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    822.114

    Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro

    (OLL 4)

    (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)1

    del 18 agosto 1993 (Stato 1° maggio 2015)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 8 e 40 della legge federale del 13 marzo 19642 sul lavoro nell’indu­stria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, di seguito «legge»), visto l’articolo 83 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)3,

    ordina:

    Capitolo 1: Campo d’applicazione4

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 15

    1 La presente ordinanza stabilisce:

    a.
    le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende assoggettate all’approvazione dei piani e al permesso d’esercizio (art. 7 e 8 della legge);
    b.
    la procedura d’assoggettamento di aziende industriali alle prescrizioni spe­ciali;
    c.
    la procedura d’approvazione dei piani e del permesso d’esercizio.6

    2 La procedura d’approvazione dei piani s’applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali:

    a.
    segherie;
    b.7
    aziende di smaltimento e riciclaggio di rifiuti;
    c.
    aziende di produzione chimico-tecnica;
    d.
    aziende per il taglio di pietre;
    e.
    aziende che fabbricano prodotti in calcestruzzo;
    f.
    fonderie per ferro, acciaio ed altri metalli;
    g.
    aziende per il trattamento di acque luride;
    h.
    aziende per la lavorazione del ferro;
    i.8
    aziende per il trattamento di superfici, quali zincherie, officine per la tempra, aziende di galvanizzazione e officine di anodizzazione;
    k.
    imprese d’impregnazione del legno;
    l.9
    aziende che hanno in deposito o che travasano prodotti chimici, combustibili liquidi o gassosi o altri liquidi o gas facilmente infiammabili, se gli impianti progettati consentono di superare i quantitativi soglia fissati nell’allegato 1.1 dell’ordinanza del 27 febbraio 199110 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
    m.11
    aziende che utilizzano microrganismi dei gruppi 3 o 4 secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 agosto 199912 sulla protezione dei lavora­tori dal pericolo derivante da microrganismi;
    n.13
    aziende dotate di depositi o locali nei quali la composizione dell’aria diffe­risce dallo stato naturale in modo potenzialmente nocivo, in particolare a causa di un tenore di ossigeno inferiore al 18 per cento;
    o.14
    aziende che utilizzano attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 numeri 1, 2 o 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 198315 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

    3 La procedura d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio si estende alle parti di aziende e agli impianti a carattere industriale o alle aziende che rientrano nelle categorie menzionate al capoverso 2, come anche alle parti d’aziende e agli impianti direttamente connessi sul piano della costruzione o su quello materiale.

    5 Tit. abrogato dal n. I dell’O del 10 mag. 2000, con effetto dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).

    10 RS 814.012

    11 Introdotta dall’art. 18 dell’O 25 ago. 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2826). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    12 RS 832.321

    13 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).

    14 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).

    15 RS 832.30

    Capitolo 2: Costruzione e trasformazione di aziende con obbligo di approvazione dei piani16

    16 Originario avanti art. 4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Sezione 1: Disposizioni generali17

    17 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 2 Mandati a terzi

    Il datore di lavoro che affida a terzi la pianificazione, la costruzione, la modifica­zione o la ristrutturazione di impianti della propria azienda deve esplicitamente ren­derli attenti in merito alle esigenze dell’approvazione dei piani.

    Art. 3 Perizia tecnica

    Su richiesta dell’autorità, il datore di lavoro deve presentare una perizia tecnica qualora sussistano seri dubbi circa la resistenza dell’impianto progettato ai carichi e alle sollecitazioni che si producono durante un’utilizzazione conforme alle prescri­zioni.

    Sezione 2: Locali di lavoro18

    18 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 5 Altezza dei locali

    1 L’altezza utile dei locali di lavoro dev’essere di almeno:

    a.
    2,75 metri per una superficie del suolo di 100 m2 al massimo;
    b.
    3,00 metri per una superficie del suolo di 250 m2 al massimo;
    c.
    3,50 metri per una superficie del suolo di 400 m2 al massimo;
    d.
    4,00 metri per una superficie del suolo di oltre 400 m2.

    2 Per superficie del suolo s’intende la superficie delimitata dalle pareti costruite per ragioni di statica, di sicurezza, di igiene, di protezione anti-incendio o di tecnica di produzione.

    3 Le autorità possono autorizzare altezze inferiori se:

    a.
    la profondità del locale, misurata perpendicolarmente alle finestre della fac­cia­ta, è relativamente esigua;
    b.
    il locale è provvisto di ventilazione artificiale e l’aria è introdotta da un sof­fitto sospeso;
    c.
    nel locale si lavora prevalentemente seduti senza eccessivi sforzi fisici e il pro­cedimento di lavoro non pregiudica affatto, o soltanto in modo insignifi­cante l’aria e il clima del locale.

    4 L’autorità prescrive altezze maggiori dei locali se motivi d’igiene o di sicurezza sul lavoro lo richiedono; essa può esigere altezze maggiori ove siano autorizzate dero­ghe in virtù dell’articolo 17 capoverso 3.

    Sezione 3: Passaggi19

    19 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 6 Larghezza

    I passaggi principali all’interno degli edifici devono avere una larghezza minima di 1,20 metri.

    Art. 720 Rampe di scale e uscite

    1 Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull’esterno.

    2 Devono essere predisposte le vie d’evacuazione seguenti:

    a.
    almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno per i piani con superfici massime fino a 900 m2;
    b.
    almeno due rampe di scale per i piani con superfici oltre i 900 m2.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1085).

    Art. 821 Vie d’evacuazione

    1 In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell’azienda devono poter essere abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d’emergenza servono da vie d’evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli.

    2 La via d’evacuazione è il tragitto più breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto nell’edificio o nell’impianto per recarsi all’aperto, in un luogo sicuro.

    3 Se le vie d’evacuazione portano a una rampa di scale o a un’uscita sull’esterno, la loro lunghezza massima è di 35 metri. Se le vie d’evacuazione portano ad almeno due rampe di scale o uscite distanziate tra loro e che danno sull’esterno, la lunghezza della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri.

    4 La lunghezza di una via d’evacuazione è misurata in linea retta nei locali e lungo il tragitto nei corridoi. Non è misurato il tratto fra le rampe di scale e l’esterno.

    5 Ciascun punto del locale deve distare non più di 35 m dall’uscita più vicina che porta a un luogo sicuro all’esterno o a una rampa di scale. Se le uscite del locale non danno direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri.22

    6 I cortili interni in cui sbocca una rampa di scale o un’altra via d’evacuazione devono avere almeno un’uscita praticabile in piena sicurezza.

    7 Se la protezione dei lavoratori da pericoli particolari richiede misure supplemen­tari, l’azienda deve prevedere un maggior numero di vie d’evacuazione oppure abbreviarne la lunghezza.23

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4183).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1085).

    23 Introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1085).

    Art. 9 Costruzione delle rampe di scale e dei corridoi

    1 Numero, larghezza, forma e disposizione delle rampe di scale e dei corridoi devono essere adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone. La larghezza utile delle scale e dei corridoi dev’essere di almeno 1,20 metri.24

    2 La larghezza utile di scale e passerelle di servizio che danno accesso agli impianti tecnici dev’essere di almeno 0,80 metri.

    3 Le rampe di scale devono di regola essere diritte. L’altezza e la larghezza degli scalini devono consentire un passaggio agevole e sicuro. Per piani molto distanziati è opportuno prevedere pianerottoli.

    4 Scale, passerelle e pianerottoli che non toccano la parete devono essere provvisti di ringhiera sui due lati. Le scale che toccano le pareti devono essere provviste di cor­rimano sui due lati. Se la scala è di larghezza inferiore a 1,5 metri basta un solo cor­rimano.

    5 a 7 …25

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4183).

    25 Abrogati dal n. I dell’O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4183).

    Art. 1026 Porte e uscite con accesso a vie d’evacuazione

    1 Le porte sulle vie d’evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d’uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.27

    2 Numero, larghezza, forma e disposizione delle uscite devono essere adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone. La larghezza utile delle porte a un solo battente deve essere di almeno 0,90 metri. Nelle porte a due battenti, che si aprono in una sola direzione, un battente deve avere una larghezza utile di almeno 0,90 metri. Ciascuno dei due battenti delle porte volanti deve avere una larghezza utile di almeno 0,65 metri.

    3 La larghezza di porte, scale e corridoi con accesso a vie d’evacuazione non può essere ridotta al di sotto della dimensione minima prescritta né da costruzioni successive né da qualsiasi altra infrastruttura.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4183).

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).

    Art. 11 Scale a pioli fisse

    1 Le scale a pioli fisse con un’altezza di caduta superiore ai 5 metri e sprovviste di appiglio di sicurezza devono essere dotate di protezione dorsale a partire da 3 metri. Devono essere sistemati pianerottoli di sosta a intervalli di 10 metri al massimo. Questa norma non è applicabile alle scale a pioli destinate ai pompieri.

    2 I montanti devono superare il piano d’appoggio di almeno 1 metro a mo’ di corri­mano.

    3 Le scale a pioli fisse collocate all’esterno devono essere di materiali resistenti alle intemperie.

    Art. 12 Parapetti, ringhiere

    I parapetti e le ringhiere devono avere un’altezza di almeno un metro e devono esse­re muniti di un listello intermedio e, se necessario, anche di un plinto.

    Art. 13 Binari

    1 I binari per veicoli su rotaia devono essere disposti in modo da lasciare uno spazio libero fra l’ingombro del veicolo carico e gli edifici o gli ostacoli, eccettuate le rampe di carico. Questo spazio di sicurezza dev’essere almeno di:

    a.
    60 cm nei settori dove sono presenti esclusivamente lavoratori addetti al traf­fico ferroviario;
    b.
    1 metro nelle zone di traffico generale.

    2 Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivi d’arresto infossati.

    Art. 14 Marciapiede di carico

    Dev’essere predisposto uno spazio di sicurezza alto almeno 80 cm e profondo 80 cm sotto tutta la lunghezza dei marciapiedi di carico per i vagoni ferroviari che supe­rano i 10 metri di lunghezza e gli 80 cm di altezza dal profilo superiore delle rotaie.

    Art. 15 Impianti di trasporto

    Per il trasporto di materiali e oggetti pericolosi all’interno dell’azienda devono essere predisposti impianti e contenitori adeguati.

    Art. 16 Rampe

    La pendenza delle rampe va adeguata alla natura dei veicoli e dei carichi. Essa non deve superare il 10 per cento e, ove si tratti di veicoli a mano, il 5 per cento. Il ri­ve­stimento delle rampe dev’essere in materiale antisdrucciolevole.

    Sezione 4: Illuminazione e aerazione dei locali28

    28 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 17 Finestre

    1 Nel caso d’impiego di vetro trasparente normale, la superficie totale di finestre e lucernari deve costituire almeno un ottavo della superficie del suolo.

    2 Almeno la metà delle superfici vetrate prescritte al capoverso 1 dev’essere rea­liz­zata mediante finestre di facciata a vetri trasparenti. La disposizione delle fine­stre dev’essere tale da garantire ai lavoratori una vista sull’esterno dal posto di la­voro, sempreché gli impianti d’esercizio e la tecnica di produzione lo consentano.

    3 L’autorità può autorizzare una superficie di finestre minore specie se motivi di sicurezza o di tecnica di produzione lo esigono; l’autorizzazione può essere vinco­lata a condizioni specifiche al fine di garantire la protezione dei lavoratori.

    4 L’altezza del parapetto delle finestre dev’essere adeguata alla natura del lavoro e non deve comunque superare 1,2 metri.

    5 Devono essere evitati abbagliamenti e irradiazioni termiche fastidiose.

    6 In caso di ventilazione naturale, la superficie di finestre e lucernari che possono essere aperti per l’aerazione deve corrispondere di norma ad almeno 3 m2 per 100 m2 di superficie del suolo.

    Art. 18 Impianti di ventilazione

    1 Gli impianti di ventilazione devono essere costruiti con materiali adeguati. In par­ticolare, gli impianti di evacuazione di gas, vapori, nebbie e materie solide combu­stibili devono essere realizzati con materiali incombustibili oppure, in determinate circostanze, almeno con materiali difficilmente combustibili e non devono provo­care la formazione di scintille.

    2 Gli orifizi d’evacuazione devono essere disposti in modo da escludere qualsiasi rischio d’infiammazione dovuto ad influssi esterni.

    3 I separatori a secco di materie solide combustibili devono essere collocati a ragio­nevole distanza dalle fonti d’infiammazione. Devono essere concepiti in modo che l’onda d’urto a seguito di un’eventuale esplosione non abbia ripercussioni dannose.

    4 I canali di ventilazione devono essere provvisti d’aperture di controllo e di pulizia facilmente accessibili e, all’occorrenza, di raccordi per l’immissione e l’evacuazione dell’acqua di risciacquo.

    Sezione 5: Aziende esposte a pericoli particolari29

    29 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 19 Aziende esposte a pericoli d’incendio particolari a. Campo d’applicazione30

    1 Le disposizioni della presente sezione si applicano alle aziende o parti d’azienda in cui sono prodotte, lavorate, manipolate o depositate sostanze aggravanti l’incendio, in maniera o in quantità pericolosa.

    2 Sono considerate sostanze aggravanti l’incendio:

    a.
    le sostanze altamente infiammabili, facilmente infiammabili e di rapida com­bustione;
    b.
    le sostanze che, riscaldate, sprigionano quantità considerevoli di gas combu­stibili o tossici;
    c.
    le sostanze comburenti come l’ossigeno, i composti ossigenati facilmente decomponibili e altri ossidanti.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 20 b. Costruzione31

    1 Di norma, gli edifici o i locali devono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco. Se la sicurezza dei lavoratori e del vicinato è garantita, gli edifici isolati a un solo piano possono essere edificati in costruzioni leggere con materiali incombu­sti­bili.

    2 Per garantire la protezione dei lavoratori, l’autorità può prescrivere, in funzione della natura e della quantità delle sostanze aggravanti l’incendio e dei procedimenti di lavoro impiegati:

    a.
    la suddivisione di edifici o locali in sezioni tagliafuoco oppure la costru­zione di edifici isolati o a un piano solo;
    b.
    l’osservanza di sufficienti distanze di sicurezza;
    c.
    lo svolgimento dei processi di produzione, lavorazione, manipolazione e deposito di sostanze aggravanti l’incendio in determinati piani o locali di un edi­fi­cio o in altri luoghi;
    d.
    una determinata lunghezza massima delle vie d’evacuazione dai singoli posti di lavoro alle uscite, tenendo conto del grado di pericolosità.

    3 A titolo eccezionale e sempreché sia garantita la sicurezza, possono essere autoriz­zati la produzione, la lavorazione, la manipolazione nonché il deposito in locali interrati di sostanze aggravanti l’incendio.

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 21 c. Effettivo massimo dei lavoratori, installazioni d’esercizio e quan­tità di materie32

    Per garantire la protezione dei lavoratori, l’autorità determina per particolari settori, in funzione della natura e della quantità delle sostanze aggravanti l’incendio e dei procedimenti di lavoro:

    a.
    il numero ammissibile dei lavoratori ivi occupati;
    b.
    le installazioni d’esercizio ammesse e la loro concezione;
    c.
    le quantità ammesse di materie che possono essere prodotte, lavorate, mani­po­late o depositate;
    d.
    i necessari provvedimenti organizzativi.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 22 Aziende esposte a pericoli d’esplosione a. Campo d’applicazione33

    Le disposizioni della presente sezione si applicano alle aziende o parti d’azienda in cui:

    a.
    durante la produzione, la lavorazione, la manipolazione e il deposito di materie combustibili possono formarsi miscele esplosive a contatto con l’aria;
    b.
    sono custodite o possono formarsi materie esplodibili o miscele di materie esplosive;
    c.
    sono prodotte, lavorate, manipolate o depositate materie esplosive.

    33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 23 b. Costruzione34

    1 I locali di produzione devono, se necessario, essere provvisti di elementi di co­stru­zione leggeri al fine di ridurre, per quanto possibile, i rischi cui sono esposti i lavo­ratori che si trovano negli edifici, nei locali e nei passaggi adiacenti come anche nel vicinato dell’azienda in caso di deflagrazione.

    2 Tra gli edifici e per proteggere i passaggi e il vicinato vanno costruiti, se necessa­rio, bastioni o muri di protezione oppure adottate altre misure adeguate.

    3 Il rivestimento dei pavimenti dev’esser tale da impedire la formazione di scintille.

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 24 c. Effettivo massimo dei lavoratori, installazioni d’esercizio e quan­tità di materie35

    Per garantire la protezione dei lavoratori, l’autorità stabilisce per determinati settori, in funzione della natura e della quantità delle materie esplodibili nonché dei proce­dimenti di lavoro:

    a.
    il numero ammissibile dei lavoratori ivi occupati;
    b.
    le installazioni d’esercizio ammesse e la loro concezione;
    c.
    le quantità ammesse di materie che possono essere prodotte, lavorate, ma­ni­po­late o depositate;
    d.
    i necessari provvedimenti organizzativi.

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 25 d. Disposizioni supplementari per le aziende che trattano materiali esplosivi36

    1 Le aziende o parti d’azienda che producono, lavorano, manipolano o depositano materie esplosive devono essere suddivise in settori esposti a pericoli d’esplosione e in settori non esposti a pericoli d’esplosione.

    2 Provvedimenti tecnici o organizzativi devono consentire di ridurre al minimo o abolire la presenza di lavoratori nei settori particolarmente pericolosi.

    3 Ogni locale con posti di lavoro permanenti dev’esser dotato di almeno un’uscita prati­cabile in ogni momento che sbocchi direttamente all’esterno o in una zona sicu­ra.

    4 I passaggi all’aperto e gli accessi agli edifici devono essere sistemati in modo che i passanti non abbiano a lordare il pavimento.

    5 L’accesso all’area dell’azienda dev’essere impedito ai non addetti. Alle entrate, scritte ben visibili devono vietare l’accesso ai non addetti ai lavori.

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Sezione 6: Direttive e autorizzazioni di deroga alle prescrizioni37

    37 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 26 Direttive

    1 La Segreteria di Stato dell’economia38 (Ufficio federale) può elaborare direttive concernenti le esigenze menzionate nella presente ordinanza e relative alla costru­zione e alla trasformazione di aziende nell’ambito dell’approvazione dei piani.39

    2 Prima di emanare le direttive dev’essere consultata la Commissione federale del lavoro, le autorità cantonali, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (INSAI), la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro come anche gli altri organismi interessati.

    3 Il datore di lavoro che applica le direttive è considerato adempiente agli obblighi in materia di costruzione e trasformazione della sua azienda. Può ottemperarvi in altro modo se fornisce la prova che i provvedimenti da lui adottati sono equivalenti.

    38 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    Art. 27 Autorizzazione di deroga alle prescrizioni

    1 Su domanda del richiedente, l’autorità può concedere nei singoli casi deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza se:

    a.
    è adottato un altro provvedimento altrettanto efficace; oppure
    b.
    l’applicazione della prescrizione provocherebbe rigori eccessivi e la deroga non compromette la protezione dei lavoratori.40

    2 Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori interessati o a una delegazione dei medesimi in seno all’impresa di esprimere il loro parere. Egli deve trasmettere all’autorità il risultato di questa consultazione.

    3 Prima di concedere deroghe, l’autorità cantonale consulta l’Ufficio federale. Se necessario, quest’ultimo sente il parere dell’INSAI.41

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    41 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

    Capitolo 3:42 Aziende industriali43

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    43 Originario avanti art. 6.

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 28 Definizioni

    1 Fra le aziende che producono, trasformano o trattano beni, nel senso dell’articolo 5 capoverso 2 della legge, rientrano anche le aziende di incinerazione o trasforma­zione delle immondizie e quelle di approvvigionamento con acqua e di depurazione delle acque.

    2 Sono aziende che generano, trasformano o trasportano energia, in particolare le aziende del gas, le aziende elettriche, comprese le centrali sotterranee e le stazioni di convertitori e di trasformatori, gli impianti nucleari e le officine di pompaggio e di immagazzinamento negli impianti per il trasporto in condotta di combustibili e car­buranti liquidi o gassosi.

    Art. 29 Effettivo minimo di lavoratori

    1 Per il calcolo dell’effettivo minimo di lavoratori sono presi in considerazione tutti i lavoratori occupati nei reparti industriali dell’azienda, anche se i singoli reparti sono situati in Comuni politici diversi, ma geograficamente vicini.

    2 Dal calcolo dell’effettivo minimo secondo il capoverso 1 sono esclusi:

    a.
    il personale d’ufficio tecnico e commerciale e gli altri lavoratori che non sono occupati per produrre, trasformare o trattare beni né per generare, tra­sformare o trasportare energia;
    b.
    gli apprendisti, i volontari, i praticanti e le persone che lavorano nell’azienda solo temporaneamente;
    c.
    i lavoratori occupati prevalentemente fuori dell’azienda industriale.
    Art. 30 Procedimenti automatizzati

    Un procedimento è automatizzato se apparecchiature tecniche provvedono da sole e secondo un programma al servizio, alla condotta e alla sorveglianza di impianti, cosicché, solitamente, durante l’esecuzione del programma risulta superfluo qualsiasi intervento dell’uomo.

    Art. 31 Aziende particolarmente pericolose

    Sono aziende che espongono a pericoli particolari la vita o la salute dei lavoratori (art. 5 cpv. 2 lett. c della legge) in particolare:

    a.
    le aziende, nelle quali materie esplosive, particolarmente infiammabili o particolarmente nocive sono trasformate o immagazzinate;
    b.
    le altre aziende, nelle quali il pericolo di infortuni, malattie e spossamento per i lavoratori è, secondo l’esperienza, particolarmente grande.

    Sezione 2: Procedura di assoggettamento

    Art. 3244 Principio

    1 L’autorità cantonale accerta ogni azienda o parte di azienda che soddisfa le condizioni di un’azienda industriale e avvia la procedura di assoggettamento alle prescrizioni speciali sulle aziende industriali.

    2 L’INSAI può proporre all’autorità cantonale l’assoggettamento di un’azienda.

    3 Il datore di lavoro, rispondendo a un apposito questionario, deve fornire all’autorità cantonale le informazioni sui fatti determinanti per l’assoggettamento.

    44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2401).

    Art. 33 Decisione di assoggettamento

    1 …45

    2 L’assoggettamento rimane in vigore fino a quando è abrogato. Se l’azienda indu­striale è trasferita a un altro datore di lavoro, l’assoggettamento continua e la deci­sione è modificata di conseguenza.

    45 Abrogato dal n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

    Art. 3446 Abrogazione dell’assoggettamento

    1 Se un’azienda non adempie più le condizioni per l’assoggettamento, l’autorità cantonale abroga l’assoggettamento.

    2 L’assoggettamento è in particolare abrogato se, nel caso previsto dall’articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge, il numero di sei lavoratori nell’azienda:

    a.
    non è raggiunto da almeno un anno; o
    b.
    non è raggiunto da meno di un anno e presumibilmente non sarà più rag­giunto.

    3 L’INSAI può proporre l’abrogazione dell’assoggettamento.

    46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2401).

    Art. 3547 Notificazione della decisione

    1 L’autorità cantonale notifica al datore di lavoro, con motivazione scritta, le decisioni concernenti l’assoggettamento.

    2 L’autorità cantonale trasmette all’Ufficio federale e all’INSAI una copia delle decisioni.

    47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2401).

    Capitolo 4:49 Approvazione dei piani e permesso d’esercizio50

    49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).

    50 Originario avanti art. 17.

    Sezione 1: Procedura di approvazione dei piani

    Art. 37 Domanda di approvazione dei piani

    1 La domanda di approvazione dei piani secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge è presentata all’autorità cantonale per scritto con i piani e la loro descrizione.

    2 Nel caso di una procedura secondo l’articolo 7 capoverso 4 della legge (procedura federale coordinata) la domanda è presentata all’autorità federale competente (auto­rità direttiva).

    3 Per gli impianti e gli edifici della Confederazione non approvati nella procedura federale coordinata la domanda di approvazione dei piani è presentata all’Ufficio federale.51

    51 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

    Art. 38 Piani

    1 I seguenti piani devono essere inoltrati in due esemplari:

    a.
    una planimetria della costruzione e dei dintorni, con orientazione, nella scala del piano catastale ma non minore di 1:1000;
    b.
    le piante di tutti i locali con indicazione della loro destinazione, compresi i soggiorni, i refettori, i lavandini, il pronto soccorso, i vestiari e i gabinetti, e l’ubicazione delle uscite, delle scale e delle uscite di soccorso;
    c.
    i piani delle facciate, con indicazione delle finestre;
    d.
    le sezioni longitudinali e le sezioni trasversali necessarie per giudicare la costruzione, di cui una per ogni tromba delle scale;
    e.
    se si tratta di trasformazioni, i piani della costruzione anteriore, qualora que­sta non risulti visibile dai nuovi piani.

    2 I piani secondo il capoverso 1 lettere b–d sono presentati nella scala di 1:50, 1:100 o 1:200, con le misure iscritte.

    3 I piani devono indicare in particolare l’ubicazione dei posti di lavoro, delle mac­chine e dei seguenti impianti tecnici:

    a.
    generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti a pressione;
    b.
    gli impianti di riscaldamento, i serbatoi per l’olio, gli impianti di aerazione, gli impianti di riscaldamento per scopi tecnici nonché gli impianti a gas e gli impianti di depurazione;
    c.
    gli impianti di trasporto meccanico;
    d.
    gli impianti per la lavorazione e l’immagazzinamento di mate­rie particolar­mente infiammabili, esplosive o nocive alla sa­lute;
    e.
    i sili e i serbatoi;
    f.
    gli impianti per la pittura alla pistola e i forni di essiccazione;
    g.
    gli impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti;
    h.
    gli estintori e avvertitori d’incendio.
    Art. 39 Descrizione dei piani

    1 La descrizione dei piani deve essere inoltrata in due esemplari e contenere le seguenti indicazioni:

    a.
    il genere dell’azienda progettata, la destinazione dei locali e, in quanto sia necessario per decidere sulla domanda, il processo di fabbricazione;
    b.
    il numero massimo di lavoratori presumibilmente occupati nei singoli locali;
    c.
    il materiale delle fondamenta, delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti, del tetto, delle scale, delle porte e delle finestre;
    d.
    gli impianti tecnici dell’azienda secondo l’articolo 38 capoverso 3 e gli impianti di illuminazione;
    e.
    i locali e gli impianti per l’uso delle sostanze radioattive;
    f.
    il genere e la quantità di materie particolarmente infiammabili, esplosive o nocive;
    g.
    il genere e la localizzazione delle fonti di rumore aventi un notevole influsso sui lavoratori e sul sedime aziendale;
    h.
    il modo di imballaggio e di trasporto di materie particolarmente infiamma­bili, esplosive o nocive.

    2 Se le indicazioni di cui al capoverso 1 non possono ancora essere date nella descri­zione dei piani o non sono complete, sono fornite successivamente, ma al più tardi prima della sistemazione degli impianti cui si riferiscono.

    Art. 40 Approvazione dei piani

    1 L’autorità competente decide sulla domanda di approvazione dei piani.

    2 Se la domanda è approvata, l’autorità competente comunica la decisione al richie­dente, con un esemplare dei piani approvati e della descrizione. Il secondo esem­plare è conservato dall’autorità competente per almeno dieci anni.

    3 L’autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all’INSAI una copia delle loro approvazioni dei piani.52

    52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2401).

    Art. 41 Approvazione dei piani nella procedura federale coordinata

    1 L’Ufficio federale è l’autorità specializzata ai sensi della procedura federale coordinata secondo gli articoli 62a-62c della legge del 21 marzo 199753 sull’organizza­zione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) per valutare se è necessaria un’approvazione dei piani secondo gli articoli 7 o 8 della legge.54

    2 L’autorità direttiva consulta l’Ufficio federale in ogni procedura ordinaria di approvazione dei piani secondo l’articolo 62a LOGA; inoltre, lo invita a collaborare se:55

    a.
    costruzioni e impianti secondo gli articoli 7 o 8 della legge sono costruiti o trasformati nell’ambito della procedura federale coordinata;
    b.
    per la costruzione o la trasformazione di costruzioni e impianti assoggettati all’obbligo dell’approvazione dei piani e del permesso d’esercizio, durante la fase di costruzione, sono necessari officine o impianti quali ad esempio centrali di betonaggio, impianti di trasporto o di depurazione delle acque; o
    c.
    dopo la conclusione della procedura federale coordinata, dei lavoratori sono occupati all’interno oppure su queste costruzioni o questi impianti.

    3 Quale autorità specializzata, l’Ufficio federale esprime, all’indirizzo dell’autorità direttiva, un parere in merito alla domanda di approvazione dei piani ed è consultato per le discussioni relative ai piani, sempreché si tratti di questioni legate alla protezione dei lavoratori.56

    4 Le altre prescrizioni sull’approvazione dei piani della legge e della presente ordi­nanza si applicano all’approvazione dei piani nell’ambito della procedura federale coordinata.

    53 RS 172.010

    54 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

    55 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

    56 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

    Sezione 2: Procedura per il permesso d’esercizio

    Art. 42 Domanda

    Prima di iniziare l’attività aziendale, il datore di lavoro deve presentare all’autorità competente, secondo l’articolo 37, una domanda scritta per il rilascio del permesso d’esercizio.

    Art. 43 Permesso d’esercizio

    1 L’autorità competente decide sulla domanda del permesso d’esercizio. Se motivi sufficienti esigono un inizio anticipato dell’attività aziendale, l’autorità competente può rilasciare un permesso provvisorio se sono state adottate le misure necessarie per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.

    2 Se l’esame della domanda rivela lacune nella costruzione o nell’impianto dell’azienda, non prevedibili al momento dell’approvazione dei piani, l’autorità competente, sentito il datore di lavoro, può rilasciare il permesso subordinandolo a condizioni suppletive qualora le lacune accertate espongano a pericolo la vita o la salute dei lavoratori.

    3 L’autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all’INSAI una copia dei loro permessi d’esercizio.57

    57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2401).

    Art. 44 Permesso d’esercizio nella procedura federale coordinata

    1 La procedura si svolge conformemente all’articolo 41, sempreché tale articolo non disponga diversamente.

    2 L’autorità direttiva consulta in ogni caso l’Ufficio federale:58

    a.
    se l’azienda intende iniziare anticipatamente l’attività aziendale;
    b.
    al momento del collaudo dell’azienda o dell’impianto.

    3 Se il collaudo rivela lacune, l’autorità direttiva applica l’articolo 43 capoverso 2. Essa consulta l’Ufficio federale per stabilire le condizioni necessarie nel permesso d’esercizio per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.59

    58 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

    59 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

    Sezione 3: Disposizioni particolari

    Art. 45 Trasformazione degli impianti interni

    È necessario chiedere l’approvazione dei piani e il permesso d’esercizio conforme­mente agli articoli 7 o 8 della legge anche per la trasformazione di impianti interni dell’azienda, in particolare tecnici, la riassegnazione di locali o la trasformazione di posti di lavoro, se ne deriva una modifica sostanziale o sono prevedibili accresciuti peri­coli per la vita o la salute dei lavoratori.

    Art. 46 Inconvenienti accertati durante l’esercizio

    1 Se l’azienda ha iniziato la sua attività ed è accertato che l’impianto non soddisfa le prescrizioni federali, gli organi di esecuzione e di vigilanza ne rendono attento il datore di lavoro e gli intimano di porvi rimedio entro un termine stabilito.

    2 Se il datore di lavoro non si conforma all’intimazione, è applicabile la procedura prevista negli articoli 51 e 52 della legge.

    3 Se l’intimazione concerne la prevenzione degli infortuni e delle malattie professio­nali, una copia è trasmessa all’INSAI.

    Capitolo 5:60 Disposizioni finali61

    60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636). Le disp. fin. facevano parte del cap. 6.

    61 Originario avanti art. 19.

    Art. 47 Disposizione transitoria

    La procedura d’approvazione dei piani è applicabile ai progetti di costruzione di aziende non industriali assoggettate all’obbligo d’approvazione dei piani conforme­mente all’articolo 1 capoverso 2 lettera m, se:

    a.
    la domanda del permesso di costruzione non è ancora stata inoltrata al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 maggio 2000 della pre­sente ordinanza;
    b.
    pur essendo stata depositata la domanda del permesso di costruzione, i lavori di costruzione non sono ancora iniziati e motivi specifici di protezione dei lavoratori lo esigono.

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