Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.
2 Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:
- a.
- gli edifici dell’amministrazione pubblica;
- b.
- gli ospedali e le altre strutture sanitarie;
- c.
- gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili;
- d.
- gli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure;
- e.
- gli istituti di formazione;
- f.
- i locali di musei, teatri e cinema;
- g.
- i centri sportivi;
- h.
- le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell’art. 24b della LF del 22 giu. 19794 sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle esigenze per l’autorizzazione cantonale;
- i.
- gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici;
- j.
- i negozi e i centri commerciali.
3 La presente legge non si applica alle economie domestiche private.
4 RS 700