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831.101.4
Ordinanza del DFI
sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Dipartimento federale dell’interno
visto l’articolo 50g capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
La presente ordinanza ha lo scopo di assicurare che i servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato adottino misure tecniche ed organizzative sufficienti per:
a.
garantire l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto; e
b.
impedire l’utilizzazione abusiva del numero d’assicurato.
1 La presente ordinanza si applica a tutti i servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato conformemente agli articoli 50d e 50eLAVS.
2 Per l’utilizzazione sistematica in collezioni di dati all’interno delle quali non sono apportate modifiche in relazione con i numeri d’assicurato, sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli 6–8.
I sistemi informatici devono essere concepiti in modo tale da permettere di associare senza possibilità d’equivoco il numero d’assicurato valido ad una determinata persona.
1 La registrazione manuale del numero d’assicurato in una collezione di dati è ammessa unicamente se è effettuata una verifica della chiave di controllo conformemente all’Allegato 1.
2 La scansione del numero d’assicurato mediante un codice a barre è equiparata alla registrazione manuale.
1 Il numero d’assicurato può essere registrato in collezioni di dati elettroniche unicamente se la sua correttezza è sufficientemente sicura.
2 La sicurezza è ritenuta sufficiente, se il numero d’assicurato è stato comunicato mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quater capoversi 2–4 dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).
3 La sicurezza è presunta essere sufficiente, se non ci sono dubbi sull’identità della persona cui appartiene il numero d’assicurato registrato e se per la determinazione del numero è utilizzata una delle fonti seguenti:
a.
il certificato d’assicurazione dell’AVS giusta l’articolo 135bisOAVS;
b.
la tessera d’assicurato, valida al momento della registrazione, giusta l’articolo 42a della legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie;
c.
la comunicazione scritta o elettronica dei dati, attuale al momento della registrazione, emessa da un organo dell’AVS;
d.
la comunicazione scritta o elettronica di dati, attuale al momento della registrazione, emessa da servizi o istituzioni sufficientemente sicuri secondo l’Ufficio centrale di compensazione (UCC).
4 L’UCC pubblica su Internet un elenco dei servizi e delle istituzioni considerati come fonti di dati sufficientemente sicure.
1 L’accesso a collezioni di dati contenenti il numero d’assicurato va concesso unicamente alle persone che necessitano del numero per lo svolgimento dei propri compiti. A tal fine, nelle collezioni di dati elettroniche i diritti di lettura e scrittura vanno limitati adeguatamente.
2 Se il numero d’assicurato è utilizzato sistematicamente in sistemi complessi, devono essere adottate le misure di protezione necessarie sulla base di un’analisi dettagliata dei rischi. L’analisi deve tenere conto soprattutto del rischio di un’illecita unione di più collezioni di dati.
3 Nell’impiegare mezzi informatici e supporti di memoria vanno rispettate le prescrizioni minime di sicurezza di cui all’Allegato 2.
Se si trasmettono attraverso una rete pubblica collezioni di dati contenenti il numero d’assicurato, questi vanno cifrati in modo conforme allo stato della tecnica.
I servizi e le istituzioni che utilizzano il numero d’assicurato devono informare il proprio personale, nell’ambito della formazione e del perfezionamento, che il numero può essere utilizzato unicamente per lo svolgimento dei compiti ed essere comunicato soltanto secondo le prescrizioni legali.
L’ultima cifra (xn) è una chiave di controllo. Essa è determinata nel modo seguente:
–
le cifre del numero d’assicurato sono dapprima moltiplicate alternativamente per 3 e per 1, procedendo da destra verso sinistra, a partire dalla penultima (xn-1). In seguito si sommano tutti i prodotti:
somma intermedia = (3xn-1) + (1xn-2) + (3xn-3) …
–
Alla somma intermedia è infine aggiunta la cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10: questa cifra è la chiave di controllo xn.
Osservazione:
Se la somma intermedia corrisponde ad un multiplo di 10, la chiave di controllo è 0.
1. L’accesso ai mezzi informatici e ai supporti di memoria deve essere protetto fisicamente. Se sono impiegati mezzi informatici e supporti di memoria portatili si deve garantire, mediante procedure di cifratura conformi allo stato della tecnica, che le persone non autorizzate non possano accedere ai dati ed utilizzarli.
2. L’accesso ai mezzi informatici e ai supporti di memoria deve essere protetto mediante adeguate misure di sicurezza informatiche conformi allo stato della tecnica e al livello di rischio. Queste misure devono comprendere come minimo l’impiego di programmi usuali nel commercio, tenuti costantemente aggiornati, in grado di individuare ed eliminare programmi maligni (programmi antivirus) e di un sistema firewall (centrale o locale).
3. Gli utenti che accedono a mezzi informatici e supporti di memoria devono autenticarsi. Se per l’autenticazione è utilizzata una parola d’ordine, questa deve essere tenuta segreta e non va comunicata a terzi. Se si sospetta che persone non autorizzate ne siano a conoscenza, la parola d’ordine deve essere modificata immediatamente.
4. Nei mezzi informatici vanno installati il più rapidamente possibile i più recenti update di correzione (patch) del sistema operativo e delle applicazioni.
5. I sistemi informatici devono tenere traccia di importanti attività ed eventi, che vanno analizzati periodicamente.
6. In caso di riparazione, smaltimento o distruzione di mezzi informatici e supporti di memoria, si deve garantire che questi non contengano più numeri d’assicurato e che sia impossibile ricostruirli.
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