Art. 1
1 La Confederazione partecipa, nei limiti del credito d’impegno autorizzato dall’Assemblea federale, ai costi assunti da un Cantone per sostenere gli organizzatori di eventi pubblici in Svizzera quali eventi sportivi o culturali o fiere specializzate o aperte al pubblico (imprese organizzatrici), purché:
- a.
- le imprese organizzatrici e i loro eventi sostenuti dal Cantone soddisfino i requisiti di cui alla sezione 2;
- b.
- la forma del sostegno da parte del Cantone risponda ai requisiti di cui alla sezione 3;
- c.
- il Cantone soddisfi i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 17 e 18;
- d.
- l’evento si svolga nel Cantone in questione o l’impresa organizzatrice abbia sede o domicilio in tale Cantone.
2 La Confederazione non partecipa ai costi assunti da un Cantone per sostenere:
- a.
- imprese organizzatrici il cui capitale è detenuto complessivamente per oltre il 50 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abitanti;
- b.
- eventi regionali o locali (art. 11a cpv. 7 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020);
- c.
- eventi politici o religiosi;
- d.
- riunioni di organi di persone giuridiche.