822.115.4 Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
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    822.115.4

    Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

    del 21 aprile 2011 (Stato 1° agosto 2022)

    Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

    visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 28 settembre 20072 sulla protezione dei giovani lavoratori,

    ordina:

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    2 RS 822.115

    Art. 2 Settore alberghiero, ristorazione ed economia domestica

    1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

    a.
    impiegata d’economia domestica AFC/impiegato d’economia domestica AFC;
    b.
    addetta d’economia domestica CFP/addetto d’economia domestica CFP;
    c.
    addetta d’albergo CFP/addetto d’albergo CFP;
    d.
    impiegata d’albergo AFC/impiegato d’albergo AFC;
    e.
    addetta di ristorazione CFP/addetto di ristorazione CFP;
    f.
    impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC;
    g.
    cuoca AFC/cuoco AFC;
    h.
    addetta di cucina CFP/addetto di cucina CFP;
    i.3
    impiegata di commercio AFC/impiegato di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d’esame settore alberghiero-gastronomia-turismo;
    j.4
    impiegata di gastronomia standardizzata AFC/impiegato di gastronomia standardizzata AFC;
    k.5
    impiegata in comunicazione alberghiera AFC/impiegato in comunicazione alberghiera AFC.

    2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione sono autorizzate a lavorare fino alle 23.00 e al massimo 10 notti all’anno fino alle 01.00;
    b.
    nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo fino alle 20.00.

    3 Per l’occupazione domenicale di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, devono essere accordate almeno 12 domeniche libere all’anno. Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nell’arco dell’anno;
    b.
    le aziende con due giorni di chiusura settimanale devono accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trimestre. Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale, l’azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all’anno.

    3 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).

    4 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).

    5 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 19 lug. 2017, in vigore dal 15 ago. 2017 (RU 2017 3821).

    Art. 3 Panetterie, pasticcerie e confetterie

    1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

    a.
    panettiera-pasticciera-confettiera AFC/panettiere-pasticciere-confettiere AFC;
    b.
    panettiera-pasticciera-confettiera CFP/panettiere-pasticciere-confettiere CFP.

    2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti:

    a.
    a partire dai 16 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a par­tire dalle 04.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 03.00);
    b.
    a partire dai 17 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a par­tire dalle 03.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 02.00).

    3 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:

    a.
    a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese;
    b.
    a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.
    Art. 4 Commercio al dettaglio di panetteria, pasticceria e confetteria

    1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

    a.
    impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e confetteria;
    b.
    assistente del commercio al dettaglio CFP nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e confetteria.

    2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:

    a.
    a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese;
    b.
    a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.
    Art. 5 Tecnologia del latte6

    1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

    a.7
    tecnologa del latte AFC/tecnologo del latte AFC;
    b.
    addetta alla trasformazione lattiero-casearia CFP/addetto alla trasformazione lattiero-casearia CFP.

    2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 e al massimo 48 notti all’anno;
    b.
    un periodo di lavoro notturno può durare al massimo quattro settimane consecutive;
    c.
    un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

    3 Per l’occupazione domenicale di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese e al massimo sei domeniche all’anno;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche al mese e al massimo 12 domeniche all’anno.8

    6 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2089).

    7 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2089).

    8 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2089).

    Art. 6 Tecnologia alimentare

    1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

    a.9
    tecnica alimentarista AFC/tecnico alimentarista AFC;
    b.
    addetta alimentarista CFP/addetto alimentarista CFP.

    2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione nell’orientamento prodotti da forno si applicano le seguenti disposizioni:10

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 90 notti all’anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 100 notti all’anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
    c.
    un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
    d.
    un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

    3 Per l’occupazione notturna di persone in formazione negli altri orientamenti si applicano le seguenti disposizioni:11

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all’anno, di cui 12 notti al più tardi fino alle 01.00 e 12 notti al più presto a partire dalle 03.00;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 60 notti all’anno, di cui 15 notti al più tardi fino alle 01.00 e 15 notti al più presto a partire dalle 03.00;
    c.
    un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
    d.
    un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

    9 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).

    10 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).

    11 Nuovo testo il n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).

    Art. 7 Settore delle linee di produzione e di imballaggio

    Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di linee di produzione AFC/operatore di linee di produzione AFC si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all’anno;
    c.
    una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti­mana di lavoro diurno.
    Art. 8 Macelleria-salumeria

    1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

    a.
    macellaia-salumiera AFC/macellaio-salumiere AFC;
    b.
    addetta di macelleria CFP/addetto di macelleria CFP.

    2 Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana fino alle 23.00 o a partire dalle 04.00.

    Art. 9 Detenzione e cura degli animali

    1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

    a.
    professionista del cavallo AFC (cure, monta classica, cavalli d’andatura, corse, monta western);
    b.
    custode di cavalli CFP;
    c.
    guardiana di animali AFC/guardiano di animali AFC.

    2 Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica su due e al massimo per la metà dei giorni festivi annui equiparati alla domenica.

    Art. 10 Sanità

    1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

    a.
    operatrice sociosanitaria AFC/operatore sociosanitario AFC;
    b.
    operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC;
    c.12
    ...
    d.
    assistente di studio medico AFC;
    e.
    assistente di studio veterinario AFC;
    f.13
    addetta alle cure sociosanitarie CFP/addetto alle cure sociosanitarie CFP.

    2 Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno.

    3 Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese o un giorno festivo equiparato alla domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

    12 Abrogata dal n. I dell’O del DEFR del 26 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1057).

    13 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 3 feb. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 927).

    Art. 1114 Costruzione di binari

    1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

    a.
    costruttrice di binari AFC/costruttore di binari AFC (campo professionale Costruzione delle vie di traffico);
    b.
    addetta alla costruzione di binari CFP/addetto alla costruzione di binari CFP (campo professionale Costruzione delle vie di traffico).

    2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all’anno;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 60 notti all’anno;
    c.
    una settimana con lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti­mana senza lavoro notturno.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1087).

    Art. 11a15 Elettricità di rete

    1 Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell’orientamento energia e nell’orienta­mento telecomunicazioni si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo sei notti in due mesi e al massimo 18 notti all’anno;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo otto notti in due mesi e al massimo 24 notti all’anno;
    c.
    una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti­mana senza lavoro notturno.

    2 Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell’orientamento catenarie si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all’anno;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 52 notti all’anno;
    c.
    una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti­mana senza lavoro notturno.

    15 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3859).

    Art. 11b16 Trasporti pubblici

    1 Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di agente dei trasporti pubblici AFC si applicano a partire dai 16 anni compiuti le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione sono autorizzate a lavorare in aziende con pausa notturna al massimo quattro notti all’anno a partire dalle 03.00 e al massimo quattro notti all’anno fino alle 02.00;
    b.
    le persone in formazione sono autorizzate a lavorare in aziende in servizio 24 ore su 24 al massimo quattro notti all’anno;
    c.
    le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo quattro domeniche o giorni festivi all’anno.

    2 Per l’occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame trasporti pubblici nell’ambito d’impiego treno si applicano a partire dai 16 anni compiuti le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo otto notti all’anno a partire dalle 04.30, di cui al massimo due notti al mese;
    b.
    le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo 32 notti all’anno fino alle 24.00 o alle 02.00, di cui al massimo tre notti al mese fino alle 24.00 e al massimo una notte al mese fino alle 02.00.

    3 Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di persone che seguono la formazione professionale di base di impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame trasporti pubblici nell’ambito d’impiego treno o vendita si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro domeniche o giorni festivi all’anno;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche o giorni festivi al mese e al massimo 12 domeniche o giorni festivi all’anno, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

    16 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 20 mar. 2015 (RU 2015 1087). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 2 mag. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 308).

    Art. 11c17 Logistica

    1 Nelle seguenti formazioni professionali di base le persone in formazione sono autorizzate, a partire dai 16 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno:

    a.
    impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con gli indirizzi professionali «Distribuzione» e «Magazzino»;
    b.
    addetta alla logistica CFP / addetto alla logistica CFP.

    2 Le persone che svolgono la formazione professionale di base quale impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con indirizzo professionale «Trasporto» sono autorizzate, a partire dai 17 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno.

    17 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 2 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1411).

    Art. 12 Tecnica di palcoscenico

    1 Per l’occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di palcoscenico AFC/operatore di palcoscenico AFC si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno;
    c.
    una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti­mana senza lavoro notturno.

    2 Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di per­sone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:

    a.
    le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica o un giorno festivo al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica;
    b.
    le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche o due giorni festivi al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

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