822.115 OLL 5
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    822.115

    Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro

    (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

    del 28 settembre 2007 (Stato 1° luglio 2018)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19641 sul lavoro (LL),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    (art. 29 cpv. 1 e 2 LL)

    La presente ordinanza disciplina la tutela della salute, della sicurezza e dello svi­luppo psicofisico dei giovani lavoratori.

    Art. 3 Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende

    (art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 3 LL)

    1 Nelle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante la legge sul lavoro è applicabile ai giovani che seguono una formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr) (formazione professionale di base).

    2 Nelle aziende familiari la legge sul lavoro è applicabile ai giovani familiari se questi sono impiegati accanto ad altri lavoratori.

    Sezione 2: Attività particolari

    Art. 4 Lavori pericolosi

    (art. 29 cpv. 3 LL)

    1 È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi.

    1bis I giovani con un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono essere impiegati per lavori pericolosi se svol­gono tali lavori nel quadro della professione appresa.3

    2 Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.

    3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)4 stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest’am­bito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti.

    4 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), prevedere, con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell’allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conforme­mente all’ordinanza del 25 novembre 19965 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.6

    5 L’impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni, necessario al raggiungi­mento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità, dev’essere parte integrante dell’autorizzazione per formare apprendisti di cui all’articolo 20 capoverso 2 LFPr7. Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’ufficio cantonale della formazione professionale sente l’ispet­torato cantonale del lavoro.8

    6 La SECO può accordare autorizzazioni nei singoli casi (permessi individuali) che esulano dalle deroghe previste nel capoverso 4, se ciò è necessario al raggiungi­mento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.9

    3 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 1841).

    4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    5 RS 822.116

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241).

    7 RS 412.10

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241).

    9 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241).

    Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè

    (art. 29 cpv. 3 LL)

    1 È vietato l’impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di diverti­menti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.

    2 È vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di una formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell’orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 198910 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

    10 [RU 1990 2007, 2006 5599 I 8. RU 2012 5959 art. 25]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, in vigore dal 1° gen. 2013 (RS 446.1).

    Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie

    (art. 30 cpv. 2 lett. b LL)

    1 I giovani possono essere impiegati per attività culturali, artistiche e sportive nonché a scopo pubblicitario in occasione di registrazioni radiofoniche o televisive, di riprese filmate o fotografiche, e in occasione di manifestazioni culturali quali spettacoli teatrali, circensi o musicali, incluse le prove, nonché nell’ambito di eventi sportivi, purché l’attività non abbia ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico dei giovani e non ne pregiudichi la frequenza e le prestazioni scolastiche.

    2 L’impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni per attività legate agli ambiti di cui al capoverso 1 deve essere notificato alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un parere contrario da parte dell’autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata.

    Art. 8 Lavori leggeri

    (art. 30 cpv. 2 lett. a LL)

    Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell’am­bito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell’orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 198911 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

    11 [RU 1990 2007, 2006 5599 I 8. RU 2012 5959 art. 25]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, in vigore dal 1° gen. 2013 (RS 446.1).

    Sezione 3: Occupazione di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico

    (art. 30 cpv. 3 LL)

    Art. 9

    1 Se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall’obbligo scolastico prima del quindicesimo anno d’età o l’esclusione provvisoria dalle lezioni, l’autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l’occupazione regolare di giovani che hanno compiuto i 14 anni nell’ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

    2 L’autorità cantonale può accordare un’autorizzazione soltanto se un certificato medico attesta che lo stato di salute del giovane gli consente di esercitare un’occupa­zione regolare prima del compimento dei 15 anni e che la prevista attività non rischia di pregiudicarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico.

    Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo

    Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorative nonché pause per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all’obbligo scolastico

    (art. 30 cpv. 2 lett. a LL)

    La durata massima del lavoro per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all’obbligo scolastico è la seguente:

    a.
    durante il periodo scolastico: tre ore al giorno e nove ore alla settimana;
    b.
    per al massimo la metà delle vacanze scolastiche o durante un periodo di pratica di orientamento professionale: otto ore al giorno e 40 ore alla settimana, tra le ore 06.00 e le ore 18.00, con una pausa di almeno mezz’ora dopo cinque ore di lavoro; la durata del periodo di pratica di orientamento professionale è di due settimane.
    Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno

    (art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL)

    1 L’occupazione di giovani di età superiore ai 16 anni tra le ore 22.00 e le ore 06.00 per al massimo nove ore in un intervallo di 10 ore può essere autorizzata se:

    a.
    l’occupazione notturna è indispensabile per:
    1.
    raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o
    2.
    correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore.
    b.
    il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
    c.
    l’occupazione notturna non pregiudica la frequenza della scuola professio­nale.
    2 Se nell’azienda l’inizio del lavoro diurno è fissato alle ore 05.00, questo orario vale anche per i giovani come lavoro diurno.
    3 Le visite e la consulenza mediche sono obbligatorie per i giovani impiegati regolarmente o periodicamente durante la notte. I costi sono a carico del datore di lavoro.
    4 Il lavoro notturno regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della SECO, il lavoro notturno temporaneo fino a 10 notti per anno civile, a quella dell’autorità cantonale.
    Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale

    (art. 19 cpv. 4 e 31 cpv. 4 LL)

    1 L’occupazione domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere autorizzata se:

    a.
    l’occupazione domenicale è indispensabile per:
    1.
    raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o
    2.
    correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore.
    b.
    il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
    c.
    l’occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola profes­sionale.

    2 Nei rami e per il numero di domeniche fissati dal DEFR conformemente all’artico­lo 14 l’occupazione domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere autorizzata anche al di fuori dell’ambito della formazione professionale di base.

    3 Per i rami fissati dal DEFR conformemente all’articolo 14 lettera a l’occupazione di giovani prosciolti dalla scolarità obbligatoria può essere autorizzata una domenica su due.

    4 Il lavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della SECO, il lavoro domenicale temporaneo fino a sei domeniche per anno civile, a quella dell’autorità cantonale.

    Art. 14 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell’ambito della formazione professionale di base

    (art. 31 cpv. 4 LL)

    Tenendo conto delle condizioni previste dagli articoli 12 capoverso 1 e 13 capo­verso 1 il DEFR stabilisce, dopo aver consultato le parti sociali:

    a.
    per quali formazioni professionali di base non è necessario richiedere un’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale conformemente agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1;
    b.
    l’entità del lavoro notturno e domenicale.
    Art. 15 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale

    (art. 30 cpv. 2 lett. b e 31 cpv. 4 LL)

    1 I giovani possono essere impiegati eccezionalmente fino alle ore 23.00 e la domenica in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di sera o la domenica.

    2 Le aziende delle regioni turistiche di cui all’articolo 25 dell’ordinanza 2 del 10 maggio 200012 concernente la legge sul lavoro possono impiegare giovani al di fuori dell’ambito della formazione professionale durante 26 domeniche per anno civile. Le domeniche possono essere ripartite in modo irregolare sull’arco dell’anno.

    Art. 16 Riposo giornaliero

    (art. 31 cpv. 2 LL)

    1 I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.

    2 Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00.

    Art. 17 Lavoro straordinario

    (art. 31 cpv. 3 LL)

    1 I giovani di età superiore ai 16 anni possono effettuare lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali, nell’intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00.

    2 I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore.

    Sezione 5: Certificato medico

    (art. 29 cpv. 4 LL)

    Art. 18

    1 Il DEFR, sentito il parere della Commissione federale del lavoro, può indicare i lavori che possono essere svolti dai giovani soltanto su presentazione di un certifi­cato medico. Tale certificato deve attestare che il giovane è idoneo, con o senza riserve, a svolgere il lavoro previsto.

    2 Sono fatte salve le prescrizioni cantonali più rigorose concernenti i certificati e gli esami medici.

    Sezione 6: Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori

    (art. 29 cpv. 2 LL)

    Art. 19

    1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni.

    2 Il datore di lavoro informa i genitori o le persone cui è affidata l’educazione in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.

    Sezione 7: Compiti e organizzazione delle autorità

    Art. 20 Commissione federale del lavoro

    (art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL)

    La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l’ordinanza dipartimentale di cui all’articolo 4 capoverso 3 ed emana raccomandazioni in proposito.

    Art. 21 Collaborazione tra la SECO, la SEFRI e la SUVA

    1 La SECO, la SEFRI e l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) collaborano per tutte le questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza dei giovani in formazione.

    2 La SEFRI consulta la SECO per l’elaborazione di ordinanze in materia di formazione e prima di approvare i piani di formazione; la SECO chiede un parere alla SUVA ed eventualmente ad altre organizzazioni specializzate nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.13

    3 La SECO consulta la SEFRI per l’elaborazione delle ordinanze di cui agli articoli 4 capoverso 3 e 14.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241).

    Sezione 8: Disposizioni finali

    Art. 22a16 Disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2014

    1 Le competenti organizzazioni del mondo del lavoro provvedono affinché entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014 della presente ordi­nanza siano definite misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 e che tali misure siano approvate dalla SEFRI. Se alla scadenza di tale termine non sono state definite né appro­vate misure di accompagnamento, non si possono più impiegare giovani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.

    2 Gli uffici cantonali della formazione professionale riesaminano, entro due anni dall’approvazione delle misure di accompagnamento di cui al capoverso 1, le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LFPr17. Fino alla conclusione di questo riesame si applica il diritto previgente. Se, alla scadenza del termine di riesame di due anni, un’azienda non dispone di un’auto­rizzazione per formare apprendisti aggiornata, essa non può più impiegare giovani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.

    3 Concludono la formazione professionale di base secondo il diritto previgente i giovani che soddisfano una delle due condizioni seguenti:

    a.
    hanno iniziato una formazione professionale di base senza che entro il termine di cui al capoverso 1 siano state approvate le misure di accompagnamento di cui all’articolo 4 capoverso 4;
    b.
    hanno iniziato una formazione professionale di base in un’azienda la cui autorizzazione per formare apprendisti non è stata riesaminata entro il ter­mine di cui al capoverso 2.

    16 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241).

    17 RS 412.10

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?