Art. 1 …5
1 La presente ordinanza stabilisce:
- a.
- le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende assoggettate all’approvazione dei piani e al permesso d’esercizio (art. 7 e 8 della legge);
- b.
- la procedura d’assoggettamento di aziende industriali alle prescrizioni speciali;
- c.
- la procedura d’approvazione dei piani e del permesso d’esercizio.6
2 La procedura d’approvazione dei piani s’applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali:
- a.
- segherie;
- b.7
- aziende di smaltimento e riciclaggio di rifiuti;
- c.
- aziende di produzione chimico-tecnica;
- d.
- aziende per il taglio di pietre;
- e.
- aziende che fabbricano prodotti in calcestruzzo;
- f.
- fonderie per ferro, acciaio ed altri metalli;
- g.
- aziende per il trattamento di acque luride;
- h.
- aziende per la lavorazione del ferro;
- i.8
- aziende per il trattamento di superfici, quali zincherie, officine per la tempra, aziende di galvanizzazione e officine di anodizzazione;
- k.
- imprese d’impregnazione del legno;
- l.9
- aziende che hanno in deposito o che travasano prodotti chimici, combustibili liquidi o gassosi o altri liquidi o gas facilmente infiammabili, se gli impianti progettati consentono di superare i quantitativi soglia fissati nell’allegato 1.1 dell’ordinanza del 27 febbraio 199110 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
- m.11
- aziende che utilizzano microrganismi dei gruppi 3 o 4 secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 agosto 199912 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi;
- n.13
- aziende dotate di depositi o locali nei quali la composizione dell’aria differisce dallo stato naturale in modo potenzialmente nocivo, in particolare a causa di un tenore di ossigeno inferiore al 18 per cento;
- o.14
- aziende che utilizzano attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 numeri 1, 2 o 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 198315 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
3 La procedura d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio si estende alle parti di aziende e agli impianti a carattere industriale o alle aziende che rientrano nelle categorie menzionate al capoverso 2, come anche alle parti d’aziende e agli impianti direttamente connessi sul piano della costruzione o su quello materiale.
5 Tit. abrogato dal n. I dell’O del 10 mag. 2000, con effetto dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).
10 RS 814.012
11 Introdotta dall’art. 18 dell’O 25 ago. 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2826). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).
12 RS 832.321
13 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).
14 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).
15 RS 832.30