Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina un sistema che segnala in modo anonimo e a posteriori alle persone che partecipano a manifestazioni il rischio di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante tali manifestazioni.
818.102.4
del 30 giugno 2021 (Stato 1° luglio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 3 capoverso 7 lettera a della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,
ordina:
La presente ordinanza disciplina un sistema che segnala in modo anonimo e a posteriori alle persone che partecipano a manifestazioni il rischio di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante tali manifestazioni.
Il sistema di segnalazione include i seguenti componenti:
1 Gli utenti decidono liberamente se:
2 Le manifestazioni nascoste non sono visibili nell’app. Le segnalazioni sul rischio di contagio a tali manifestazioni continuano a essere ricevute.
1 L’ Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) adotta tutte le misure tecniche e organizzative atte a impedire che gli utenti, siano essi organizzatori o partecipanti, siano identificabili per altri utenti o per le autorità.
2 I dati concernenti la partecipazione a manifestazioni sono trattati esclusivamente sui dispositivi dei partecipanti.
1 Il back end del sistema di segnalazione è gestito dall’UFSP.
2 L’UFSP non tratta dati sui partecipanti che non immettono un codice di attivazione.
3 Tratta solo dati criptati su:
4 Non può decriptare tali dati. Non può associarli a persone identificate o identificabili, siano esse organizzatori o partecipanti.
1 Chi organizza una manifestazione può utilizzare il sistema di segnalazione.
2 L’organizzatore sceglie una delle due procedure previste dal sistema di segnalazione:
3 Può creare un quick response code (codice QR) per la procedura scelta. Mostra il codice QR alle persone che partecipano alla manifestazione.
4 Non riceve alcuna informazione sui partecipanti attraverso il sistema di segnalazione.
1 I partecipanti possono leggere con la loro app SwissCovid il codice QR mostrato in occasione della manifestazione.
2 L’app richiama regolarmente l’elenco dei dati necessari per le segnalazioni sulle manifestazioni durante le quali vi è stato un rischio di contagio. Verifica se l’utente ha partecipato a una di queste manifestazioni. In caso affermativo, gli invia una segnalazione.
Se l’organizzatore ha scelto la procedura della segnalazione da parte degli utenti, il partecipante infettato, dopo aver immesso un codice di attivazione nell’app SwissCovid secondo l’articolo 6 OSTP3, può far partire una segnalazione agli altri partecipanti a condizione che abbia partecipato alla manifestazione nel periodo rilevante.
1 Se uno dei servizi autorizzati di cui all’articolo 12 capoverso 1 viene a conoscenza di un rischio di contagio durante una manifestazione, contatta l’organizzatore.
2 Se l’organizzatore ha scelto la procedura di segnalazione da parte dell’organizzatore, il servizio autorizzato gli invia un codice di attivazione relativo alla manifestazione.
3 L’organizzatore è tenuto a utilizzare il codice di attivazione relativo alla manifestazione per inviare una segnalazione ai partecipanti.
La segnalazione comprende:
1 Il sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni contiene i seguenti dati:
2 Questi dati non permettono di risalire né agli organizzatori né ai partecipanti.
1 Possono richiedere un codice di attivazione della manifestazione le seguenti persone che agiscono per conto del servizio autorizzato interessato:
2 La registrazione nel sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni avviene mediante il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell’Amministrazione federale per le applicazioni di rete. Sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 19 ottobre 20164 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione.
3 L’UFSP concede e amministra i diritti di accesso al sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni. Può autorizzare i medici cantonali e il medico in capo dell’esercito o singoli loro assistenti a concedere i diritti di accesso ad assistenti.
1 L’UFSP può incaricare terzi di mettere a disposizione delle app SwissCovid mediante procedura di richiamo l’elenco dei dati sulle manifestazioni necessari per le segnalazioni.
2 Può conferire a terzi la concessione dei diritti di accesso al sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni. I terzi incaricati devono garantire un controllo affidabile e giuridicamente corretto delle autorizzazioni degli specialisti.
3 L’UFSP obbliga contrattualmente i terzi incaricati a rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.
1 Alla memorizzazione e all’analisi dei registri degli accessi al back end del sistema per la gestione dei dati sulla partecipazione a manifestazioni e al sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni, nonché all’elenco di cui all’articolo 13 capoverso 1 sono applicabili gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e l’ordinanza del 22 febbraio 20126 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione.
2 Oltre a questi registri, il sistema non tiene registri degli accessi degli utenti ai codici di attivazione delle manifestazioni o delle attività delle app SwissCovid.
L’UFSP mette periodicamente a disposizione dell’Ufficio federale di statistica (UST) per valutazioni statistiche i dati attuali disponibili nel back end del sistema per la gestione dei dati sulla partecipazione a manifestazioni e nel sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni, in forma completamente anonimizzata.
1 I dati nel sistema per la gestione dei dati relativi alla partecipazione a manifestazioni sono distrutti sia sul telefono cellulare sia nel back end 14 giorni dopo la loro registrazione.
2 I dati nel sistema per la gestione dei codici di attivazione delle manifestazioni sono distrutti 24 ore dopo la loro registrazione.
3 I dati dei registri di terzi incaricati ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 sono distrutti 7 giorni dopo la loro registrazione.
4 Per il rimanente, la distruzione dei dati dei registri è retta dall’articolo 4 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 22 febbraio 20127 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione.
5 Anche i dati messi a disposizione dell’UST sono distrutti conformemente al presente articolo.
1 L’UFSP pubblica i dati necessari per controllare se i programmi leggibili dalle macchine di tutti i componenti del sistema di segnalazione sono stati creati sulla base del codice sorgente pubblico.
2 Effettua il controllo anche in modo autonomo.
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8 La modifica può essere consultate alla RU 2021 411.
Finché non sono conclusi i lavori preparatori necessari per la segnalazione da parte degli organizzatori, l’UFSP può gestire temporaneamente il sistema di segnalazione senza la possibilità della segnalazione da parte degli organizzatori.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021 alle ore 00.00 con effetto sino al 30 giugno 2022.
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