Art. 1 Campo d’applicazione
La presente legge si applica a tutte le imprese private che, in Svizzera, occupano abitualmente lavoratori.
822.14
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34ter capoverso 1 lettera b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19932,
decreta:
1 [CS 1 3]
La presente legge si applica a tutte le imprese private che, in Svizzera, occupano abitualmente lavoratori.
Sono ammissibili deroghe alla presente legge, se favorevoli ai lavoratori. Deroghe sfavorevoli ai lavoratori sono ammesse soltanto mediante contratto collettivo di lavoro; sono comunque escluse riguardo agli articoli 3, 6, 9, 10, 12 e 14 capoverso 2 lettera b.
Nelle imprese che occupano almeno cinquanta lavoratori, questi possono designare, tra di loro, uno o più organi che li rappresentino.
Nelle imprese o parti d’impresa nelle quali non vi è una rappresentanza dei lavoratori, questi hanno la facoltà di esercitare direttamente il diritto all’informazione e il diritto alla partecipazione previsti dagli articoli 9 e 10.
1 Se un quinto dei lavoratori ne fa richiesta, si stabilisce, mediante voto segreto, se la maggioranza dei votanti auspica la formazione di un organo che rappresenti i lavoratori. Nelle imprese con più di 500 lavoratori, è sufficiente che la votazione sia richiesta da cento lavoratori.
2 L’elezione è organizzata se la maggioranza dei votanti si pronuncia in favore della formazione di una simile rappresentanza.
3 Il datore di lavoro e i lavoratori organizzano in comune la votazione e l’elezione.
I rappresentanti dei lavoratori sono designati da un’elezione generale e libera. Essa si svolge a voto segreto, se un quinto dei lavoratori che vi partecipano ne fa richiesta.
1 Il datore di lavoro e i lavoratori determinano congiuntamente il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori. La dimensione e la struttura dell’impresa devono essere adeguatamente tenute in considerazione.
2 La rappresentanza dei lavoratori è composta di tre membri almeno.
La rappresentanza dei lavoratori difende, nei confronti del datore di lavoro, gli interessi comuni dei lavoratori. Essa li informa regolarmente sulla sua attività.
1 La rappresentanza dei lavoratori ha diritto di essere informata in tempo utile e in modo completo su tutti gli affari la cui conoscenza le è necessaria per svolgere adeguatamente i suoi compiti.
2 Il datore di lavoro è tenuto ad informare, almeno una volta all’anno, la rappresentanza dei lavoratori sulle conseguenze, per l’impiego e per i lavoratori stessi, del corso degli affari.
La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di partecipazione negli ambiti seguenti:
3 Nuovo testo giusta l’art. 64 della LF del 13 mar. 1964 nel testo della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569: FF 1998 978).
6 RS 220
7 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
1 Il datore di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori collaborano negli affari concernenti l’esercizio dell’impresa, rispettando il principio della buona fede.
2 Il datore di lavoro è tenuto ad aiutare la rappresentanza dei lavoratori nell’esercizio della sua attività e a mettere a disposizione i locali, i mezzi materiali e i servizi amministrativi necessari.
1 Il datore di lavoro non ha il diritto di impedire ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare il loro mandato.
2 Egli non deve sfavorire i rappresentanti dei lavoratori, né durante né dopo il loro mandato, a motivo dell’esercizio di questa attività. Questa protezione spetta anche ai lavoratori che si presentano candidati all’elezione in una rappresentanza dei lavoratori.
I rappresentanti dei lavoratori possono esercitare la loro attività durante il tempo di lavoro purché il loro mandato lo esiga e il loro lavoro professionale lo consenta.
1 I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto sugli affari concernenti l’esercizio dell’impresa, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro del loro mandato, nei confronti delle persone estranee all’impresa, in quanto ad esse non sia affidata la tutela degli interessi dei lavoratori.
2 Il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda:
3 I lavoratori che non hanno una propria rappresentanza nell’impresa e che, in virtù dell’articolo 4, esercitano direttamente il diritto all’informazione e il diritto d’essere consultati, nonché le persone estranee all’impresa che possono venire informate nell’ambito del capoverso 1 sono tenuti analogamente all’obbligo di discrezione.
4 Sono altresì tenuti all’obbligo di discrezione i lavoratori che hanno ottenuto informazioni dalla rappresentanza dei lavoratori, in virtù dell’articolo 8.
5 L’obbligo di discrezione sussiste per i rappresentanti dei lavoratori anche dopo la cessazione del mandato.
1 Le controversie derivanti dall’applicazione della presente legge o di un disciplinamento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d’arbitrato.
2 Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro associazioni. In quest’ultimo caso, è ammissibile unicamente l’azione di accertamento.
3 ...8
8 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 27 del codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
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