Art. 1 Esenzione dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione
Durante le formazioni professionali di base elencate di seguito non è richiesta un’autorizzazione per poter derogare, nei limiti previsti, al divieto di lavoro notturno e domenicale.
822.115.4
del 21 aprile 2011 (Stato 1° agosto 2022)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 28 settembre 20072 sulla protezione dei giovani lavoratori,
ordina:
1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Durante le formazioni professionali di base elencate di seguito non è richiesta un’autorizzazione per poter derogare, nei limiti previsti, al divieto di lavoro notturno e domenicale.
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:
3 Per l’occupazione domenicale di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:
3 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).
4 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).
5 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 19 lug. 2017, in vigore dal 15 ago. 2017 (RU 2017 3821).
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti:
3 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:
3 Per l’occupazione domenicale di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:
6 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2089).
7 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2089).
8 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2089).
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione nell’orientamento prodotti da forno si applicano le seguenti disposizioni:10
3 Per l’occupazione notturna di persone in formazione negli altri orientamenti si applicano le seguenti disposizioni:11
9 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).
10 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).
11 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).
Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di linee di produzione AFC/operatore di linee di produzione AFC si applicano le seguenti disposizioni:
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana fino alle 23.00 o a partire dalle 04.00.
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica su due e al massimo per la metà dei giorni festivi annui equiparati alla domenica.
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno.
3 Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese o un giorno festivo equiparato alla domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.
12 Abrogata dal n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).
13 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 3 feb. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 927).
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1087).
1 Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell’orientamento energia e nell’orientamento telecomunicazioni si applicano le seguenti disposizioni:
2 Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell’orientamento catenarie si applicano le seguenti disposizioni:
15 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3859).
1 Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di agente dei trasporti pubblici AFC si applicano a partire dai 16 anni compiuti le seguenti disposizioni:
2 Per l’occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame trasporti pubblici nell’ambito d’impiego treno si applicano a partire dai 16 anni compiuti le seguenti disposizioni:
3 Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di persone che seguono la formazione professionale di base di impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame trasporti pubblici nell’ambito d’impiego treno o vendita si applicano le seguenti disposizioni:
16 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 20 mar. 2015 (RU 2015 1087). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 mag. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 308).
1 Nelle seguenti formazioni professionali di base le persone in formazione sono autorizzate, a partire dai 16 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno:
2 Le persone che svolgono la formazione professionale di base quale impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con indirizzo professionale «Trasporto» sono autorizzate, a partire dai 17 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno.
17 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 2 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1411).
1 Per l’occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di palcoscenico AFC/operatore di palcoscenico AFC si applicano le seguenti disposizioni:
2 Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:
Per le persone in formazione che hanno iniziato il tirocinio prima del 1° agosto 2022 si applica, riguardo al lavoro notturno e domenicale, il diritto previgente.
19 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 2 mag. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 308).
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2011.
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