822.115.2 Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
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    822.115.2

    Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani

    del 12 gennaio 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

    visto l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 settembre 20071 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza stabilisce quali lavori sono considerati pericolosi per i giovani in base all’articolo 4 capoverso 2 OLL 5.

    Art. 2 Carico psichico

    A causa del carico psichico che comportano, i seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:

    a.
    lavori che superano a livello cognitivo o emotivo le capacità dei giovani, segnatamente:
    1.
    il lavoro a cottimo, i lavori che comportano costantemente ritmi serrati e i lavori che richiedono un’attenzione continua o implicano responsabilità eccessive,
    2.
    la sorveglianza, la cura o l’assistenza di persone in condizioni fisiche o psichiche precarie nonché il recupero o la composizione di salme;
    b.
    lavori che implicano il pericolo di abusi fisici, psichici o sessuali, segnatamente la prostituzione, la produzione di materiale pornografico e la partecipazione a spettacoli pornografici;
    c.
    l’eutanasia animale o la macellazione industriale di animali e l’eliminazione di carcasse animali.
    Art. 3 Carico fisico

    A causa del carico fisico che comportano, i seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:

    a.
    spostamento manuale di pesi superiori a:
    1.
    15 kg per i ragazzi e 11 kg per le ragazze di età inferiore ai 16 anni,
    2.
    19 kg per i ragazzi e 12 kg per le ragazze tra i 16 e i 18 anni;
    b.
    lavoro a cottimo e lavori che richiedono lo spostamento frequente o sequenziale ripetuto di pesi per un totale di oltre 3000 kg al giorno;
    c.
    lavori che vengono eseguiti ripetutamente per più di due ore al giorno come segue:
    1.
    in posizione ricurva, ruotata o inclinata di lato,
    2.
    all’altezza o al di sopra delle spalle, o
    3.
    in parte in ginocchio, accovacciati o sdraiati.
    Art. 4 Effetti fisici

    A causa degli effetti fisici che comportano, i seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:

    a.
    lavori permanenti in ambienti che, per ragioni tecniche, hanno temperature superiori a 30° C oppure intorno o inferiori a 0° C;
    b.
    lavori con agenti caldi o freddi che presentano un elevato rischio di infortunio o malattia professionale, segnatamente i lavori con fluidi, vapori e gas liquefatti a bassa temperatura;
    c.
    lavori che implicano rumori continui o impulsivi pericolosi per l’udito e lavori con effetti dell’esposizione al rumore a partire da un livello di esposizione giornaliera LEX,8h di 85 dB (A);
    d.
    lavori con strumenti vibranti o a percussione con esposizione alle vibrazioni mano-braccio A(8) superiore a 2,5 m/s2;
    e.
    lavori con pericolo di elettrizzazione, segnatamente i lavori su impianti a corrente forte sotto tensione;
    f.
    lavori in condizioni di sovrappressione uguale o superiore a 0,1 bar;
    g.
    lavori con agenti sotto pressione, segnatamente fluidi, vapori e gas;
    h.
    lavori che comportano un’esposizione a radiazioni non ionizzanti, segnatamente a:
    1.
    radiazioni elettromagnetiche, segnatamente nel caso di lavori con dispositivi trasmittenti, di lavori nella vicinanza di alta tensione o di forte corrente e di lavori con apparecchi della categoria 1 o 2 secondo la norma ISO SN EN 12198-1+A1, 2008 «Sicurezza del macchinario – Valutazione e riduzione dei rischi generali dalle radiazioni emesse dal macchinario»2,
    2.
    radiazioni ultraviolette di lunghezza d’onda compresa tra 315 e 400 nm (luce UVA), segnatamente nel caso dell’essiccazione e dell’indurimento a raggi ultravioletti, della saldatura ad arco e dell’esposizione prolungata al sole,
    3.
    radiazioni laser delle classi 3B e 4 secondo la norma ISO DIN EN 60825-1, 2015 «Sicurezza degli apparecchi laser»3;
    i.
    lavori che comportano un’esposizione a radiazioni ionizzanti, segnatamente a:
    1.
    sostanze radioattive o impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti che rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 26 aprile 20174 sulla radioprotezione,
    2.
    raggi ultravioletti di una lunghezza d’onda pari o inferiore a 200 nm.

    2 Il testo della norma SN EN ISO 12198-1 può essere consultato gratuitamente e ottenuto a pagamento presso l’Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

    3 Il testo della norma DIN EN ISO 60825-1 può essere consultato gratuitamente e ottenuto a pagamento presso l’Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8040 Winterthur, www.snv.ch.

    4 RS 814.501

    Art. 5 Agenti chimici con pericoli fisici

    I seguenti lavori con agenti chimici che comportano in particolare un rischio di incendio o di esplosione in caso di manipolazione errata sono considerati pericolosi per i giovani:

    a.
    lavori con sostanze e preparati che, in base alle loro proprietà, sono classificati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo (frasi H) secondo il regolamento (CE) n. 1272/20085 nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20156 sui prodotti chimici (OPChim):
    1.
    sostanze e preparati instabili ed esplosivi H200, H201, H202, H203, H204, H205,
    2.
    gas infiammabili H220, H221,
    3.
    aerosol infiammabili H222,
    4.
    liquidi infiammabili H224, H225,
    5.
    perossidi organici H240, H241,
    6.
    sostanze e preparati autoreattivi H240, H241, H242,
    7.
    sostanze e preparati reattivi H250, H260, H261,
    8.
    comburenti H270, H271;
    b.
    lavori con agenti chimici che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 OPChim ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente esplosivi e gas combustibili derivanti da processi di fermentazione.

    5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

    6 RS 813.11

    Art. 6 Agenti chimici con pericoli tossicologici

    I seguenti lavori che comportano un rischio per la salute a causa dell’esposizione ad agenti chimici con pericoli tossicologici sono considerati pericolosi per i giovani:

    a.
    lavori con sostanze e preparati che, in base alle loro proprietà, sono classificati con almeno una delle seguenti frasi H secondo il regolamento (CE) n. 1272/20087 nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 OPChim8:
    1.
    tossicità acuta H300, H310, H330, H301, H311, H331,
    2.
    corrosione cutanea H314,
    3.
    tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola H370, H371,
    4.
    tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione ripetuta H372, H373,
    5.
    sensibilizzazione delle vie respiratorie H334,
    6.
    sensibilizzazione della pelle H317,
    7.
    cancerogenicità H350, H350i, H351,
    8.
    mutagenicità sulle cellule germinali H340, H341,
    9.
    tossicità per la riproduzione H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd;
    b.
    lavori per cui sussiste un notevole pericolo di malattia o di intossicazione in seguito all’impiego di:
    1.
    agenti chimici derivanti da processi e che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 OPChim ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente gas, vapori, fumi e polveri,
    2.
    oggetti che rilasciano sostanze o preparati che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a,
    3.
    agenti chimici che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 OPChim ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente farmaci e cosmetici.

    7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 lett. a.

    8 RS 813.11

    Art. 7 Agenti biologici

    I seguenti lavori che comportano un rischio per la salute a causa dell’esposizione ad agenti biologici sono considerati pericolosi per i giovani:

    a.
    lavori con oggetti che possono essere contaminati da virus, batteri, funghi o parassiti patogeni;
    b.
    lavori che espongono a microrganismi dei gruppi 3 e 4 secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 agosto 19999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi.
    Art. 8 Strumenti di lavoro pericolosi

    I lavori che implicano l’uso dei seguenti strumenti di lavoro sono considerati pericolosi per i giovani:

    a.
    strumenti di lavoro mobili qui di seguito:
    1.
    carrelli automotori con sedile o posto di guida,
    2.
    gru secondo l’ordinanza del 27 settembre 199910 sulle gru,
    3.
    sistemi di trasporto combinati, comprendenti segnatamente trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici,
    4.
    dispositivi per il deposito di beni uniformati in magazzini a scansie elevate, in particolare contenitori e merci su palette,
    5.
    macchine edili,
    6.
    macchine forestali,
    7.
    veicoli adibiti alla preparazione di piste,
    8.
    teleferiche da cantiere,
    9.
    ponti mobili,
    10.
    installazioni interne o esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente,
    11.
    benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione,
    12.
    ferrovie aziendali, veicoli coinvolti in movimenti di manovra e mezzi ausiliari sulle ferrovie;
    b.
    strumenti di lavoro che presentano elementi mobili le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione regolabili, segnatamente punti di trascinamento, cesoiamento, taglio, puntura, impigliamento, schiacciamento e urto;
    c.
    macchine o sistemi che comportano un elevato rischio di infortunio o malattia professionale, specialmente in condizioni di servizio particolari o nell’ambito di lavori di manutenzione.
    Art. 10 Ambiente di lavoro con un elevato rischio di infortunio professionale

    I seguenti lavori che comportano un elevato rischio di infortunio professionale a causa dell’ambiente di lavoro sono considerati pericolosi per i giovani:

    a.
    lavori con rischio di caduta, in particolare su postazioni di lavoro rialzate;
    b.
    lavori in spazi angusti, in particolare in pozzi e canali;
    c.
    lavori al di fuori di una postazione di lavoro fissa, in particolare lavori che implicano il rischio di crolli e i lavori in zone di strade o binari non chiuse al traffico;
    d.
    lavori in settori in cui il personale è esposto a un particolare rischio di aggressione o violenza;
    e.
    lavori che si effettuano sottoterra o sott’acqua.
    Art. 11 Atmosfera sotto-ossigenata

    I lavori in ambienti con un contenuto di ossigeno nell’aria pari o inferiore al 18 per cento di volume sono considerati pericolosi per i giovani.

    Art. 12 Mancata percezione di segnali sonori

    I lavori che comportano un rischio di infortunio professionale dovuto alla mancata percezione di segnali sonori sono considerati pericolosi per i giovani, segnatamente i lavori su binari con movimenti di manovra o traffico ferroviario.

    Art. 13 Fumo passivo

    I lavori all’interno di locali in cui è permesso fumare sono considerati pericolosi per i giovani.

    Art. 14 Adeguamento delle misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite negli allegati ai piani di formazione

    1 Se un’ordinanza in materia di formazione prevede una deroga secondo l’articolo 4 capoverso 4 OLL 5, le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell’allegato al corrispondente piano di formazione devono essere adeguate alle definizioni dei lavori pericolosi di cui alla presente ordinanza entro cinque anni dall’entrata in vigore della stessa.

    2 Finché l’allegato a un piano di formazione non è stato adeguato, per la corrispondente formazione di base si applicano le definizioni di lavori pericolosi secondo il diritto anteriore.

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