818.102.3 Ordinanza sugli aiuti finanziari ai Cantoni per provvedimenti a favore di strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici in relazione con l’epidemia di COVID-19
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    818.102.3

    Ordinanza

    sugli aiuti finanziari ai Cantoni per provvedimenti a favore di strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici in relazione con l’epidemia di COVID-19

    del 18 giugno 2021 (Stato 1° luglio 2021)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 17c capoverso 3 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina il versamento di aiuti finanziari ai Cantoni che indennizzano strutture gestite dagli enti pubblici secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a–c della legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (strutture) al fine di compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori dovuto ai provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19.

    Art. 2 Base per il calcolo degli aiuti finanziari

    1 Per il calcolo degli aiuti finanziari ai Cantoni sono considerati soltanto gli indennizzi che i Cantoni versano alle strutture per compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori al massimo per il periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020.

    2 Sono considerate rette non pagate dai genitori le rette che i genitori devono pagare alle strutture una volta dedotti i sussidi cantonali e comunali spettanti loro, anche se non hanno beneficiato delle prestazioni di custodia a causa dei provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19.

    3 L’indennizzo può coprire al massimo il 100 per cento delle rette non versate dai genitori. Dall’indennizzo sono dedotte le prestazioni sostitutive delle assicurazioni sociali per gli oneri salariali ed eventuali ulteriori prestazioni della Confederazione volte ad attenuare l’impatto economico dei provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19.

    Art. 3 Condizioni per la concessione degli aiuti finanziari

    Gli aiuti finanziari sono versati se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a.
    le strutture hanno presentato le richieste di indennizzo al Cantone in cui hanno la loro sede;
    b.
    i Cantoni hanno deciso in merito alle richieste loro presentate e versano indennizzi;
    c.
    per i casi in cui i genitori hanno già versato le rette per le prestazioni di custodia di cui non hanno beneficiato nell’intervallo temporale previsto dal Cantone nel quadro del periodo di cui all’articolo 2 capoverso 1, gli aiuti finanziari sono versati unicamente per indennizzi a strutture che rimborsano ai genitori le rette già versate;
    d.
    oltre agli indennizzi, nell’intervallo temporale previsto dal Cantone nel quadro del periodo di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono stati versati alle strutture anche i sussidi ordinari del Cantone e dei Comuni.
    Art. 4 Richiesta di aiuti finanziari

    1 I Cantoni devono presentare la loro richiesta di aiuti finanziari all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) al più tardi il 30 giugno 2022, mediante l’apposito modulo messo a disposizione dall’UFAS. Può essere presentata una sola richiesta per Cantone.

    2 L’UFAS si pronuncia mediante decisione in merito al versamento degli aiuti finanziari.

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