822.14 Legge sulla partecipazione
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    822.14

    Legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

    (Legge sulla partecipazione)

    del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2011)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visto l’articolo 34ter capoverso 1 lettera b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19932,

    decreta:

    1 [CS 1 3]

    2 FF 1993 I 609

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 2 Deroghe

    Sono ammissibili deroghe alla presente legge, se favorevoli ai lavoratori. Deroghe sfavorevoli ai lavoratori sono ammesse soltanto mediante contratto collettivo di lavoro; sono comunque escluse riguardo agli articoli 3, 6, 9, 10, 12 e 14 capoverso 2 lettera b.

    Sezione 2: Rappresentanza dei lavoratori

    Art. 5 Prima elezione

    1 Se un quinto dei lavoratori ne fa richiesta, si stabilisce, mediante voto se­greto, se la maggioranza dei votanti auspica la formazione di un organo che rappresenti i la­vo­ratori. Nelle imprese con più di 500 lavoratori, è sufficiente che la votazione sia richiesta da cento lavoratori.

    2 L’elezione è organizzata se la maggioranza dei votanti si pronuncia in favore della formazione di una simile rappresentanza.

    3 Il datore di lavoro e i lavoratori organizzano in comune la votazione e l’elezione.

    Art. 6 Principi dell’elezione

    I rappresentanti dei lavoratori sono designati da un’elezione generale e libera. Essa si svolge a voto segreto, se un quinto dei lavoratori che vi partecipano ne fa richie­sta.

    Art. 7 Numero dei rappresentanti

    1 Il datore di lavoro e i lavoratori determinano congiuntamente il numero dei com­ponenti della rappresentanza dei lavoratori. La dimensione e la struttura dell’impresa devono essere adeguatamente tenute in considerazione.

    2 La rappresentanza dei lavoratori è composta di tre membri almeno.

    Art. 8 Mandato

    La rappresentanza dei lavoratori difende, nei confronti del datore di lavoro, gli inte­ressi comuni dei lavoratori. Essa li informa regolarmente sulla sua attività.

    Sezione 3: Diritti di partecipazione

    Art. 9 Diritto all’informazione

    1 La rappresentanza dei lavoratori ha diritto di essere informata in tempo utile e in modo completo su tutti gli affari la cui conoscenza le è necessaria per svolgere ade­guatamente i suoi compiti.

    2 Il datore di lavoro è tenuto ad informare, almeno una volta all’anno, la rappresen­tanza dei lavoratori sulle conseguenze, per l’impiego e per i lavoratori stessi, del corso degli affari.

    Art. 10 Speciali diritti di partecipazione

    La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di parteci­pazione negli ambiti seguenti:

    a.3
    sicurezza durante il lavoro ai sensi dell’articolo 82 della legge del 20 marzo 19814 sull’assicu­razione contro gli infortuni e protezione del lavoratore ai sensi dell’articolo 48 della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro;
    b.
    trasferimento dell’impresa ai sensi degli articoli 333 e 333a del Codice delle obbligazioni6;
    c.
    licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 335d–335g del Codice delle obbli­gazioni;
    d.7
    affiliazione a un’istituzione della previdenza professionale e scioglimento di un contratto d’affiliazione.

    3 Nuovo testo giusta l’art. 64 della LF del 13 mar. 1964 nel testo della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569: FF 1998 978).

    4 RS 832.20

    5 RS 822.11

    6 RS 220

    7 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

    Sezione 4: Collaborazione

    Art. 11 Principio

    1 Il datore di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori collaborano negli affari con­cernenti l’esercizio dell’impresa, rispettando il principio della buona fede.

    2 Il datore di lavoro è tenuto ad aiutare la rappresentanza dei lavoratori nell’esercizio della sua attività e a mettere a disposizione i locali, i mezzi materiali e i servizi am­ministrativi necessari.

    Art. 12 Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

    1 Il datore di lavoro non ha il diritto di impedire ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare il loro mandato.

    2 Egli non deve sfavorire i rappresentanti dei lavoratori, né durante né dopo il loro mandato, a motivo dell’esercizio di questa attività. Questa protezione spetta anche ai lavoratori che si presentano candidati all’elezione in una rappresentanza dei lavora­tori.

    Art. 14 Obbligo di discrezione

    1 I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto sugli affari con­cernenti l’esercizio dell’impresa, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro del loro mandato, nei confronti delle persone estranee all’impresa, in quanto ad esse non sia affidata la tutela degli interessi dei lavoratori.

    Il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda:

    a.
    gli affari per i quali ciò sia richiesto espressamente, sulla base di interessi legittimi, dal datore di lavoro o dai rappresentanti dei lavoratori;
    b.
    gli affari personali dei lavoratori.

    3 I lavoratori che non hanno una propria rappresentanza nell’impresa e che, in virtù dell’articolo 4, esercitano direttamente il diritto all’informazione e il diritto d’essere consultati, nonché le persone estranee all’impresa che possono venire informate nel­l’ambito del capoverso 1 sono tenuti analogamente all’obbligo di discrezione.

    4 Sono altresì tenuti all’obbligo di discrezione i lavoratori che hanno ottenuto infor­mazioni dalla rappresentanza dei lavoratori, in virtù dell’arti­colo 8.

    5 L’obbligo di discrezione sussiste per i rappresentanti dei lavoratori anche dopo la cessazione del mandato.

    Sezione 5: Contenzioso

    Art. 15

    1 Le controversie derivanti dall’applicazione della presente legge o di un disciplina­mento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d’arbi­trato.

    2 Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro asso­cia­zioni. In quest’ultimo caso, è ammissibile unicamente l’azione di accertamento.

    3 ...8

    8 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 27 del codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 16

    1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 19949

    9 DCF dell’8 apr. 1994

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