Aggiornato dal n. II delle O del 3 dic. 2021 (RU 2021 814) e del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    (art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 9a cpv. 2 lett. c, nonché 12 cpv. 1)

    Elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus60

    60 Uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.

    Allegato 1a61

    61 Introdotto dal n. II dell’O del 1° ott. 2021 (RU 2021 591). Aggiornato dal n. II dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    (art. 2 cpv. 4 e 9a cpv. 2 lett. c)

    Regioni confinanti con la Svizzera

    Regioni in Germania:

    Stato federato del Baden-Württemberg
    Stato federato della Baviera

    Regioni in Francia:

    Regione Grande Est
    Regione Borgogna / Franca Contea
    Regione Alvernia / Rodano-Alpi

    Regioni in Italia:

    Regione Piemonte
    Regione Valle d’Aosta
    Regione Lombardia
    Regione Trentino / Alto Adige

    Regioni in Austria:

    Stato federato del Tirolo
    Stato federato del Vorarlberg

    Regioni in Liechtenstein:

    tutto il Principato

    Allegato 262

    62 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 17 set. 2021 (RU 2021 563), dal n. II dell’O del 16 feb. 2022 (RU 2022 98) e dall’all. n. 1 dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).

    (art. 9a cpv. 1 lett. e e f nonché 12 cpv. 2)

    Persone vaccinate e guarite

    1 Persone vaccinate

    1.1
    Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che:
    a.
    è stato omologato in Svizzera ed è stato somministrato completamente secondo le raccomandazioni dell’UFSP;
    b.
    è stato approvato dall’Agenzia europea per i medicinali per l’Unione europea ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
    c.
    è stato approvato secondo la Lista per l’uso di emergenza dell’OMS ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
    d.
    presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.
    1.2
    La durata di validità della vaccinazione è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa o dopo una vaccinazione di richiamo dopo una vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.
    1.3
    La vaccinazione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 202163 sui certificati COVID-19o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
    1.4
    Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 1.3, purché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve contenere le seguenti informazioni:
    a.
    la data della vaccinazione;
    b.
    il vaccino somministrato.

    2 Persone guarite

    2.1
    Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:
    a.
    in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2: dal 11° al 180° giorno dalla conferma del contagio;
    b.
    nel caso di un test rapido Sars-CoV-2 per uso professionale o di un’analisi immunologica di laboratorio per il Sars-CoV-2, a meno che non si basi su un prelievo solo dalla cavità nasale o su un campione di saliva: dall’11° al 180° giorno dopo la conferma del contagio;
    c.
    nel caso di un test degli anticorpi contro il SARS-CoV-2: durante la validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza COVID-19 del 4 giugno 202164).
    2.2
    La guarigione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
    2.3
    Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 2.2, purché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve contenere una delle seguenti informazioni:
    a.
    la conferma del contagio, compresi il nome e l’indirizzo del servizio che ha rilasciato la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale);
    b.
    la conferma della revoca dell’isolamento o la conferma della guarigione da parte di un medico.

    Allegato 2a65

    65 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 17 set. 2021 (RU 2021 563). Aggiornato dal n. II dell’O del 3 dic. 2021 (RU 2021 814), dall’all. n. 2 dell’O del 17 dic. 2021 (RU 2021 881) e dal n. II dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 98).

    (art. 8 cpv. 1 e 12 cpv. 3)

    Requisiti relativi ai test e attestati dei test

    1.
    Il risultato del test deve basarsi su una procedura che corrisponde allo stato della scienza e della tecnica. Vige il principio che il prelievo dei campioni per:
    a.
    un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 possa essere effettuato non più di 72 ore prima;
    b.
    un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 deve essere stato effettuato non più di 24 ore prima.
    2.
    Sul documento con il risultato del test devono essere riportati i dati seguenti:
    a.
    il cognome, il nome e la data di nascita della persona testata;
    b.
    la data e l’ora del prelievo dei campioni;
    c.
    il tipo di test eseguito di cui al numero 1 lettera a o b;
    d.
    il risultato del test.

    Allegato 3

    (art. 13 cpv. 2)

    Modifica di un altro atto normativo

    ...66

    66 La mod. può essere consultata alla RU 2021 380.

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