Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il versamento di aiuti finanziari ai Cantoni che indennizzano strutture gestite dagli enti pubblici secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a–c della legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (strutture) al fine di compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori dovuto ai provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19.
2 RS 861