Art. 1
1 Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:
- a.3
- i medici del lavoro che possiedono un diploma federale o un diploma estero riconosciuto di medico specialista nel settore della medicina del lavoro conformemente all’ordinanza del 17 ottobre 20014 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche.
- b.
- gli igienisti del lavoro che:
- 1.
- possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un’università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,
- 2.
- dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa e
- 3.
- hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 4;
- c.
- gli ingegneri di sicurezza che:
- 1.
- possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un’università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,
- 2.
- dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa,
- 3.
- hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 5;
- d.
- gli esperti nell’ambito della sicurezza che:
- 1.
- hanno acquisito una formazione professionale qualificata e specializzata nel settore considerato e possiedono un certificato o un diploma riconosciuti,
- 2.
- dimostrano di avere almeno tre anni di pratica lavorativa,
- 3.
- hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 6.
2 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono seguire una formazione permanente appropriata, in particolare se sono impiegati in aziende che presentano rischi particolari (es. raffinerie, aziende che necessitano di una protezione contro le radiazioni, alcuni rami della chimica).
3 Nuovo testo giusta l’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1° giu. 2002 [RU 2002 1189].
4 [RU 2002 1189 1403, 2004 3869. RU 2007 4055 art. 16]. Vedi ora: l’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (RS 811.112.0).