Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone;
- b.
- i requisiti relativi alle sale fumatori e alla loro ventilazione;
- c.
- i requisiti relativi ai locali per fumatori e alla loro ventilazione;
- d.
- le condizioni per l’impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori;
- e.
- le deroghe al divieto di fumare per i luoghi di detenzione e gli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.