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    818.311

    Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo

    (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

    del 28 ottobre 2009 (Stato 1° maggio 2010)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20081 concernente la protezione contro il fumo passivo,

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone;
    b.
    i requisiti relativi alle sale fumatori e alla loro ventilazione;
    c.
    i requisiti relativi ai locali per fumatori e alla loro ventilazione;
    d.
    le condizioni per l’impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori;
    e.
    le deroghe al divieto di fumare per i luoghi di detenzione e gli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.
    Art. 2 Divieto di fumare

    1 Fatti salvi gli articoli 4–7, è vietato fumare nei locali chiusi accessibili al pub­blico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.

    2 Sono considerati luoghi di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività.

    Art. 3 Obbligo di diligenza

    Il gerente di una sala in cui è permesso fumare deve fare in modo che le persone in spazi attigui in cui è vietato fumare non siano infastidite dal fumo.

    Sezione 2: Sale fumatori e locali per fumatori

    Art. 4 Requisiti relativi alle sale fumatori

    1 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno deve provvedere affinché la sala fumatori:

    a.
    sia separata ermeticamente dagli altri spazi mediante elementi fissi, non serva quale passaggio verso altri spazi e disponga di una porta a chiusura autonoma;
    b.
    sia dotata di sufficiente ventilazione.

    2 Le sale fumatori devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.

    3 Fatti salvi articoli e accessori per fumatori, nelle sale fumatori non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell’esercizio.

    4 Le sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:

    a.
    la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescita;
    b.
    gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell’esercizio.
    Art. 5 Requisiti relativi ai locali per fumatori

    1 Se ne fanno richiesta, le imprese del settore della ristorazione possono essere autorizzate quali locali per fumatori dalle autorità cantonali competenti se:

    a.
    la superficie totale degli spazi accessibili al pubblico, compresi l’atrio, il guardaroba e i servizi, non supera 80 metri quadrati;
    b.
    il locale è dotato di sufficiente ventilazione.

    2 I locali per fumatori devono essere designati chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.

    3 Non possono essere autorizzati quali locali per fumatori:

    a.
    le sale o le imprese adibite prevalentemente alla ristorazione nel luogo di lavoro, come i ristoranti per il personale o le mense;
    b.
    le imprese la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione; sono fatte salve le aziende accessorie non agricole ai sensi dell’articolo 24b della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio.
    Art. 6 Impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori

    1 Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e nei locali per fumatori possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto.

    2 I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto possono essere impiegati nelle sale fumatori per testare prodotti del tabacco.

    3 Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro e le sue disposizioni esecutive.

    Sezione 3: Stabilimenti speciali

    Art. 7

    1 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare nelle camere:

    a.
    di istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle misure o di stabilimenti analoghi;
    b.
    di case per anziani e case di cura o di stabilimenti analoghi;
    c.
    di alberghi o di altre strutture di alloggio.

    2 Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a o b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare.

    Sezione 4: Disposizioni finali

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