818.31 Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo
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    818.31

    Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo

    del 3 ottobre 2008 (Stato 1° maggio 2010)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 20072; visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20073,

    decreta:

    Art. 1 Campo d’applicazione

    1 La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.

    2 Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

    a.
    gli edifici dell’amministrazione pubblica;
    b.
    gli ospedali e le altre strutture sanitarie;
    c.
    gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili;
    d.
    gli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure;
    e.
    gli istituti di formazione;
    f.
    i locali di musei, teatri e cinema;
    g.
    i centri sportivi;
    h.
    le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell’art. 24b della LF del 22 giu. 19794 sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle esigenze per l’autorizzazione cantonale;
    i.
    gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici;
    j.
    i negozi e i centri commerciali.

    3 La presente legge non si applica alle economie domestiche private.

    Art. 2 Divieto di fumare

    1 È vietato fumare nei locali di cui all’articolo 1 capoversi 1 e 2.

    2 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati lavoratori a titolo eccezionale e previo loro esplicito consenso. Tale consenso deve essere espresso nel contratto di lavoro.

    3 Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul criterio qualitativo delle sale fumatori e sulle esigenze per la ventilazione. Emana pure disposizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.

    Art. 3 Strutture per fumatori

    Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se:

    a.
    dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati;
    b.
    dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall’esterno come locali per fumatori; e
    c.
    impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsen­tito ad essere impiegate in un locale per fumatori.
    Art. 5 Disposizioni penali

    1 È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:

    a.
    viola il divieto di fumare di cui all’articolo 2 capoverso 1;
    b.
    fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell’arti­colo 2 capoverso 2;
    c.
    gestisce un esercizio pubblico per fumatori senza autorizzazione o, in quanto titolare di un’autorizzazione, non designa l’esercizio pubblico per fumatori come tale.

    2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

    3 L’applicazione degli articoli 59–62 della legge sul lavoro del 13 marzo 19645 esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso 1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori.

    Art. 6 Esecuzione

    1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

    2 I Cantoni eseguono la presente legge.

    Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 20106

    6 DCF del 28 ott. 2009 (RU 2009 6287).

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